Legge regionale 11 novembre 1968, n. 16 - Testo storico

Legge regionale n. 16 del 11 11 1968

Bollettino ufficiale 15 11 1968 n. 10

ASSEGNAZIONE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE REGIONALE.

Art. 1

È autorizzata l’assegnazione gratuita, a decorrere dall’anno scolastico 1968- 1969, dei libri di testo concernenti tutte le materie agli alunni, residenti e con iscrizione anagrafica in un Comune della Regione, iscritti all’Istituto Professionale Regionale.

Art. 2

La scelta dei libri di testo scolastici, da assegnare agli alunni di cui all’articolo precedente, sarà fatta dal Collegio dei Professori di ciascuna Sezione dell’Istituto Professionale Regionale. Alle riunioni del Collegio dei Professori, per la scelta dei libri di testo di cui alla presente legge, parteciperà anche un membro designato dall’Assessore regionale alla Pubblica Istruzione.

Art. 3

Le disposizioni concernenti le modalità per l’acquisto e la assegnazione gratuita dei libri di testo scolastici agli alunni di cui all’articolo 1 saranno approvate con deliberazioni della Giunta Regionale, sentito il parere della Commissione consiliare permanente per la Pubblica Istruzione.

La Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con apposite norme regolamentari stabilirà che tutti i libri di testo assegnati o alcuni di essi rimangano di proprietà dell’Amministrazione Regionale, con il conseguente obbligo, da parte degli alunni assegnatari, di restituirli alla Scuola di appartenenza, al termine dell’anno scolastico.

Art. 4

Al finanziamento delle spese derivanti dall’applicazione della presente legge, previste in annue Lire dieci milioni, si provvederà:

a) per l’anno finanziario 1968, mediante imputazione al capitolo di spesa 404 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1968, capitolo che presenta la necessaria disponibilità e la cui denominazione viene modificata come segue: " Spese per l’assegnazione gratuita dei libri di testo e della cancelleria agli alunni delle Scuole Sussidiate nonché dei libri di testo agli alunni delle Scuole Medie e dell’Istituto Professionale Regionale ";

b) per gli anni finanziari 1969 e seguenti, con imputazione al capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni 1969 e seguenti corrispondenti al sopracitato capitolo 404 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1968.

Art. 5

Le spese per l’applicazione della presente legge saranno approvate, finanziate e liquidate con deliberazioni della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore regionale alla Pubblica Istruzione.

Art. 6

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.