Legge regionale 10 novembre 1966, n. 16 - Testo storico

Legge regionale n. 16 del 10 11 1966

Bollettino ufficiale 15 11 1966 n. 0

APPROVAZIONE DI NUOVE NORME DI ATTUAZIONE IN VALLE D’AOSTA DELLA LEGGE 22 NOVEMBRE 1954 N. 1136, SULL’ESTENSIONE DELL’ASSISTENZA DI MALATTIA AI COLTIVATORI DIRETTI.

Art. 1

Le norme di attuazione approvate con la legge regionale 20 dicembre 1955 n. 3 (Norme di attuazione, in Valle d’Aosta, della legge 22 novembre 1954 n. 1136, sulla estensione dell’assistenza di malattia ai coltivatori diretti) cesseranno di avere vigore a decorrere dal 1° gennaio 1967, data dalla quale entreranno in vigore le nuove norme di attuazione approvate con la presente legge.

Art. 2

La Regione provvede, con le modalità di cui agli articoli seguenti, ad integrare l’assistenza mutualistica sanitaria prevista dalla legge statale 22 novembre 1954 n. 1136, a favore dei coltivatori diretti della Valle d’Aosta.

Art. 3

A decorrere dal 1° gennaio 1967 saranno assunte a carico del bilancio della Regione, sino ad un importo unitario massimo di lire mille pro-capite e sino ad una spesa annua massima di lire venti milioni a carico regionale, le spese per l’eventuale maggior costo dell’assistenza medica e dell’assistenza ostetrica generica previste dalle lettere a) e d) dell’articolo 3 della legge statale 22 novembre 1954 n. 1136, in base alle risultanze del rendiconto consuntivo annuo delle Casse Mutue Coltivatori Diretti per il precedente esercizio finanziario approvato dal Consiglio Direttivo delle Casse Mutue Comunali stesse ed in relazione alla necessità di finanziare la copertura delle spese per le eventuali prestazioni di assistenza integrativa prevista dall’articolo 4 della legge statale 22 novembre 1954 n. 1136 e deliberata dai Consigli Direttivi delle Casse Mutue Comunali stesse.

Art. 4

A decorrere dall’anno finanziario 1967 la Regione corrisponderà alla Cassa Mutua regionale Malattia Coltivatori Diretti della Valle d’Aosta, a titolo dei contributi regionali, le somme annue necessarie per integrare le spese di assistenza ospedaliera e specialistica prevista dalle lettere b) e c) dell’articolo 3 della legge statale 22 novembre 1954 n. 1136, in base alle risultanze del rendiconto consuntivo annuo approvato dalla Cassa Mutua stessa per il precedente esercizio finanziario e sino ad una spesa annua massima di lire settanta milioni a carico regionale. Per l’anno finanziario 1967 sarà stanziata, su apposito capitolo del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1967, la spesa di Lire settanta milioni per l’integrazione delle spese sostenute dalla Cassa Mutua nell’esercizio finanziario 1966.

Qualora le spese per la copertura, totale o parziale, dei disavanzi annui delle Casse Mutue Malattia Coltivatori Diretti fossero assunte, in futuro, a carico del bilancio dello Stato, la Cassa Mutua Regionale Malattia Coltivatori Diretti della Valle d’Aosta verserà alla Regione i contributi statali ricevuti, a copertura dei disavanzi di gestione della Cassa Mutua Regionale a decorrere dal 1° gennaio 1966.

Art. 5

All’accertamento e alla liquidazione delle spese di cui ai precedenti articoli 3 e 4 si provvederà con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 6

Con provvedimento del Consiglio Regionale saranno approvate le disposizioni integrative eventualmente necessarie per la pratica applicazione delle norme della presente legge, in sostituzione delle norme regolamentari approvate dal Consiglio Regionale con provvedimenti in data 14 aprile 1961 (n. 50) e in data 14 giugno 1961 (n. 68) e promulgate dal Presidente della Giunta Regionale in data 1° luglio 1961.

Art. 7

In relazione agli interventi finanziari regionali previsti dalla presente legge, faranno parte del Consiglio Direttivo della Cassa Mutua Regionale Malattia Coltivatori Diretti della Valle d’Aosta, quali membri di diritto, tre rappresentanti della Regione, nominati dal Consiglio Regionale.

Art. 8

Per l’applicazione, in Valle d’Aosta, della legge statale 22 novembre 1954 n. 1136, le dizioni " Provincia " e " Provinciale ", previste dalla legge medesima, si intendono sostituite dalle dizioni " Regione " e "Regionale".

Art. 9

La Giunta Regionale è autorizzata a concedere per il corrente anno alla Cassa Mutua Regionale Malattia Coltivatori Diretti della Valle d’Aosta un contributo straordinario integrativo di Lire cinque milioni per le spese di assistenza ospedaliera e specialistica prevista dall’articolo 3 lettere b) e c) della legge statale 22 novembre 1954 n. 1136.

La spesa di Lire cinque milioni da approvare per la concessione del contributo di cui al comma precedente dovrà essere finanziata con imputazione al capitolo 466 della Parte SPESE del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1966, che presenta la necessaria disponibilità di fondi (" Spese e contributi per rimborso quote capitarie, integrazioni mutualistiche e prestazioni sanitarie e assistenziali a favore dei coltivatori diretti ").

Art. 10

Al finanziamento delle spese derivanti a carico del bilancio regionale dell’applicazione della presente legge a decorrere dal 1° gennaio 1967, previste in complessive annue lire novanta milioni, si provvederà mediante imputazione all’apposito istituendo capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per l’anno 1967 e per gli anni successivi corrispondente al capitolo di spesa 466 del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1966 (" Spese e contributi per rimborso quote capitarie, integrazioni mutualistiche e assistenziali a favore dei coltivatori diretti " - stanziamento annuo per il 1966: Lire 37.200.000), con aumento da Lire 37.200.000 a Lire 90.000.000 dello stanziamento annuo del capitolo stesso a decorrere dall’anno 1967.

Alla copertura della maggiore spesa annua derivante a carico del bilancio regionale dalla applicazione della presente legge a decorrere dal 1° gennaio 1967, prevista in Lire 52.800.000, si provvederà per l’anno finanziario 1967 e successivi con i maggiori proventi, già accertati nell’esercizio finanziario 1966, delle entrate di cui ai capitoli 6 e 10 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1966 ("Proventi delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall’articolo 2 della legge 29 novembre 1955 n. 1179").

Art. 11

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.