Legge regionale 14 maggio 1976, n. 16 - Testo storico

Legge regionale n. 16 del 14 05 1976

Bollettino ufficiale 31 5 1976 n. 6

Interventi per la diagnosi precoce dei tumori ginecologici. Abrogazione delle leggi regionali 22 gennaio 1970, n. 5, e 31 agosto 1972, n. 31.

Art. 1

La Regione, in attesa della riforma sanitaria, promuove, attraverso i servizi dell’Ente ospedaliero regionale nonché le unità ostetriche e sanitarie presenti nel territorio regionale, interventi per la prevenzione e la diagnosi preclinica dei tumori ginecologici e per la tutela della salute della donna.

Art. 2

Tali interventi consistono:

a) nel potenziamento del servizio di anatomia ed istologia patologica dell’Ente ospedaliero regionale attraverso l’istituzione di un apposito servizio di citodiagnostica;

b) nella effettuazione di esami ed analisi, gratuitamente eseguiti, diretti alla ricerca e diagnosi precoce

delle neoplasie dell’apparato genitale femminile e degli stati di predisposizione alle stesse, mediante una sistematica azione di " depistage " nel territorio della Valle d’Aosta;

c) nella diffusione delle necessarie misure profilattiche e di prevenzione svolgendo accurata opera di propaganda;

d) nella compilazione e consegna dei reperti e nella registrazione e conservazione del materiale esaminato;

e) nella promozione periodica della partecipazione dei medici e degli operatori sanitari non medici operanti nella Regione a corsi di aggiornamento di qualificazione o di specializzazione in oncologia;

f) nell’espletamento di ogni altra incombenza diretta ad assicurare la diagnosi preclinica della malattia e la tutela della salute della donna.

Art. 3

Per l’attuazione degli interventi di cui alla presente legge, da realizzarsi attraverso le unità ostetriche e sanitarie, è autorizzata la spesa annua di lire 14 milioni.

La copertura e il finanziamento dell’onere previsto per l’anno 1976 e successivi è assicurata dallo stanziamento di pari importo iscritto al capitolo 710 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1976, la cui denominazione viene modificata nel modo seguente: " Spese per la promozione di interventi per la prevenzione e la diagnosi preclinica dei tumori ginecologici e per la tutela della salute della donna ".

La Giunta regionale stabilisce le modalità di documentazione dell’attività, da presentarsi dagli enti di cui all’articolo 1, nonché le modalità di rendicontazione delle spese relative, da presentarsi dalle unità ostetriche e sanitarie.

Art. 4

Sono abrogate le norme della legge regionale 22 gennaio 1970, n. 5, e della legge regionale di modifica 31 agosto 1972, n. 31, concernenti l’istituzione di un centro regionale per la diagnosi precoce dei tumori ginecologici.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.