Legge regionale 24 aprile 1980, n. 16 - Testo storico

Legge regionale n. 16 del 24 04 1980

Bollettino ufficiale 20 5 1980 n. 4

Indennitą di disagiato servizio e di residenza a favore dei farmacisti titolari di farmacie rurali, a decorrere dall’anno 1979.

Art. 1

La Regione provvede ad erogare, con decorrenza dal primo gennaio 1979, ai farmacisti titolari di farmacie rurali, classificate tali ai sensi dell’articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221, una indennitą di disagiato servizio determinata nella misura annua di lire 2.400.000 per ciascun titolare di farmacia.

Art. 2

Ai titolari delle farmacie sopracitate viene, inoltre, erogata una indennitą di residenza da determinarsi annualmente in base al volume d’affari dichiarato all’Ufficio imposta sul valore aggiunto, riferito all’anno precedente, nella misura seguente:

1) ai titolari con volume d’affari inferiori a Lire 15.000.000 L. 1.000.000

2) ai titolari con volume d’affari compreso tra i 15.000.000 e i 19.999.000 L. 900.000

3) ai titolari con volume d’affari compreso tra i 20.000.000 ed i 24.999.000 L. 800.000

4) ai titolari con volume d’affari compreso tra i 25.000.000 ed i 29.999.000 L. 700.000

5) ai titolari con volume d’affari compreso tra i 30.000.000 ed i 34.999.000 L. 600.000

6) ai titolari con volume d’affari compreso tra i 35.000.000 ed i 39.999.000 L. 500.000

7) ai titolari con volume d’affari compreso tra i 40.000.000 ed i 44.999.000 L. 400.000

8) ai titolari con volume d’affari compreso tra i 45.000.000 ed i 49.999.000 L. 300.000

9) ai titolari con volume d’affari compreso tra i 50.000.000 ed i 54.999.000 L. 200.000

10) ai titolari con volume d’affari compreso tra i 55.000.000 ed i 61.000.000 L. 100.000

Art. 3

Le indennitą di cui agli articoli precedenti sono corrisposte con deliberazioni della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla sanitą ed assistenza sociale, unicamente ai titolari di farmacie rurali che sono risultate regolarmente aperte al pubblico per tutto l’anno solare cui dette indennitą si riferiscono.

L’indennitą di cui all’articolo 1 č corrisposta d’ufficio entro il 31 marzo dell’anno successivo all’anno di riferimento.

L’indennitą di cui all’articolo 2 č corrisposta agli aventi diritto entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento.

Art. 4

Per ottenere la concessione dell’indennitą di residenza di cui all’articolo 2 deve essere presentata all’Assessorato sanitą ed assistenza sociale, a cura degli interessati, apposita domanda con allegata certificazione dell’ammontare del volume d’affari dichiarato all’Ufficio imposta sul valore aggiunto, riferito all’anno precedente.

Art. 5

L’erogazione della indennitą di cui all’articolo 1 verrą a cessare con l’istituzione dei dispensari farmaceutici che garantiranno la somministrazione di medicinali durante le ore notturne e durante i giorni festivi e prefestivi.

Art. 6

Le spese derivanti dall’applicazione delle presente legge, valutate in annue L. 46.000.000 graveranno sulle quote del Fondo sanitario nazionale attribuite annualmente alla Regione.

Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si fa fronte:

a) quanto a lire 46.000.000 relativamente all’anno 1979, mediante l’utilizzazione di pari importo del residuo passivo n. 39400 del bilancio regionale per l’anno 1980;

b) quanto a lire 46.000.000, relativamente all’anno 1980, mediante l’utilizzazione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 39400 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1980.

La presente legge sarą pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta