Legge regionale 15 novembre 1971, n. 16 - Testo storico

Legge regionale n. 16 del 15 11 1971

Bollettino ufficiale 15 11 1971 n. 8

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO NELLE SPESE DI GESTIONE DELLO STABILIMENTO DELLA CENTRALE DEL LATTE DI AOSTA.

Art. 1

È approvata la concessione di un contributo straordinario di lire 63.000.000 alla Società " Centrale Laitière d’Aoste ", con sede in Aosta, a titolo di concorso finanziario della Regione nelle spese di gestione dello stabilimento della Centrale del Latte di Aosta, di proprietà regionale, per gli anni 1969 e 1970.

Art. 2

La spesa di Lire 63.000.000 è finanziata con imputazione al capitolo 337 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1971 (" Contributi ad Enti, Consorzi ed Istituzioni che svolgono attività interessanti l’agricoltura "), capitolo il cui stanziamento annuo è aumentato di Lire sessantatre milioni, con le seguenti variazioni alla Parte Spesa del bilancio stesso:

a) prelevamento della somma di lire cinquanta milioni dal capitolo 206 " Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese correnti -Allegato E);

b) prelevamento della somma di lire tredici milioni dal capitolo 205 (" Fondo di riserva per le spese impreviste per far fronte a nuove maggiori spese ").

Art. 3

Il versamento del contributo straordinario di cui all’articolo 1 della presente legge sarà disposto con deliberazione della Giunta Regionale, con imputazione della relativa spesa al capitolo 337 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1971.

Art. 4

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.