Legge regionale 22 luglio 2005, n. 17 - Testo vigente
Legge regionale 22 luglio 2005, n. 17
Disposizioni in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.
(B.U. 9 agosto 2005, n. 32)
(Oggetto)
1. La presente legge disciplina, in armonia con quanto previsto dalla legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), il trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente, quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali), svolgono attività di trasporto di persone con le modalità di cui alla lettera b), utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità;
b) servizi di noleggio di autobus con conducente, i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo;
c) autobus, gli autoveicoli definiti dall'articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
d) disponibilità degli autobus, il legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio.
(Autorizzazioni)
1. La Regione rilascia l'autorizzazione per l'attività di noleggio alle imprese in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di trasportatore di persone che abbiano la sede legale nel territorio regionale.
2. L'impresa interessata, al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, deve presentare apposita domanda alla struttura regionale competente in materia di trasporto pubblico locale, di seguito denominata struttura competente, nella quale sono indicati:
a) la denominazione aziendale;
b) la sede legale;
c) il possesso dei requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria, idoneità professionale e aggiornamento professionale previsti dalla normativa vigente;
d) il numero degli autobus disponibili per il servizio di noleggio e i loro estremi identificativi;
e) il numero degli eventuali autobus acquistati con contributo pubblico o cofinanziati e i loro estremi identificativi;
f) il possesso o meno dell'attestato di idoneità professionale estesa all'attività internazionale;
g) la natura giuridica del rapporto del personale in azienda;
h) il possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'articolo 116, comma 8, del d.lgs. 285/1992, da parte del personale conducente;
i) il numero dei conducenti.
3. Alla domanda di cui al comma 2 è allegata:
a) per i conducenti, la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 2, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, attestante la qualità di dipendente o di lavoratore con contratti temporanei consentiti dalla normativa vigente o la documentazione attestante la qualità di titolare, socio o collaboratore familiare;
b) la documentazione attestante la tipologia dei contratti collettivi di categoria applicati al personale.
4. L'autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali, ha durata illimitata e la sua efficacia è in ogni caso subordinata alla permanenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3.
5. La verifica della permanenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 è effettuata almeno ogni due anni.
6. L'impresa è tenuta a comunicare alla struttura competente le eventuali variazioni, rispetto ai requisiti dichiarati e previsti ai commi 2 e 3, entro quindici giorni dall'avvenuta variazione.
(Registro regionale delle imprese)
1. Presso la struttura competente, è istituito il registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente.
2. Nel registro regionale delle imprese sono inseriti i dati indicati dalle imprese autorizzate nella domanda di cui all'articolo 3.
(Disposizioni concernenti i conducenti)
1. I conducenti dei mezzi adibiti al servizio di noleggio di autobus con conducente possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori assunti con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla normativa vigente, titolari, soci o collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni.
2. La qualità di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo è attestata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59) (*), dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresì, gli estremi della registrazione a libro matricola e il rispetto dei contratti collettivi di categoria. Tale documentazione deve essere in possesso del dipendente e del lavoratore in servizio. La qualità di titolare, socio o collaboratore familiare deve risultare dall'iscrizione nel registro delle imprese.
2bis. Sono iscritti di diritto nel ruolo di cui al capo III della legge regionale 9 agosto 1994, n. 42 (Direttive per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), previa presentazione di apposita domanda alla struttura competente, i titolari delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 3 e i dipendenti, in possesso della patente di categoria D e dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). L'iscrizione di diritto nel ruolo ai sensi del presente comma è, inoltre, subordinata all'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 13 della l.r. 42/1994, nonché allo svolgimento di apposito percorso formativo, a carico dell'impresa di appartenenza, non inferiore a otto ore, sulle materie di cui all'articolo 11, comma 2, della l.r. 42/1994. (1)
2ter. La perdita dei requisiti di cui al comma 2bis comporta la cancellazione dal ruolo, secondo quanto previsto dall'articolo 14 della l.r. 42/1994. (2)
(Documento fiscale)
1. L'impresa è tenuta a compilare per ogni servizio di noleggio il documento fiscale di cui all'articolo 7 della l. 218/2003.
(Disposizioni concernenti i mezzi destinati al servizio)
1. L'impresa deve destinare al servizio di noleggio con conducente a mezzo autobus mezzi risultanti dal registro regionale di cui all'articolo 4, revisionati e muniti di cronotachigrafo funzionante ed estintore omologato. (3)
2. L'impresa deve conservare a bordo dei veicoli l'autorizzazione di cui all'articolo 3, il documento fiscale di cui all'articolo 6, la carta di circolazione e il certificato di abilitazione professionale del conducente di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h).
(Attività di noleggio di autobus acquistati con contributo pubblico)
1. È vietato l'utilizzo, anche occasionale, per l'attività di noleggio, di autobus acquistati con contributo pubblico anche in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.
2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, l'uso di autobus acquistati con contributo pubblico è consentito unicamente in situazioni di emergenza che richiedano la temporanea sostituzione di servizi di trasporto pubblico locale, di norma effettuati con mezzi ferroviari, funivie o funicolari.
3. L'autorizzazione di cui all'articolo 29 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), non può essere concessa per gli autobus destinati al servizio di linea acquistati con contributo pubblico.
(Disposizioni in materia di contabilità)
1. Le imprese che svolgono sia servizi di trasporto pubblico locale sia attività di noleggio sono tenute ad adottare un regime di contabilità separata tra le diverse attività.
(Obblighi dei conducenti)
1. I conducenti degli autobus in servizio di noleggio hanno l'obbligo di:
a) esibire ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale i documenti inerenti all'attività in esercizio;
b) effettuare i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica per ragioni di ordine pubblico e di sicurezza dei cittadini;
c) non chiedere compensi ai passeggeri dell'autoveicolo;
d) non interrompere il servizio o modificare il percorso, salvo che su richiesta dell'utente o nei casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
(Sanzioni)
1. L'esercizio dell'attività di noleggio in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000.
3. L'inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 7, comma 2, e 10, comma 1, lettera a), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 200 a euro 1.500.
4. L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b), c) e d), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 200 a euro 2.000.
(Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)
1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 11, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 11 è il Presidente della Regione, sulla base degli accertamenti e delle contestazioni effettuate dai funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, della Regione e dei Comuni.
3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 11 sono introitati sul capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) del bilancio regionale.
(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)
1. Per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 10 l'autorizzazione è sospesa:
a) da un minimo di venti ad un massimo di quaranta giorni, sulla base del numero delle violazioni sanzionate nel corso dell'anno. Il numero minimo delle violazioni da prendere a riferimento è di quattro per le aziende con un numero di autobus disponibili da uno a cinque. Tale numero aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili, fino ad un massimo di dieci violazioni;
b) da un minimo di trenta ad un massimo di sessanta giorni per le imprese che, nel corso di un anno, commettono almeno due violazioni gravi indipendentemente dal numero degli autobus disponibili ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'11 marzo 2004 (Parametri di riferimento per la determinazione da parte delle singole regioni della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse nonché dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione, in attuazione dell'art. 3, della L. 11 agosto 2003, n. 218), dovendosi intendere per violazione grave quella sanzionata ai sensi dell'articolo 11 della presente legge in misura superiore alla metà del massimo edittale previsto.
2. L'autorizzazione è revocata quando l'impresa:
a) effettua il servizio nonostante la sospensione dell'autorizzazione;
b) vìola le disposizioni di cui all'articolo 9;
c) nell'arco di cinque anni, incorre in un provvedimento di sospensione per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni.
(Disposizioni transitorie)
1. Le autorizzazioni comunali già rilasciate, alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'attività di noleggio di autobus con conducente restano valide non oltre i dodici mesi successivi alla predetta data.
2. Entro il termine di dodici mesi di cui al comma 1, i Comuni comunicano ai titolari delle imprese la data di scadenza delle autorizzazioni rilasciate; le imprese interessate, per continuare a svolgere l'attività, devono essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 3; in mancanza, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 11, comma 1.
3. (4)
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(*) Si veda, ora, l'art. 31 della L.R. 6 agosto 2007, n. 19.
(1) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 8 della L.R. 30 luglio 2019, n. 13.
(2) Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 8 della L.R. 30 luglio 2019, n. 13.
(3) Comma modificato dal comma 3 dell'art. 8 della L.R. 30 luglio 2019, n. 13.
Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 7 recitava:
"1. L'impresa deve destinare al servizio di noleggio con conducente a mezzo autobus mezzi risultanti dal registro regionale di cui all'articolo 4, di vetustà non superiore a dodici anni, revisionati e muniti di cronotachigrafo funzionante ed estintore omologato.".
(4) Comma abrogato dal comma 1 dell'art. 3 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 3.
Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 14 recitava:
"3. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, gli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente già immatricolati alla data di entrata in vigore della presente legge possono raggiungere una vetustà superiore a dodici anni, ma non superiore a quindici.".