Legge regionale 27 agosto 1964, n. 16 - Testo storico

Legge regionale n. 16 del 27 08 1964

Bollettino ufficiale 31 8 1964 n. 0

SOTTOSCRIZIONE DI NUOVO CAPITALE AZIONARIO DELLA SOCIETÀ pA "SAGIT", CON SEDE IN GRESSONEY-ST-JEAN, PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISALITA.

Art. 1

È autorizzata la sottoscrizione, da parte della Regione Autonoma della Valle d’Aosta, di nuovo capitale azionario della Società pA SAGIT (Società per Azioni Gressoney per l’Incremento Turistico), con sede in Gressoney-St-Jean, per l’ammontare di spesa di Lire ventisette milioni seicento mila, per il finanziamento delle spese di ammodernamento degli impianti di risalita, ai fini dell’attrezzatura e della valorizzazione della zona turistica di Gressoney-St-Jean.

Art. 2

Al finanziamento della spesa di Lire ventisette milioni seicento mila a carico del bilancio regionale per la sottoscrizione del nuovo capitale azionario di cui al precedente articolo si provvederà con imputazione al capitolo 247 del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964 (" Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di Società di funivie e seggiovie locali "), avente lo stanziamento disponibile di lire trenta milioni.

Art. 3

Alla sottoscrizione del capitale azionario di cui al precedente articolo 1 ed all’approvazione e liquidazione della spesa relativa si provvederà con deliberazioni della Giunta Regionale, ai sensi dello Statuto della Società pA SAGIT, della quale la Regione Autonoma della Valle d’Aosta è azionista, e in conformità delle deliberazioni dell’Assemblea degli azionisti e del Consiglio di Amministrazione della Società stessa.

Art. 4

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.