Legge regionale 25 luglio 1972, n. 16 - Testo storico

Legge regionale n. 16 del 25 07 1972

Bollettino ufficiale 31 7 1972 n. 8

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNUI REGIONALI AL COMUNE DI AOSTA PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE RELATIVE A LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ.

Art. 1

È approvata la concessione al Comune di Aosta, a carico del bilancio della Regione, di contributi annui di Lire quaranta milioni, per la durata di anni venti, a decorrere dal corrente anno finanziario, a titolo di intervento regionale nelle spese relative a lavori di pubblica utilità da eseguire dal predetto Comune d’intesa con la Giunta Regionale.

Art. 2

Il versamento dei contributi annui di cui al precedente articolo sarà approvato con deliberazione della Giunta Regionale e sarà effettuato alla Tesoreria del Comune di Aosta oppure, a richiesta del Comune stesso, direttamente ad Istituti o Enti finanziatori in caso di finanziamenti concessi al Comune di Aosta mediante sconto dei contributi annui regionali previsti all’articolo precedente.

Art. 3

Al finanziamento delle spese derivanti a carico della Regione dall’esecuzione della presente legge si provvederà mediante imputazione all’apposito capitolo 239 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1972 e al corrispondente capitolo di spesa da iscrivere nei bilanci di previsione della Regione per i successivi diciannove anni finanziari.

Per il finanziamento della spesa di Lire quaranta milioni relativa alla prima annualità di contributo regionale è approvato l’aumento da Lire 200 milioni a Lire 240 milioni dello stanziamento annuo del capitolo 239 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1972 (" Contributi al Comune di Aosta per il finanziamento di spese relative a lavori di pubblica utilità "), mediante prelievo della somma di Lire quaranta milioni dal capitolo 271 del bilancio stesso (" Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese in conto capitale - Allegato F ").

Art. 4

La Giunta Regionale provvederà all’adozione dei provvedimenti deliberativi necessari per l’esecuzione della presente legge.

Art. 5

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.