Legge regionale 20 luglio 2022, n. 17 - Testo vigente

Legge regionale 20 luglio 2022, n. 17

Modificazioni alla legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 (Interventi regionali a favore di imprese in difficoltà).

(B.U. del 2 agosto 2022, n. 41)

Art. 1

(Sostituzione del titolo della legge regionale 20 luglio 2007, n. 17)

1. Il titolo della legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 (Interventi regionali a favore di imprese in difficoltà), è sostituito dal seguente: "Interventi regionali per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà".

Art. 2

(Modificazione all'articolo 1)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 17/2007 è sostituito dal seguente:

"2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014, recante "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà".".

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 2)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 17/2007 è sostituito dal seguente:

"1. La presente legge si applica alle imprese appartenenti a tutti i settori di attività, esclusi i settori finanziario, del carbone, dell'acciaio, dell'aviazione e dell'acquacoltura. Nel settore agricolo, sono ammesse ad aiuto le imprese di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 17/2007, è aggiunto il seguente:

"3bis. Sono escluse dall'aiuto le imprese soggette a un ordine di riscossione pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.".

Art. 4

(Modificazioni all'articolo 3)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 17/2007 è sostituito dal seguente:

"1. Nel rispetto degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, ai fini della presente legge sono considerate in difficoltà:

a) le società di capitali qualora abbiano perso, nel corso degli ultimi dodici mesi, più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate ovvero quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

b) le società in cui almeno uno dei soci abbia la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate nel corso degli ultimi dodici mesi;

c) le società in qualsiasi forma costituite qualora siano oggetto di procedura concorsuale per insolvenza oppure soddisfino le condizioni previste dalla vigente normativa per l'avvio nei loro confronti di una tale procedura.".

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 della l.r. 17/2007 sono abrogati.

Art. 5

(Inserimento dell'articolo 3bis)

1. Alla fine del capo I della l.r. 17/2007, dopo l'articolo 3, come modificato dall'articolo 4, è inserito il seguente:

"Art. 3bis

(Natura degli aiuti concessi)

1. Coerentemente con quanto previsto dagli Orientamenti europei sugli aiuti di Stato, gli interventi di cui alla presente legge sono ammissibili solo se ne è dimostrata la conformità a ciascuno dei seguenti criteri:

a) contributo al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune;

b) necessità dell'intervento pubblico;

c) adeguatezza della misura in riferimento all'obiettivo di interesse comune;

d) effetto di incentivazione;

e) proporzionalità della misura;

f) prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri;

g) trasparenza dell'aiuto.

2. Gli aiuti possono essere concessi a favore di beneficiari la cui uscita dal mercato provocherebbe conseguenze economiche e sociali significativamente negative per altre imprese aventi importanti collegamenti reciproci, per un intero settore o per tutto il sistema economico regionale.".

Art. 6

(Modificazioni all'articolo 4)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 17/2007, è inserito il seguente:

"3bis. I piani di cui al comma 3 devono essere redatti da società o professionisti, anche organizzati in forma associata, iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi della normativa vigente.".

2. Il comma 7 dell'articolo 4 della l.r. 17/2007 è sostituito dal seguente:

"7. I finanziamenti a tasso agevolato e le garanzie sono prestati dalla Regione per il tramite della Finanziaria regionale Valle d'Aosta - Società per azioni (FINAOSTA S.p.A.).".

3. Al comma 8 dell'articolo 4 della l.r. 17/2007, le parole: "1° ottobre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2014".

Art. 7

(Inserimento dell'articolo 4bis)

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 17/2007, come modificato dall'articolo 6, è inserito il seguente:

"Art. 4bis

(Aiuti temporanei per la ristrutturazione)

1. Gli aiuti temporanei per la ristrutturazione hanno la finalità di sostenere temporaneamente le imprese che possono completare una ristrutturazione senza ricorrere ad aiuti per la ristrutturazione.

2. Gli aiuti temporanei per la ristrutturazione devono essere motivati da gravi difficoltà sociali e non devono comportare effetti di ricaduta negativa in altri Stati membri.

3. L'aiuto è finalizzato alla predisposizione di un piano di ristrutturazione semplificato nel quale siano elencate le azioni che l'impresa è tenuta ad adottare per rispristinare la sua redditività a lungo termine.

4. Gli aiuti consistono in prestiti o garanzie sui prestiti e sono limitati all'importo necessario per mantenere l'impresa in attività per il periodo per il quale l'aiuto è stato autorizzato, durante il quale si procede alla valutazione di cui all'articolo 10, comma 3.

5. I prestiti devono essere rimborsati e le garanzie devono cessare entro un termine non superiore a diciotto mesi dall'erogazione, dal quale va detratto qualsiasi periodo immediatamente precedente di aiuti per il salvataggio.

6. Il tasso di interesse applicato è pari al tasso di riferimento adottato dalla Commissione europea per l'Italia. Il tasso è aumentato di 50 punti base trascorsi 12 mesi dall'erogazione della prima rata al beneficiario, dai quali va detratto qualsiasi periodo immediatamente precedente di aiuti per il salvataggio.

7. Le garanzie sono prestate dalla Regione per il tramite di FINAOSTA S.p.A..".

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 5)

1. L'articolo 5 della l.r. 17/2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Aiuti per la ristrutturazione)

1. Gli aiuti per la ristrutturazione hanno la finalità di consentire alle imprese in difficoltà di riorganizzare, razionalizzare e ristrutturare la propria attività aziendale, nonché di diversificare la propria offerta verso nuove attività al fine di ripristinare la redditività anche attraverso la riconversione delle attività non più redditizie così da tornare competitive sul mercato.

2. L'aiuto è subordinato alla realizzazione di un piano di ristrutturazione credibile, coerente e di ampia portata, volto a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa.

3. I piani di cui al comma 2 devono essere redatti da società o professionisti, anche organizzati in forma associata, iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi della normativa vigente.

4. L'importo e l'intensità dell'aiuto sono limitati ai costi minimi, indispensabili per la ristrutturazione; non sono ammessi ad aiuto i nuovi investimenti finalizzati ad un incremento della capacità produttiva dell'impresa.

5. Gli aiuti consistono in:

a) finanziamenti a tasso agevolato;

b) garanzie in favore del ceto bancario;

c) contributi a fondo perduto concessi a copertura dei costi sostenuti per l'elaborazione del piano di ristrutturazione e dei servizi professionali di consulenza a questo collegati.

6. Nel caso di aiuti per la ristrutturazione a favore di medie imprese, deve essere prevista, all'atto della concessione, l'adozione di opportune misure compensative, al fine di prevenire indebite distorsioni della concorrenza indotte dall'aiuto.".

Art. 9

(Inserimento dell'articolo 5bis)

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 17/2007, come sostituito dall'articolo 8, è inserito il seguente:

"Art. 5bis

(Finanziamenti)

1. I finanziamenti a tasso agevolato di cui all'articolo 5, comma 5, lettera a), sono concessi per una durata massima di cinque anni, incluso l'eventuale periodo di preammortamento.

2. Possono essere ammesse al finanziamento le iniziative dirette:

a) alla riorganizzazione del personale, quali forme di incentivazione all'esodo, aiuti al trasferimento o corsi di formazione e di assistenza pratica nella ricerca di una nuova occupazione dei soggetti coinvolti in operazioni volte al contenimento del costo del lavoro;

b) all'acquisizione di consulenze;

c) all'effettuazione di operazioni di ristrutturazione finanziaria nell'ambito delle iniziative di cui alle lettere a) e b).

3. Le iniziative di cui al comma 2, lettera a), potranno essere ammesse al finanziamento al netto di eventuali misure specifiche di sostegno di provenienza statale o comunitaria.

4. I finanziamenti possono essere erogati anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o di polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare.

5. I finanziamenti sono prestati dalla Regione per il tramite di FINAOSTA S.p.A., a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 15.".

Art. 10

(Inserimento dell'articolo 5ter)

1. Dopo l'articolo 5bis della l.r. 17/2007, introdotto dall'articolo 9, è inserito il seguente:

"Art. 5ter

(Garanzie)

1. La garanzia di cui all'articolo 5, comma 5, lettera b), è concessa a favore dell'intermediario finanziario coinvolto per una durata massima di cinque anni e non può superare il 60 per cento dell'importo dell'intervento.

2. La garanzia può essere prestata a fronte di interventi di importo non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro 5.000.000.

3. La garanzia può essere concessa solo per la parte dell'intervento che non può essere coperta con idonee garanzie di cui dispongano l'impresa richiedente, suoi soci e terzi garanti.

4. La garanzia si riduce in misura proporzionale, sulla base del piano di ammortamento, e si estende, limitatamente alla parte di intervento garantito, a tutte le perdite definitive che l'ente erogatore dimostri di aver subito dopo aver attivato la preventiva escussione dei debitori principali.

5. Le garanzie sono prestate dalla Regione per il tramite di FINAOSTA S.p.A., a valere sul fondo di garanzia di cui all'articolo 17.".

Art. 11

(Inserimento dell'articolo 5quater)

1. Dopo l'articolo 5ter della l.r. 17/2007, introdotto dall'articolo 10, è inserito il seguente:

"Art. 5quater

(Contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 5, comma 5, lettera c), sono concessi a copertura dei costi sostenuti per l'elaborazione del piano di ristrutturazione e dei servizi professionali di consulenza a questo collegati.

2. L'importo massimo concedibile è pari all'80 per cento della spesa ammissibile per un importo minimo di euro 5.000 e un ammontare massimo pari ad euro 50.000.

3. Gli importi di cui al comma 2 sono considerati al netto degli oneri fiscali.

4. I contributi possono essere erogati anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o di polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare.".

Art. 12

(Abrogazione dell'articolo 7)

1. L'articolo 7 della l.r. 17/2007 è abrogato.

Art. 13

(Modificazioni all'articolo 8)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 17/2007 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale apporto finanziario deve essere esente da altri aiuti di provenienza pubblica, reale ed effettivo, escludendo la possibilità di considerare eventuali profitti attesi, quali i flussi di cassa e ammortamenti ai sensi degli orientamenti europei di riferimento.".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 17/2007, è aggiunto il seguente:

"3bis. In ogni caso, gli aiuti a copertura delle perdite possono essere concessi solo a condizioni tali da comportare un'adeguata condivisione degli oneri da parte degli investitori esistenti, in modo che gli azionisti, i partner e i soci esistenti, nonché, ove necessario, i creditori subordinati assorbano integralmente le perdite.".

Art. 14

(Inserimento dell'articolo 9bis)

1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 17/2007, è inserito il seguente:

"Art. 9bis

(Modifiche al piano di ristrutturazione)

1. In caso di necessità il piano di ristrutturazione può essere modificato sulla base della disposizione di cui alla sezione 7.2.2. della Comunicazione della Commissione in data 31 luglio 2014.".

Art. 15

(Modificazioni all'articolo 10)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 17/2007, dopo le parole: "apposito piano", sono inserite le seguenti: "o di sua intercorsa modifica".

2. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 17/2007 è sostituito dal seguente:

"2. Nella convenzione di cui al comma 1, sono altresì disciplinati i rapporti tra Regione e FINAOSTA S.p.A. per la concessione degli interventi di cui agli articoli 4, 4bis, 5, 5bis, 5ter e 5quater.".

Art. 16

(Modificazione all'articolo 15)

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 17/2007 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire, presso FINAOSTA S.p.A., un fondo di rotazione per la concessione dei prestiti di cui agli articoli 4 e 4bis, nonché dei finanziamenti di cui all'articolo 5bis.".

Art. 17

(Sostituzione dell'articolo 16)

1. L'articolo 16 della l.r. 17/2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 16

(Gestione del fondo di rotazione e del fondo di garanzia)

1. I fondi di cui agli articoli 15 e 17 sono alimentati dalle seguenti risorse:

a) stanziamento iniziale previsto dalla presente legge e appositi stanziamenti annuali del bilancio regionale;

b) rimborso, in conto capitale e in conto interessi, anche anticipato, delle rate dei prestiti di cui agli articoli 4 e 4bis, e dei finanziamenti a tasso agevolato di cui all'articolo 5bis;

c) interessi maturati sulle giacenze dei fondi;

d) recupero delle somme restituite dalle imprese beneficiarie nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3.

2. Nella convenzione di cui all'articolo 10, comma 1, sono disciplinate le modalità di costituzione e di gestione del fondo di rotazione e del fondo di garanzia, anche con riferimento alle modalità di rendicontazione dell'attività svolta, i cui oneri sono posti a carico dei fondi medesimi.".

Art. 18

(Sostituzione dell'articolo 17)

1. L'articolo 17 della l.r. 17/2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 17

(Fondo di garanzia)

1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire, presso FINAOSTA S.p.A., un fondo per la concessione delle garanzie di cui agli articoli 4, 4bis e 5ter.".

Art. 19

(Inserimento dell'articolo 17bis)

1. Dopo l'articolo 17 della l.r. 17/2007, è inserito il seguente:

"Art. 17bis

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 3bis della legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 (Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale), rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, nonché del raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, anche sulla base delle informazioni fornite da FINAOSTA S.p.A., presenta, con periodicità biennale, una relazione alla Commissione consiliare competente ed al Comitato paritetico di controllo e valutazione delle politiche regionali e della qualità della normazione.

3. La relazione di cui al comma 2 fornisce almeno le seguenti informazioni:

a) un quadro dello stato di attuazione della legge e le eventuali criticità;

b) lo stato di attuazione delle linee di intervento ritenute prioritarie e delle azioni perseguite per le misure attivate nel periodo di riferimento, nonché la dotazione finanziaria prevista per ogni misura, il tasso di utilizzo dei fondi e di copertura fornita dalle garanzie, il numero di richieste di intervento presentate, comprese quelle a cui non si è dato corso, le caratteristiche dei beneficiari e l'indicazione dei relativi settori economici di appartenenza, nonché la tipologia e l'entità dei finanziamenti e delle garanzie prestate;

c) il contributo fornito dagli strumenti e dalle iniziative previsti dalla presente legge per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 1;

d) una stima delle ricadute in ambito economico e sociale, per settore economico di riferimento, attribuibile alle iniziative e agli interventi previsti dalla presente legge.

4. Nella relazione è inserita un'apposita sezione dedicata alla descrizione degli elementi principali riguardanti la gestione e la destinazione delle risorse del fondo di rotazione e del fondo di garanzia.

5. La relazione è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

6. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della presente legge forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2, 3 e 4.".

2. In sede di prima applicazione, la relazione di cui all'articolo 17bis della l.r. 17/2007, come introdotto dal comma 1, è presentata decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 20

(Disposizione finanziaria)

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 7, 9, 10 e 18 della presente legge è determinato in euro 300.000 per l'anno 2022 ed euro 400.000 per l'anno 2023.

2. L'onere di cui al comma 1, pari a complessivi euro 700.000, trova copertura nelle risorse non utilizzate del Fondo di rotazione per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato a favore di aziende e professionisti in condizioni di carenza di liquidità, istituito presso FINAOSTA S.p.A. per l'anno 2020, dall'articolo 3 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a dare mandato a FINAOSTA S.p.A. di trasferire le risorse di cui al comma 2 dal fondo di rotazione di cui all'articolo 3 della l.r. 5/2020 al fondo di rotazione di cui all'articolo 15 della l.r. 17/2007 nel limite di 1/10 degli importi di cui al comma 1 e al fondo di garanzia di cui all'articolo 18 nel limite dei 9/10 degli importi di cui al comma 1 per ciascun anno di riferimento.

4. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 11 della presente legge è determinato in euro 100.000 per l'anno 2022 ed euro 100.000 per l'anno 2023.

5. L'onere di cui al comma 4 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024 nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e Artigianato), Titolo 1 (Spese correnti), per euro 30.000, nella Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti), per euro 30.000, nella Missione 7 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), per euro 20.000, e nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 02 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori), Titolo 1 (Spese correnti), per euro 20.000.

6. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 4 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio nella Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 001 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spesa corrente).

7. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.