Legge regionale 17 aprile 1998, n. 16 - Testo storico

Legge regionale 17 aprile 1998, n. 16

Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 42 (Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone disabili). Abrogazione della legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85 (Norme per favorire l'inserimento nella vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali) e del relativo regolamento regionale di applicazione 8 luglio 1994, n. 5.

(B.U. 28 aprile 1998, n. 18)

Art. 1

1. La lett. c) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 42 (Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone disabili), è sostituita dalla seguente:

"c) le persone disabili in possesso del certificato attestante il riconoscimento di una percentuale di invalidità per almeno il cinquantuno per cento, rilasciato dalle commissioni di invalidità di cui alla legge regionale 7 luglio 1995, n. 22 (Norme in materia di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti) e coloro i quali li abbiano in carico ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), le persone ultrasessantacinquenni limitatamente ai contributi di cui all'art. 10, nonché i condominii ove risiedono le suddette categorie di beneficiari."

Art. 2

1. Il comma 1 dell'art. 10 della l.r. 42/1995 è sostituito dal seguente:

"1. Per la realizzazione di opere, comprese le ristrutturazioni parziali o globali nonché i restauri, direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati, ivi compresi gli edifici adibiti a luogo di lavoro e gli edifici di edilizia residenziale agevolata, possono essere concessi, previo rilascio di attestazione di congruità da parte della struttura regionale competente in materia di politiche sociali, contributi alle persone di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), nella misura percentuale indicata nell'allegato A e comunque per un importo non superiore a lire 20 milioni per ogni singolo intervento, ovvero non superiore a 30 milioni per la realizzazione di ascensori."

Art. 3

1. Dopo l'art. 11 della l.r. 42/1995, è inserito il seguente:

"Art. 11bis

(Concessione di interessi su mutui sulla spesa globale dell'acquisto)

1. I Comuni sono autorizzati a concedere il settantacinque per cento della spesa per il pagamento degli interessi sui mutui o sui prestiti contratti per l'acquisto di mezzi necessari per la locomozione a favore di titolari di patente ovvero di coloro i quali abbiano in carico i beneficiari ai sensi dell'art. 12 del d.p.r. 917/1986.

2. Gli interessati per essere ammessi a beneficiare degli interventi di cui al comma 1, riferiti ad un solo veicolo, non devono aver usufruito dello stesso beneficio nel quadriennio precedente, a meno che non documentino che la sostituzione dell'autoveicolo e l'accensione di un nuovo mutuo siano dovute a cause di forza maggiore quali la distruzione, il furto, il danneggiamento grave, la radiazione dalla circolazione dell'autoveicolo o l'intervenuta mutazione delle condizioni fisiche degli interessati."

2. Dopo l'art. 11bis della l.r. 42/1995 è inserito il seguente:

"Art. 11ter

(Acquisto di veicoli privati da parte di persone non titolari di patente)

1. I Comuni sono autorizzati a concedere contributi sulla spesa sostenuta per l'acquisto di mezzi necessari per la locomozione ad uso privato utilizzati per il trasporto di cittadini di cui alla colonna 1 dell'allegato A, non in possesso di patente di guida, e per la cui mobilità si rendono necessarie particolari tipologie di veicoli.

2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di accesso ai contributi che non possono comunque essere superiori al quindici per cento della spesa ritenuta ammissibile e riferiti ad un solo veicolo."

Art. 4

1. Il comma 1 dell'art. 15 della l.r. 42/1995 è sostituito dal seguente:

"1. Per ottenere i contributi di cui agli art. 9, 10 e 11, i soggetti privati presentano domanda al Sindaco del Comune nel cui territorio l'immobile è ubicato entro il 1° marzo di ogni anno, con l'indicazione delle opere da realizzare e dei beni da acquistare, ovvero delle opere realizzate e dei beni acquistati nei sei mesi precedenti, nonché della relativa spesa."

2. Dopo il comma 1 dell'art. 15 della l.r. 42/1995 è inserito il seguente:

"1bis. Il Comune di residenza è tenuto ad anticipare, su richiesta, i contributi di cui al comma 1 alle persone che dispongano di un reddito non superiore a 20 milioni oltre il minimo vitale".

Art. 5

1. L'allegato A alla l.r. 42/1995 è sostituito dall'allegato A alla presente legge.

Art. 6

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85 (Norme per favorire l'inserimento nella vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali);

b) il regolamento regionale 8 luglio 1994, n. 5 (Norme regolamentari per l'applicazione dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85 (Norme per favorire l'inserimento nella vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali)).

Art. 7

1. Le persone che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 6 della l.r. 85/1981 mantengono il diritto all'applicazione di quanto previsto dalla suddetta norma.