Legge regionale 5 giugno 1974, n. 16 - Testo storico

Legge regionale n. 16 del 05 06 1974

Bollettino ufficiale 26 6 1974 n. 5

Concessione di una indennità giornaliera per ricovero ospedaliero a favore dei coltivatori diretti e degli artigiani residenti in Valle d’Aosta.

Art. 1

La Regione provvede, con le modalità di cui agli articoli seguenti, alla corresponsione, in caso di ricovero ospedaliero per malattia, di una indennità giornaliera a favore delle unità attive dei coltivatori diretti iscritti negli elenchi anagrafici (modello CD 4) delle Casse Mutue Comunali di Malattia per i Coltivatori Diretti, residenti nella Regione, nonché a favore degli artigiani, titolari di impresa e rispettivi collaboratori, iscritti alla Cassa Mutua Regionale di Malattia per gli Artigiani e residenti in Valle d’Aosta.

Art. 2

La misura della indennità è parificata all’ammontare dell’indennità dovuta ai lavoratori in agricoltura per inabilità temporanea assoluta, derivante da infortunio sul lavoro, di cui all’articolo 213 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, con adeguamento automatico ogni triennio a norma dell’articolo 234 del decreto sopracitato.

Art. 3

L’Amministrazione Regionale della Valle d’Aosta provvede, a tale scopo, a sue spese al pagamento dell’indennità giornaliera di cui si tratta dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto il ricovero ospedaliero e per un periodo massimo di 180 giornate di degenza nell’anno solare.

Art. 4

L’indennità giornaliera è concessa in una unica soluzione, con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore Regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale.

Nei casi in cui il ricovero ospedaliero si protrae oltre il novantesimo giorno, la liquidazione può avvenire a trimestri posticipati.

Art. 5

Per ottenere la concessione dell’indennità giornaliera l’interessato deve presentare all’Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale apposita domanda in carta libera, entro sessanta giorni dalla data dell’avvenuta dimissione, con allegata dichiarazione rilasciata dalle competenti Casse Mutue di Malattia, da cui risulti che il richiedente è in possesso di tutti i requisiti richiesti per poter beneficiare dell’indennità in causa, nonché di una dichiarazione rilasciata dall’Ospedale o Casa di Cura o Casse Mutue comprovante il periodo di ricovero e la natura dell’infermità.

Art. 6

L’indennità giornaliera prevista dalla presente legge sarà concessa sino a quando, con legge statale, non saranno stabilite analoghe provvidenze a carico dello Stato o di altri Enti.

Art. 7

Le spese derivanti a carico della Regione dall’applicazione della presente legge, previste in annue lire settanta milioni, saranno imputate all’apposito capitolo di spese annualmente iscritto nei bilanci di previsione della Regione per l’anno 1974 e per gli anni successivi.

Per la copertura ed il finanziamento della spesa annua di lire settanta milioni, derivante dall’applicazione della presente legge, è approvata l’istituzione nella Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1974 del seguente nuovo capitolo di spesa 757 (" Spese per la concessione di una indennità giornaliera per ricovero ospedaliero a favore dei coltivatori diretti e degli artigiani residenti in Valle d’Aosta ") con lo stanziamento annuo di lire settanta milioni, somma da prelevare dal Capitolo 206 della Parte Spesa del bilancio stesso: (" Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento - Spese correnti -Capitolo 206 ").

Art. 8

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d’Aosta.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.