Legge regionale 15 giugno 2010, n. 17 - Testo storico

Legge regionale 15 giugno 2010, n. 17

Definizione dei criteri per l'accertamento, la valutazione e l'indennizzo dei danni provocati dagli animali predatori al patrimonio zootecnico, e per l'attuazione di misure preventive.

(B.U. 29 giugno 2010, n. 27)

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Governo del bestiame

CAPO II

INDENNIZZO PER DANNI AL PATRIMONIO ZOOTECNICO

Art. 5 - Beneficiari

Art. 6 - Divieto di cumulo

Art. 7 - Importi

Art. 8 - Richiesta di constatazione del danno

Art. 9 - Presentazione della domanda

Art. 10 - Revoca dell'indennizzo

CAPO III

MISURE PREVENTIVE

Art. 11 - Beneficiari

Art. 12 - Definizione delle misure preventive

Art. 13 - Suddivisione del territorio

Art. 14 - Criteri di erogazione dei contributi

Art. 15 - Presentazione della domanda

Art. 16 - Controlli

Art. 17 - Assistenza tecnica

Art. 18 - Informazione

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Disposizioni finanziarie

Art. 20 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto)

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste definisce, con la presente legge, i criteri e le procedure per l'accertamento e la valutazione dei danni provocati dagli animali predatori al patrimonio zootecnico e per l'erogazione del relativo indennizzo, nonché i criteri e le procedure per la concessione di contributi volti all'attuazione di misure preventive finalizzate a mitigare l'impatto della fauna selvatica sul patrimonio zootecnico.

2. Gli indennizzi e i contributi di cui al comma 1 sono concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 337 del 21 dicembre 2007.

3. Fino al 31 dicembre 2010 gli indennizzi e i contributi di cui al comma 1 sono concessi, sotto forma di aiuti di importo limitato, subordinatamente all'entrata in vigore del quadro di riferimento temporaneo statale relativo alla comunicazione della Commissione europea n. 2009/C 261/02 del 31 ottobre 2009 che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica e nel rispetto delle condizioni ivi previste.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge trovano applicazione per i danni arrecati dagli animali predatori al patrimonio zootecnico presente sul territorio regionale, ad esclusione delle aree interne al Parco nazionale Gran Paradiso e al Parco naturale del Mont Avic, nel cui territorio l'indennizzo dei danni provocati dagli animali predatori è a carico degli enti gestori ai sensi degli articoli 15, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e 22, comma 1, della legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette).

2. Le disposizioni relative ai contributi per l'attuazione di misure preventive trovano applicazione su tutto il territorio della Regione, ivi comprese le aree interne ai parchi naturali.

Art. 3

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) patrimonio zootecnico: gli ovini, i caprini, i bovini, gli equini e altre specie di interesse zootecnico, nonché i cani da lavoro, quali i cani da conduzione e i cani da protezione delle greggi;

b) animali predatori: il lupo, la lince, la volpe e i cani randagi che hanno assunto comportamenti selvatici, e per i quali non è possibile risalire al legittimo proprietario;

c) misure preventive: le operazioni compatibili con l'orografia del territorio regionale finalizzate a mitigare l'impatto degli animali predatori sul patrimonio zootecnico.

Art. 4

(Governo del bestiame)

1. Al fine di incentivare la custodia dei capi di bestiame, i proprietari degli allevamenti delle specie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), entro il 31 ottobre di ogni anno, devono riportare nelle strutture di fondovalle i capi monticati e, entro il successivo 31 dicembre, devono comunicare alla struttura regionale competente in materia di zootecnia il numero degli eventuali capi smarriti durante il periodo di monticazione, pena la revoca, per l'anno in corso, dei benefici di cui alla presente legge, ai sensi degli articoli 10 e 16.

CAPO II

INDENNIZZO PER DANNI AL PATRIMONIO ZOOTECNICO

Art. 5

(Beneficiari)

1. Possono beneficiare dell'indennizzo di cui al presente capo i proprietari degli allevamenti delle specie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), iscritti all'anagrafe regionale del bestiame.

Art. 6

(Divieto di cumulo)

1. L'indennizzo non è cumulabile con altri benefici, anche di natura assicurativa, previsti per il medesimo evento dannoso.

Art. 7

(Importi)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce il valore commerciale di riferimento per le specie di animali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).

2. L'indennizzo è pari al 100 per cento del valore commerciale del capo predato, aumentato del 10 per cento qualora l'animale sia gravido; sono altresì rimborsati gli eventuali costi di smaltimento degli animali abbattuti, debitamente documentati.

3. Nel caso di animali feriti, l'indennizzo è pari al 100 per cento delle spese veterinarie e farmaceutiche sostenute e documentate.

Art. 8

(Richiesta di constatazione del danno)

1. Entro ventiquattr'ore dal ritrovamento dell'animale predato, i soggetti di cui all'articolo 5 segnalano l'evento dannoso alla stazione forestale competente per territorio, ai fini della constatazione del danno, e al servizio veterinario dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), per gli aspetti legati alle norme sanitarie.

2. A seguito della segnalazione, la stazione forestale competente provvede ad inoltrare la richiesta di sopralluogo per l'accertamento del danno al personale tecnico della struttura regionale competente in materia di fauna selvatica, di seguito denominata struttura competente, che provvede entro le successive ventiquattr'ore; del sopralluogo è redatto apposito verbale, una copia del quale è allegata alla domanda di indennizzo.

3. Nelle more dell'effettuazione del sopralluogo, i soggetti di cui all'articolo 5 non devono spostare o manipolare la carcassa dell'animale predato e devono recuperare l'identificativo dell'animale, se presente.

Art. 9

(Presentazione della domanda)

1. La domanda di indennizzo è presentata alla struttura competente entro dieci giorni dal rilascio del verbale di accertamento del danno; nell'ipotesi in cui il danno si sia verificato durante il periodo di monticazione, la domanda di indennizzo può essere presentata entro il 15 novembre dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1.

2. La struttura competente, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, valuta l'ammissibilità della medesima e procede alla valutazione del danno e all'erogazione dell'indennizzo.

3. Nel caso di animali dispersi a seguito di un presunto attacco da parte di animali predatori, il proprietario può denunciarne la scomparsa segnalando tempestivamente alla stazione forestale competente per territorio ogni informazione utile alla ricostruzione dell'accaduto, in particolare eventuali anomalie di comportamento degli animali e avvistamenti di predatori nella zona; la struttura competente procede, previa istruttoria, alla valutazione del danno e all'erogazione del contributo solo nel caso in cui vi siano sufficienti elementi per sostenere l'ipotesi di avvenuta predazione.

4. L'indennizzo è corrisposto per i soli animali per i quali i tecnici incaricati verifichino, in sede di sopralluogo, la morte o il ferimento ad opera di animali predatori, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

Art. 10

(Revoca dell'indennizzo)

1. La somma percepita a titolo di indennizzo deve essere utilizzata, entro due anni dalla data di erogazione dell'indennizzo, per la reintegrazione dei capi perduti con capi della medesima razza o con razze autoctone, anche attraverso la rimonta interna all'allevamento, pena la revoca dell'indennizzo.

2. La revoca comporta l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'intero ammontare dell'indennizzo percepito, maggiorato degli interessi riferiti al periodo intercorrente tra la data di erogazione del medesimo e la data del provvedimento di revoca, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento per il periodo in cui si è beneficiato dell'indennizzo.

3. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.

4. La revoca dell'indennizzo può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

5. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora i beneficiari dell'indennizzo abbiano cessato la propria attività, previa comunicazione alla struttura regionale competente in materia di zootecnia.

6. La struttura competente dispone, in qualsiasi momento, anche a campione, idonei controlli allo scopo di accertare il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari in sede di presentazione della domanda.

CAPO III

MISURE PREVENTIVE

Art. 11

(Beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo i proprietari e i conduttori degli allevamenti delle specie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), iscritti all'anagrafe regionale del bestiame che intendono attuare le misure preventive di cui all'articolo 12.

Art. 12

(Definizione delle misure preventive)

1. Possono essere concessi contributi per l'attuazione delle seguenti misure preventive:

a) acquisto di recinzioni atte al contenimento degli animali;

b) acquisto di cani da guardiania, appartenenti alle razze maremmano-abruzzese o montagna dei Pirenei, addestrati adeguatamente alla convivenza e alla protezione delle greggi;

c) presenza stabile in alpeggio di un pastore, proprietario o conduttore degli animali o salariato, durante il periodo della monticazione, addetto alla gestione e alla sorveglianza delle greggi.

2. Sono altresì ammesse a contributo le spese per il trasporto in elicottero del materiale necessario all'attuazione della misura di cui al comma 1, lettera a), in zone non raggiungibili con altri mezzi, e le spese veterinarie e per l'acquisto di cibo per i cani da guardiania.

3. La struttura competente può concedere contributi per ulteriori misure preventive proposte, anche a titolo sperimentale, dai proprietari o dai conduttori degli allevamenti delle specie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e concordate con la struttura stessa e con la struttura regionale competente in materia di zootecnia.

4. Qualora a seguito dell'attuazione delle misure preventive di cui ai commi 1 e 3 la presenza degli animali predatori continui ad arrecare gravi danni al patrimonio zootecnico, la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, può disporre l'attuazione di metodi ecologici di intimidazione dei predatori, quali, in particolare, gli spari a salve o con proiettili a scopo dissuasivo.

5. La deliberazione di cui al comma 4 specifica altresì i mezzi e i metodi ecologici di intimidazione, le circostanze di tempo e di luogo, gli organi incaricati all'esecuzione delle operazioni, nonché i controlli e le forme di vigilanza.

Art. 13

(Suddivisione del territorio)

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi per l'attuazione delle misure preventive di cui all'articolo 12, il territorio regionale è suddiviso nelle seguenti zone, in relazione alla presenza del lupo o della lince:

a) rossa, nella quale la loro presenza è accertata;

b) gialla, nella quale sono stati riscontrati danni causati da animali predatori di passaggio ovvero vi sono indizi circa la loro presenza;

c) verde, potenzialmente idonea alla loro presenza.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sulla base dei dati dell'attività di monitoraggio sul lupo e sulla lince effettuata dalla struttura competente, definisce la suddivisione del territorio ai sensi del comma 1.

Art. 14

(Criteri di erogazione dei contributi)

1. I contributi sono concessi anche cumulativamente per l'attuazione contemporanea di più misure preventive.

2. L'erogazione dei contributi è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non usufruire di altre forme di contribuzione per l'attuazione della medesima misura preventiva.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi, tenuto conto della suddivisione del territorio di cui all'articolo 13, nonché ogni altro aspetto, anche procedimentale, preordinato all'erogazione dei medesimi, ivi compresa la documentazione di spesa da esibire.

Art. 15

(Presentazione della domanda)

1. La domanda diretta all'ottenimento dei contributi è presentata alla struttura competente indicando le misure preventive che si intendono attuare e le relative modalità di realizzazione.

2. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la struttura competente verifica la completezza e la regolarità della stessa e ne valuta l'ammissibilità, disponendo la concessione o il diniego del contributo.

3. L'erogazione dei contributi è subordinata alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione di spesa esibita dal beneficiario.

Art. 16

(Controlli)

1. Al fine di verificare le modalità di attuazione delle misure preventive, la struttura competente, anche avvalendosi del Corpo forestale della Valle d'Aosta, effettua controlli, anche a campione, potendo, a tale scopo, accedere liberamente ai luoghi interessati e prendere visione della documentazione necessaria.

2. Qualora il beneficiario non abbia provveduto alla corretta attuazione delle misure preventive, il dirigente della struttura competente assegna un termine per la regolarizzazione delle carenze riscontrate; la mancata regolarizzazione comporta la revoca del contributo.

3. La revoca comporta l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'intero ammontare del contributo percepito, maggiorato degli interessi riferiti al periodo intercorrente tra la data di erogazione del medesimo e la data del provvedimento di revoca, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento per il periodo in cui si è beneficiato del contributo.

4. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.

5. La revoca dell'aiuto può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

Art. 17

(Assistenza tecnica)

1. La struttura competente, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di zootecnia e le associazioni regionali degli allevatori, fornisce assistenza tecnica per l'attuazione delle misure preventive e il loro corretto utilizzo.

2. L'assistenza tecnica ricomprende, in particolare:

a) la consulenza tecnica agli allevatori interessati;

b) i corsi di formazione per gli allevatori;

c) la raccolta e la diffusione di esperienze relative all'utilizzo delle misure preventive;

d) il coordinamento dell'attuazione delle misure preventive.

3. Ai fini di cui al presente articolo, la struttura competente può avvalersi di tecnici esterni e di istituti pubblici e privati, specializzati nella materia.

Art. 18

(Informazione)

1. La Regione organizza campagne di informazione e di sensibilizzazione sul modo di vita degli animali selvatici, sui loro bisogni, sulla loro protezione, sulle attività agricole e pastorali tradizionali di montagna, sulla loro importanza per l'economia e per la conservazione del territorio e sulle loro esigenze organizzative, dalle quali discende la necessità di realizzare la coesistenza della fauna selvatica, con particolare riferimento agli animali predatori, con l'agricoltura tradizionale di montagna e il patrimonio zootecnico.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 50.000 a decorrere dall'anno 2010.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 nelle UPB 1.10.2.10 (Interventi per la promozione e la tutela della zootecnia), 1.3.1.13 (Consulenze studi e collaborazioni tecniche) e 1.11.8.11. (Interventi di formazione professionale a valere sul fondo per le politiche del lavoro) e al finanziamento dell'onere si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'UPB 1.14.5.20 (Interventi per la tutela del patrimonio forestale e faunistico) del medesimo bilancio.

3. I proventi derivanti dagli articoli 10, comma 2 e 16, comma 3 sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.