Legge regionale 11 agosto 2004, n. 17 - Testo storico

Legge regionale 11 agosto 2004, n. 17

Nuova disciplina del Centro di ricerche, studi, salvaguardia, rappresentanza e valorizzazione per la viticoltura di montagna (CERVIM). Abrogazione delle leggi regionali 24 dicembre 1996, n. 46, e 4 maggio 1998, n. 26.

(B.U. 24 agosto 2004, n. 34)

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità e oggetto

CAPO II

ORGANI E FUNZIONAMENTO

Art. 2 - Natura giuridica

Art. 3 - Scopi

Art. 4 - Soci

Art. 5 - Organi

Art. 6 - Assemblea

Art. 7 - Consiglio di amministrazione

Art. 8 - Collegio dei revisori dei conti

Art. 9 - Comitato tecnico-scientifico

Art. 10 - Direttore

Art. 11 - Proventi

Art. 12 - Scioglimento del consiglio di amministrazione

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E TRANSITORIE

Art. 13 - Abrogazioni

Art. 14 - Disposizioni transitorie

Art. 15 - Disposizioni finanziarie

Art. 16 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge detta nuove disposizioni in materia di organizzazione e di funzionamento del Centro di ricerche, studi, salvaguardia, rappresentanza e valorizzazione per la viticoltura di montagna (CERVIM), al fine di promuovere e di valorizzare la viticoltura di montagna e di favorire con essa la presenza dell'uomo sul territorio, la conservazione dell'ambiente, la tutela del paesaggio e il mantenimento di un tessuto sociale e culturale costituente presupposto per l'attivazione di processi di sviluppo rurale.

2. Per viticoltura di montagna si intende la viticoltura in forte pendenza, caratterizzata da condizioni orografiche difficili e inserita in un contesto strutturale e socio-economico penalizzante sotto il profilo della redditività aziendale.

CAPO II

ORGANI E FUNZIONAMENTO

Art. 2

(Natura giuridica)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione sostiene l'attività svolta dal CERVIM, con sede in Valle d'Aosta.

2. Il CERVIM ha personalità giuridica di diritto privato e non persegue scopi di lucro. Il funzionamento del CERVIM è disciplinato dallo statuto, approvato dall'assemblea, in conformità alle disposizioni della presente legge.

3. Per le finalità di sostegno di cui al comma 1, la Regione assicura, mediante comodati d'uso, la disponibilità di locali e di attrezzature idonee allo svolgimento delle attività del CERVIM.

Art. 3

(Scopi)

1. Il CERVIM persegue i seguenti scopi:

a) salvaguardare, sostenere, valorizzare e promuovere la viticoltura di montagna o di forte pendenza e comunque localizzata in condizioni orografiche difficili;

b) proporsi come organismo di rappresentanza della viticoltura di cui alla lettera a) presso gli organi e le istituzioni operanti a livello regionale, nazionale ed internazionale;

c) promuovere iniziative tecniche e scientifiche, volte alla protezione dei territori di montagna, alla riduzione dei costi di produzione e di trasformazione delle uve;

d) gestire, mediante compartecipazioni con altri organismi pubblici o privati, iniziative promozionali anche di natura economico-commerciale, volte al perseguimento degli scopi associativi;

e) valorizzare la qualità dei vini sostenendo la ricerca, l'innovazione tecnologica e la divulgazione delle conoscenze acquisite;

f) organizzare concorsi enologici ed iniziative promozionali e culturali.

Art. 4

(Soci)

1. Possono aderire al CERVIM, previa deliberazione dell'assemblea, gli enti, pubblici o privati, idonei a concorrere al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 3.

2. I requisiti di idoneità cui subordinare l'adesione sono stabiliti dallo statuto.

Art. 5

(Organi)

1. Sono organi del CERVIM:

a) l'assemblea;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 6

(Assemblea)

1. L'assemblea è costituita dai rappresentanti degli enti aderenti al CERVIM.

2. La rappresentanza della Regione spetta all'assessore regionale competente in materia di agricoltura, o suo delegato.

3. L'assemblea approva lo statuto e il bilancio. Le relative deliberazioni sono trasmesse alla Giunta regionale entro quindici giorni dalla loro adozione.

4. All'assemblea spetta ogni altro compito attribuitole dallo statuto, il quale ne disciplina altresì le modalità di funzionamento.

Art. 7

(Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è composto da non meno di sette e da non più di quindici componenti, nominati dall'assemblea.

2. Alla Regione spetta in ogni caso la nomina di tre dei componenti il consiglio di amministrazione, ivi compreso il presidente, al quale compete la rappresentanza legale del CERVIM. Alle designazioni provvede la Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura.

3. I compiti e le modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione sono disciplinati dallo statuto.

4. Lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione deleghi i propri compiti ad un comitato esecutivo, la cui composizione e il cui funzionamento sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione medesimo.

Art. 8

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile del CERVIM spetta ad un collegio, composto da tre componenti effettivi e da due supplenti.

2. Il presidente del collegio dei revisori dei conti è nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura, tra i componenti effettivi ed è scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. I restanti componenti effettivi e i componenti supplenti sono nominati dall'assemblea.

3. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti spettano i compensi stabiliti dall'assemblea nell'atto di nomina.

4. Il collegio dei revisori dei conti invia annualmente alla Giunta regionale la relazione allegata al rendiconto, illustrante l'attività svolta.

Art. 9

(Comitato tecnico-scientifico)

1. Lo statuto prevede l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico, composto da esperti nel settore della viticoltura di montagna nominati dall'assemblea.

2. I compiti e le modalità di funzionamento del comitato tecnico-scientifico sono disciplinati dallo statuto.

Art. 10

(Direttore)

1. Il direttore del CERVIM è nominato dal consiglio di amministrazione.

2. Il direttore:

a) esegue le decisioni del consiglio di amministrazione;

b) è responsabile della corretta esecuzione del programma di attività e della gestione del personale del CERVIM;

c) partecipa ai lavori degli organi del CERVIM e del comitato tecnico-scientifico.

Art. 11

(Proventi)

1. Alle spese necessarie al funzionamento del CERVIM si provvede con i contributi annui versati dai soci, il cui ammontare è determinato dall'assemblea, nonché con i contributi a qualsiasi titolo versati da enti, pubblici o privati.

2. La concessione del contributo annuo da parte della Giunta regionale è subordinata, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, alla presentazione del bilancio preventivo relativo all'anno per il quale il contributo è richiesto. La Giunta regionale può concedere un acconto sul contributo spettante, nella misura massima del 50 per cento; il saldo è erogato alla presentazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio al quale il contributo si riferisce.

Art. 12

(Scioglimento del consiglio di amministrazione)

1. In caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento del consiglio di amministrazione, il Presidente della Regione, su proposta dell'assemblea approvata con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, dispone lo scioglimento dell'organo di amministrazione e nomina contestualmente, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura, un commissario che provvede alla ordinaria amministrazione sino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione, per un periodo comunque non superiore a tre mesi.

2. Al commissario spettano i compensi stabiliti nell'atto di nomina.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E TRANSITORIE

Art. 13

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 24 dicembre 1996, n. 46;

b) la legge regionale 4 maggio 1998, n. 26;

c) l'articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3.

Art. 14

(Disposizioni transitorie)

1. L'assemblea provvede entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge all'adeguamento dello statuto in conformità alle disposizioni della presente legge.

2. Gli organi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica sino all'adeguamento dello statuto e comunque sino all'insediamento dei nuovi organi, nominati in conformità al nuovo statuto.

Art. 15

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 120.000 a decorrere dall'anno 2004.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 2.2.2.04 (Assistenza tecnica), e si provvede, per l'anno 2004, mediante riduzione di euro 120.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 43710 (Contributi per danni da calamità naturali e da fitopatie - piano di sviluppo rurale 2000/2006) dell'obiettivo programmatico 2.2.2.07 (Interventi a favore dell'agricoltura colpita da avversità naturali) e, per gli anni 2005 e 2006, mediante utilizzo di annui euro 120.000 iscritti al capitolo 42440 (Contributo annuo per il funzionamento del centro di ricerche, studi e valorizzazione per la viticoltura montana (CERVIM)) dell'obiettivo programmatico 2.2.2.04 (Assistenza tecnica), del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2004 e di quello pluriennale per il triennio 2004/2006.

3. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.