Legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 - Testo storico

Legge regionale 12 luglio 1996, n. 16

Bollettino ufficiale regionale 23 07 1996 n. 33

Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), già modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32. Abrogazione di norme.

Art. 1

(Piano pluriennale)

1. Per lo sviluppo del sistema informativo regionale, il Consiglio regionale approva un piano pluriennale volto sia allo sviluppo, alla modernizzazione ed alla diffusione degli strumenti, delle tecnologie telematiche e dei sistemi informativi dell'Amministrazione regionale, sia all'intervento regionale nel settore dell'informatica avente particolare riguardo allo sviluppo ed alla realizzazione di una rete di collegamenti informatici interessante l'intera Amministrazione regionale ed aperta alle interrelazioni con gli altri enti pubblici territoriali valdostani e con le amministrazioni dello Stato. Tale piano pluriennale deve necessariamente essere, per i periodi interessati, corrispondente al relativo bilancio di previsione triennale della Regione e può subire, di anno in anno, ogni necessario aggiornamento od attualizzazione.

2. Ogni anno la Giunta regionale adotta, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), in coerenza con il corrispondente bilancio di previsione, il piano operativo annuale per l'anno successivo, dedotto dal piano pluriennale di cui al comma 1, tenendo conto di ogni possibile esigenza di miglioria o variazione che si sia, nel frattempo, resa necessaria od opportuna. Tale piano operativo annuale è suddiviso in parti, ciascuna delle quali ha riguardo ad uno o più obiettivi presenti nel piano in questione.

3. La predisposizione dei piani di cui ai commi 1 e 2, nonché il controllo nella realizzazione degli stessi e la verifica nel raggiungimento dei risultati, sono di competenza della Presidenza della Giunta regionale, che vi provvede per il tramite della struttura competente in materia di elaborazione dati, osservando quanto in proposito specificato dalla l.r. 45/1995.

Art. 2

(Strumenti per la realizzazione del piano pluriennale)

1. Per la realizzazione del piano pluriennale di cui all'art. 1 con le modalità ivi indicate, la Regione si avvale di apposita società a partecipazione mista di capitale della Regione, di altri enti pubblici territoriali valdostani, dell'Unità sanitaria locale (USL) e di imprese di cui alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), già modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32.

Art. 3

(Sostituzione dell'art. 2 della l.r. 81/1987)

1. L'art. 2 della l.r. 81/1987, già sostituito dall'art. 1 della l.r. 32/1994, è sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Soci)

1. Oltre alla Regione possono acquisire, in aggiunta e/o in sostituzione anche parziale degli attuali soci, la qualità di soci azionisti dell'INVA spa altri enti pubblici territoriali valdostani, l'USL ed imprese, in forma singola o associata, che per apporti finanziari o tecnologici possono contribuire alla valorizzazione della società."

Art. 4

(Sostituzione dell'art. 3 della l.r. 81/1987)

1. L'art. 3 della l.r. 81/1987 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Finalità)

1. L'INVA spa ha come esclusiva finalità sociale la realizzazione e la gestione del sistema informativo regionale, nell'ambito del piano pluriennale e secondo le indicazioni previste nel piano operativo annuale approvato dalla Giunta regionale. In analogia, tale esclusiva finalità sociale può essere applicata anche in riferimento agli enti pubblici territoriali valdostani e all'USL, in possesso della qualità di socio."

Art. 5

(Sostituzione dell'art. 4 della l.r. 81/1987)

1. L'art. 4 della l.r. 81/1987, già modificato dall'art. 2 della l.r. 32/1994, è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Capitale sociale)

1. Alla Regione è riservata la proprietà di almeno il quaranta per cento delle azioni e la somma delle azioni di proprietà della Regione, degli altri enti pubblici territoriali valdostani e dell'USL deve essere superiore al cinquanta per cento delle azioni.

2. Il capitale sociale è costituito in lire 1.000.000.000, suddiviso in 1.000.000 di azioni del valore nominale di lire 1.000."

Art. 6

(Adeguamento degli strumenti sociali)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'INVA spa provvede ad adeguare i propri strumenti sociali secondo quanto in essa previsto, cedendo altresì eventuali attività e partecipazioni non conformi all'oggetto sociale quale determinato nell'art. 3 della l.r. 81/1987, come sostituito dall'art. 4 della presente legge.

Art. 7

(Convenzione)

1. Un'apposita convenzione, da approvarsi dalla Giunta regionale entro sei mesi dal termine indicato all'art. 6, regola i compiti dell'INVA spa per la realizzazione, ai sensi dell'art. 1, del piano pluriennale di cui si tratta, le reciproche obbligazioni tra Regione e INVA spa, nonché gli obiettivi operativi e le condizioni che INVA spa deve rispettare.

2. In analogia a quanto stabilito dal comma 1, gli altri soci possono stipulare apposite convenzioni per quanto di propria competenza.

Art. 8

(Abrogazioni)

1. La legge regionale 29 gennaio 1979, n. 6 (Sistema informativo regionale) e la legge regionale 1° luglio 1994, n. 32, concernente modificazioni alla l.r. 81/1987, sono abrogate.

Art. 9

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.