Legge regionale 29 settembre 2015, n. 17 - Testo storico

Legge regionale 29 settembre 2015, n. 17

Nuova disciplina del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM). Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).

(B.U. del 13 ottobre 2015, n. 41)

Art. 1

(Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54)

1. Al comma 2 dell'articolo 99 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d' Aosta), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo del fondo da destinare ai Comuni consorziati è pari a quello delle risorse del sovracanone ripartite tra i medesimi Comuni. Le risorse eccedenti il gettito BIM del 2009 sono trasferite alla Regione per il finanziamento di specifici interventi, individuati d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, a favore del progresso economico e sociale della popolazione valdostana e per interventi di sistemazione montana.".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 99 della l.r. 54/1998, come modificato dal comma 1, è aggiunto il seguente:

"2bis. Il BIM non costituisce sede di segreteria e le funzioni di direzione amministrativa sono esercitate dagli organi di direzione politico-amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale).".

3. Dopo il comma 2bis dell'articolo 99 della l.r. 54/1998, come introdotto dal comma 2, è aggiunto il seguente:

"2ter. Il supporto alle attività amministrative di competenza del BIM è svolto dal Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) che si avvale, ove necessario, del personale dipendente presso il BIM all'uopo distaccato, secondo le modalità di cui all'articolo 45, comma 1bis, della l.r. 22/2010.".

4. L'articolo 101 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 101

(Organi)

1. Sono organi del BIM:

a) la Giunta, composta da un rappresentante per ciascuna Unité des Communes valdôtaines eletto dalle rispettive Giunte tra i componenti dei Consigli dei Comuni facenti parte dell'Unité, e da un rappresentante del Comune di Aosta, eletto tra i componenti del Consiglio comunale;

b) il Presidente, eletto tra i componenti della Giunta.".

Art. 2

(Compensi del Presidente e dei componenti degli organi esecutivi del BIM, delle associazioni dei Comuni, delle aziende speciali e delle istituzioni)

1. Al Presidente delle associazioni dei Comuni, delle aziende speciali e delle istituzioni di cui alla l.r. 54/1998 e al Presidente del BIM è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione non superiore alla misura stabilita, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 30 marzo 2015, n. 4 (Nuove disposizioni in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines della Valle d'Aosta), per i Sindaci dei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti.

2. Ai componenti dell'organo esecutivo delle associazioni dei Comuni, delle aziende speciali e delle istituzioni, ove esistente, e ai componenti della Giunta del BIM è attribuito un gettone di presenza, per la partecipazione ad ogni seduta degli stessi organi, il cui ammontare lordo non può essere superiore al 5 per cento dell'indennità di funzione attribuibile al Presidente.

Art. 3

(Disposizioni transitorie)

1. L'Assemblea e la Giunta del BIM in carica alla data di entrata in vigore della presente legge decadono alla medesima data.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna Unité des Communes valdôtaines e il Comune di Aosta eleggono il proprio rappresentante nella Giunta del BIM.

3. Il Presidente del BIM in carica alla data di entrata in vigore della presente legge convoca la prima seduta della Giunta del BIM, che deve tenersi entro dieci giorni dall'elezione dell'ultimo rappresentante delle Unités des Communes valdôtaines e del Comune di Aosta; il Presidente del BIM adotta, nelle more dell'elezione del nuovo Presidente, tutti gli atti di competenza del BIM non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

4. L'elezione del Presidente del BIM si effettua a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti della Giunta e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza dei presenti.

5. Entro i successivi trenta giorni, la Giunta del BIM provvede ad adeguare lo statuto alle disposizioni della presente legge, con le procedure e con le maggioranze previste dall'articolo 33 della l.r. 54/1998.

6. Nelle more dell'entrata in vigore delle modificazioni dello statuto per l'adeguamento alle disposizioni della presente legge, il nuovo Presidente del BIM, eletto con le modalità di cui al comma 4, adotta tutti gli atti di competenza del BIM non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Art. 4

(Abrogazioni)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta), le parole: "o del Presidente del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM)" sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'articolo 48 della l.r. 54/1998, le parole: "e nel Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM)" sono soppresse.

3. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta), le parole: "o del Presidente del Consorzio dei Comuni ricadenti nel Bacino imbrifero montano (BIM)" sono soppresse.

4. Le parole: "Presidente del BIM", comprensive degli articoli e delle preposizioni articolate necessari nel contesto, ovunque ricorrano nella l.r. 46/1998 e nel regolam. reg. 4/1999, sono soppresse.

5. Sono, inoltre, abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 100 della l.r. 54/1998;

b) l'articolo 7bis del regolam. reg. 4/1999;

c) gli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23;

d) l'articolo 12 del regolamento regionale 4 febbraio 2005, n. 1;

e) l'articolo 8 del regolamento regionale 9 aprile 2010, n. 1;

f) il comma 9 dell'articolo 15 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13.

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.