Legge regionale 23 marzo 1981, n. 16 - Testo storico

Legge regionale n. 16 del 23 03 1981

Bollettino ufficiale 30 3 1981 n. 5

Finanziamento di spese nei diversi settori regionali di intervento, con modifiche alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 1981 e del bilancio pluriennale 1981/1983.

Art. 1

L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della legge regionale 29 gennaio 1980, n. 5 per gli interventi previsti dalla legge regionale 22 giugno 1964, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, č aumentata per l’esercizio finanziario 1981 di L. 500.000.000 da destinare:

a) quanto a L. 200.000.000 al finanziamento di opere stradali di interesse regionale eseguite a carico della regione (cap. 26000)

b) quanto a L. 300.000.000 al finanziamento di spese per costruzione di opere stradali ed altre opere a mezzo di cantieri di lavoro (cap. 26400).

Art. 2

Č autorizzata per il triennio 1981/ 83 la spesa di L. 1.500.000.000 di cui L. 500.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1981, per l’esecuzione di opere di sistemazione idraulico - forestale e di difesa da valanghe (cap. 28250).

Art. 3

Le quote annue da iscrivere in relazione all’autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 7 agosto 1980, n. 35 nell’importo complessivo di Lire 5.300.000.000 per il biennio 1981/ 82 destinate alla realizzazione del programma relativo alla difesa idrogeologica del suolo, sono rideterminate nei seguenti importi:

- per l’esercizio finanziario 1981

L. 3.600.000.000 (cap. 28510 - 28520 - 28530)

- per l’esercizio finanziario 1982

L. 1.700.000.000 (cap. 28510 - 28530)

Art. 4

La quota di L. 540.000.000 dell’autorizzazione di spesa di complessive L. 2.240.000.000 per il biennio 1981/ 82 recata dall’articolo 9 della legge regionale 29 gennaio 1980, n. 5 č destinata:

a) quanto a L. 120.000.000 al finanziamento delle spese per la lotta contro le malattie e i parassiti delle piante (cap. 28700), in ragione di L. 60.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982;

b) quanto a L. 420.000.000 al finanziamento di spese per la infrastrutturazione dei boschi a vocazione turistica (cap. 28810), in ragione di L. 200.000.000 per l’esercizio finanziario 1981 e L. 220.000.000 per l’esercizio finanziario 1982.

Art. 5

Č autorizzata per il triennio 1981/83 la spesa di L. 147.000.000 di cui L. 129.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1981 per spese relative all’acquisto e alla sistemazione di stabili, arredi ed attrezzature della scuola regionale di agricoltura di Aosta (cap. 31700).

Art. 6

Per gli interventi nel settore delle infrastrutture destinate alla raccolta, conservazione, manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli č autorizzata per il triennio 1981/83 la spesa di L. 450.000.000 di cui L. 150.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1981 (cap. 31800 - 31850).

Art. 7

L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1 lettera d della legge regionale 29 gennaio 1980, n. 5 č aumentata di L. 100.000.000 per il biennio 1981/82 in ragione di L. 50.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982 (cap. 32000).

Art. 8

Č autorizzata per l’esercizio finanziario 1981 la spesa di L. 200.000.000 per la concessione di contributi al fine di favorire l’attuazione delle norme sullo sviluppo di cooperative di meccanizzazione agricola (cap. 32050).

Art. 9

Per gli interventi previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984 nel settore dell’irrigazione, l’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 8 della legge regionale 29 gennaio 1980, n. 5 č aumentata per il biennio 1981/ 82 di L. 320.000.000, in ragione di L. 160.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982 (cap. 32200).

Art. 10

Per gli interventi finalizzati a favorire l’incremento delle colture e la tutela dei prodotti tipici č autorizzata per il triennio 1981- 83 la spesa di L. 1.890.000.000, di cui L. 630.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1981 da destinare:

a) quanto a L. 750.000.000, di cui L. 250.000.000 per l’esercizio 1981, per la concessione di contributi ad enti ed associazioni che svolgono attivitą interessanti l’agricoltura (cap. 32750);

b) quanto a L. 1.140.000.000, di cui L. 380.000.000 per l’esercizio finanziario 1981, per spese e contributi destinati alla tutela e l’incremento dei prodotti tipici (cap. 32900).

Art. 11

Per gli interventi previsti dalla legge regionale 5 aprile 1973, n. 13 č autorizzata per l’esercizio finanziario 1981 l’ulteriore spesa di L. 150.000.000 destinata:

a) quanto a L. 50.000.000 alla concessione di contributi per l’istituzione e la gestione delle comunitą montane (cap. 35550);

b) quanto a L. 100.000.000 alla concessione di contributi per interventi, iniziative ed opere di interesse delle comunitą montane (cap. 35600).

Art. 12

Per gli interventi finalizzati alla promozione del turismo č autorizzata per l’esercizio finanziario 1981 la spesa di L. 1.650.000.000 destinata:

a) quanto a L. 600.000.000 per spese di propaganda turistica, azioni promozionali e per partecipazione a mostre e fiere (cap. 37100);

b) quanto a L. 500.000.000 per spese relative ad iniziative turistiche (cap. 37150);

c) quanto a L. 550.000.000 per la concessione di contributi ad aziende di soggiorno, pro-loco ed enti che svolgono attivitą nel settore del turismo e del tempo libero (cap. 37200);

Art. 13

L’autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 11 agosto 1975, n. 42 prevista nell’importo annuo di L. 15.000.000 č ridotta a L. 10.000.000 (cap. 41350).

Art. 14

Č autorizzata per il biennio 1981/ 82 l’ulteriore spesa di L. 260.000.000 di cui L. 130.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1981, per contributi destinati all’assistenza ai minori (cap. 41900).

Art. 15

Per le finalitą di cui alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 39, č autorizzata per l’esercizio finanziario 1981 la spesa di L. 100.000.000 (cap. 42350).

Art. 16

Per le finalitą di cui alla legge regionale 20 giugno 1978, n. 47, č autorizzata per l’esercizio finanziario 1981 l’ulteriore spesa di L. 262.000.000 (cap. 42550).

Art. 17

Al fine di favorire il diritto allo studio degli alunni delle scuole della Regione č autorizzata per l’esercizio finanziario 1981 la spesa di Lire 100.000.000 per il finanziamento delle spese di trasporto degli alunni delle scuole regionali (cap. 44300).

Art. 18

Č autorizzata per l’esercizio finanziario 1981 la spesa di L. 1.050.000.000 destinata:

a) quanto a L. 650.000.000 per la concessione di contributi a comuni, enti e privati per la gestione di scuole materne ed altre attivitą scolastiche (cap. 45450);

b) quanto a L. 400.000.000 per la concessione di contributi per il funzionamento di scuole elementari e secondarie di I e II grado legalmente riconosciute (cap. 45500).

Art. 19

Č autorizzata per l’esercizio finanziario 1981 la spesa di L. 480.000.000 destinata:

a) quanto a L. 100.000.000 per spese relative a manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche scolastiche (cap. 46100);

b) quanto a L. 50.000.000 per spese relative a sperimentazioni e ricerche educative nelle scuole (cap. 46150);

c) quanto a L. 100.000.000 per acquisto e stampa di riviste e monografie aventi carattere culturale (cap. 46200);

d) quanto a L. 75.000.000 per la concessione di contributi ad istituzioni ed associazioni culturali (cap. 46250);

e) quanto a L. 100.000.000 per spese relative a manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche (cap. 46350);

f) quanto a L. 50.000.000 per contributi per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche (cap. 46360);

g) quanto a L. 5.000.000 per la concessione del contributo annuo per il funzionamento dell'istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, ai sensi della legge regionale 25 agosto 1980, n. 43, articolo 19. (cap. 46410).

Art. 20

Le quote annue da iscrivere in relazione all’autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 7 agosto 1980, n. 35 nell’importo complessivo di Lire 3.800.000.000 per il biennio 1981/ 82 destinate alla realizzazione del programma relativo alla difesa del patrimonio culturale sono rideterminate nei seguenti importi (cap. 47160):

- per l’esercizio finanziario 1981

L. 1.700.000.000

- per l’esercizio finanziario 1982

L. 2.100.000.000

Art. 21

Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge ammontanti a L. 18.799.000.000, nel triennio 1981/ 83, la Regione fa fronte con le risorse evidenziate nel bilancio pluriennale 1981/ 83, stato di previsione delle entrate, nel rispetto delle destinazioni indicative definite dallo stato di previsione pluriennale della spesa, secondo quanto analiticamente rappresentato nell’allegato A.

Art. 22

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Allegato " A "

Prospetto dimostrativo della distribuzione temporale degli oneri derivanti dalla presente legge e dei mezzi di copertura.