Legge regionale 9 marzo 1987, n. 16 - Testo storico

Legge regionale n. 16 del 09 03 1987

Aumento della spesa per l'applicazione della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicap.

(B.U. 14 aprile 1987, n. 7, 1° S.S. al n. 7 del 10 aprile 1987)

Art. 1

1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 11 agosto 1981, n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente norme per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicap, è autorizzata per l'anno 1987 l'ulteriore spesa di lire 282.000.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà quanto a lire 127.000.000 sul capitolo 22828 e quanto a lire 155.000.000 sul capitolo 41660 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987.

3. Alla copertura della maggiore spesa di lire 282.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti) - settore 3: Sicurezza sociale della Parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987.

Art. 2

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 sono apportate le seguenti variazioni: Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti "

L. 282.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 22828 " Contributi a favore dei Comuni per favorire l'inserimento nella vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali "

Legge regionale 11 agosto 1981, numero 54

Legge regionale 24 agosto 1982, numero 58

Legge regionale 28 dicembre 1983, numero 89

Legge regionale 7 maggio 1985, numero 27

L. 127.000.000

Cap. 41660 " Contributi a cooperative per favorire l'inserimento lavorativo di cittadiniportatori di handicap "

Legge regionale 11 agosto 1981, numero 54

Legge regionale 24 agosto 1982, numero 58

Legge regionale 28 dicembre 1983, numero 89

Legge regionale 7 maggio 1985, numero 27

L. 155.000.000

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.