Legge regionale 7 agosto 2023, n. 16 - Testo vigente

Legge regionale 7 agosto 2023, n. 16

Modificazione all'articolo 5 della legge regionale 7 dicembre 2022, n. 31 (Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, femminile e da parte dei disoccupati di lunga durata nei settori dell'industria e dell'artigianato), e rifinanziamento, per l'anno 2023, del servizio di tutoraggio per la redazione del business plan.

(B.U. del 22 agosto 2023, n. 39)

Art. 1

(Modificazione all'articolo 5 della legge regionale 7 dicembre 2022, n. 31, e rifinanziamento di spesa del servizio di tutoraggio per la redazione del business plan)

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 7 dicembre 2022, n. 31 (Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, femminile e da parte dei disoccupati di lunga durata nei settori dell'industria e dell'artigianato), dopo le parole: "Le imprese" sono inserite le seguenti: "o i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,".

2. Le risorse destinate al finanziamento del servizio di tutoraggio di cui all'articolo 5, comma 2, della l.r. 31/2022, come modificato dal comma 1, sono incrementate, per l'anno 2023, di euro 80.000.

3. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione di interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, femminile e da parte dei disoccupati di lunga durata nei settori dell'industria e dell'artigianato, determinata dall'articolo 13 della l.r. 31/2022 in euro 230.000 per l'anno 2023, č rideterminata in euro 310.000.

Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge č determinato in euro 80.000 per l'anno 2023.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025 nella Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all'occupazione), Titolo 1 (Spese correnti).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede per l'anno 2023 mediante la riduzione per il medesimo importo dell'autorizzazione di spesa della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), di cui all'articolo 24, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2022, n. 32 (Legge di stabilitą regionale per il triennio 2023/2025), a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all'occupazione), Titolo 1 (Spese correnti).

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale č autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.