Legge regionale 26 marzo 1993, n. 16 - Testo storico

Legge regionale n. 16 del 26 03 1993

Bollettino ufficiale 6 4 1993 n. 15

Contributi ai Comuni e ai consorzi di Comuni per la progettazione e la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti di depurazione delle acque reflue, nonché per la progettazione di impianti di depurazione e dei relativi collettori fognari.

Art. 1

1. Per la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria sugli impianti di depurazione delle acque reflue la Regione concede ai Comuni o ai Consorzi di Comuni contributi in conto capitale nella misura del 75 percento del costo ritenuto ammissibile.

2. Per la progettazione di impianti di depurazione e dei relativi collettori fognari finanziati dalla Regione in attuazione del Programma dei lavori pubblici di interesse regionale di competenza del Servizio Assetto e Tutela del Territorio dell’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici o finanziati con fondi statali, la Regione concede ai Comuni o ai Consorzi di Comuni contributi in conto capitale nella misura del 90 percento del relativo costo.

Art. 2

1. I contributi di cui all’articolo 1, comma 1, sono erogati secondo l’ordine prioritario sottoriportato per la progettazione e l’esecuzione delle seguenti opere:

a) sostituzione o riparazione di apparecchiature elettromeccaniche danneggiate o obsolete;

b) acquisto di apparecchiature e pezzi di ricambio;

c) interventi di manutenzione straordinaria su opere civili;

d) realizzazione di opere che comportino miglioramento del ciclo di funzionamento previsto dall’impianto (inclusa l’acquisizione delle aree);

e) ristrutturazione o realizzazioni di nuovi locali a servizio del personale o da destinarsi a nuove apparecchiature elettromeccaniche (inclusa l’acquisizione delle aree);

f) realizzazione di opere che modificano l’inserimento nel paesaggio delle strutture dell’impianto (inclusa l’acquisizione delle aree).

Art. 3

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all’articolo 1 comma 1, i Comuni ed i Consorzi dei Comuni devono presentare al Servizio Assetto e Tutela del Territorio dell’Assessorato regionale dei lavori Pubblici, entro il 30 giugno di ogni anno, apposita domanda, corredata dal relativo progetto.

2. L’ammissibilità delle domande è valutata sulla base di apposita istruttoria tecnica effettuata dal gruppo tecnico di lavoro costituito con deliberazione della Giunta regionale del 18 ottobre 1991, n. 9757, così come integrato e modificato con deliberazione della Giunta regionale del 30 novembre 1991, n. 11402.

3. I contributi sono concessi sulla base di un piano di finanziamento elaborato dalla Giunta regionale tenuto conto delle domande ritenute ammissibili.

4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede all’approvazione dei criteri di presentazione delle domande e di ammissibilità al contributo delle stesse.

5. La liquidazione del contributo regionale di cui al comma 1 dell’articolo 1 è effettuata a cura del Servizio Assetto e Tutela del Territorio dell’Assessorato regionale dei lavori Pubblici, secondo le seguenti modalità:

a) 50 percento ad avvenuta aggiudicazione e stipula del contratto

dei lavori;

b) il rimanente su presentazione di stati di avanzamento con graduale recupero del 50 percento sugli importi netti degli stessi;

c) per le spese di progettazione e le spese di realizzazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), nonché di acquisizione delle aree, la liquidazione del contributo è effettuata su presentazione di idonea documentazione.

6. La liquidazione del contributo regionale di cui all’articolo 1 comma 2 è effettuata a cura del Servizio Assetto e Tutela del Territorio dell’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici su presentazione di idonea documentazione attestante l’avvenuto pagamento da parte del Comune o del Consorzio dei Comuni delle spettanze liquidate ai professionisti incaricati della progettazione.

Art. 4

1. I Comuni o i Consorzi di Comuni beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge sono tenuti entro il 31 dicembre di ciascun anno e al termine dei lavori a trasmettere analitica relazione al Servizio Assetto e Tutela del Territorio Assessorato regionale dei Lavori Pubblici sullo stato di esecuzione dell’opera.

2. Qualora gli stanziamenti previsti in bilancio per ciascun anno non risultino sufficienti per il finanziamento delle progettazioni e/o delle opere ritenute ammissibili, le progettazioni e/o le opere stesse sono inserite come prioritarie nel piano di finanziamento dell’anno successivo.

Art. 5

1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, valutati per l’anno 1993 in lire 800.000.000, graveranno sul capitolo n. 49410 (di nuova istituzione) " Contributi ai Comuni e ai consorzi di Comuni per la progettazione e la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti di depurazione delle acque reflue, nonché per la progettazione di impianti di depurazione e dei relativi collettori fognari " del bilancio di previsione per l’anno in corso.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma uno si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al Capitolo 69020 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " a valere:

a) quanto a lire 200.000.000 sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 al bilancio di previsione per il corrente anno finanziario concernente:

C. 2.1. Contributi ai Comuni per impianti di depurazione delle acque reflue;

b) quanto a lire 600.000.000 sull’accantonamento previsto all’allegato n. 8 al bilancio di previsione per il corrente anno finanziario concernente:

B. 1.2 Ammodernamento e sistemazione strada dell’Envers.

3. Gli oneri di cui al comma uno saranno determinati, a decorrere dal 1994, con legge di bilancio ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 recante " Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta ".

Art. 6

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

a) in diminuzione

Cap. 69020 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " L. 800.000.000

b) in aumento

programma regionale 2.1.1.1.

codificazione 2.1.2.3.2.3.8.16.06.

Cap. 49410 (di nuova istituzione)

" Contributi ai Comuni e ai Consorzi di Comuni per la progettazione e la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti di depurazione delle acque reflue, nonché per la progettazione di impianti di depurazione e dei relativi collettori fognari LR 26 marzo 1993, n. 16 " L. 800.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.