Legge regionale 13 luglio 2021, n. 16 -

Legge regionale 13 luglio 2021, n. 16

Disposizioni in materia di funzionamento e limiti ai compensi degli organi societari di Finaosta S.p.A., nonché di operazioni societarie. Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 7.

(B.U. del 14 luglio 2021, n. 35)

Art. 1

(Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per imprese, devono intendersi anche i liberi professionisti e i lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio regionale e ivi esercenti attività di impresa, arte o professione o produttori di reddito agrario; lo scopo di cui al comma 1 si intende, altresì, perseguito mediante interventi a favore di persone fisiche che agiscono per finalità estranee all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, purché temporanee e funzionali a favorire, anche indirettamente, lo sviluppo dell'attività imprenditoriale regionale.".

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 7/2006)

1. L'articolo 14 della l.r. 7/2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 14

(Consiglio di amministrazione)

1. FINAOSTA S.p.A. è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri aventi i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e rispondenti ai criteri di correttezza e competenza prescritti dalla normativa statale vigente in materia bancaria e creditizia.

2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati fino a un massimo di tre esercizi e decadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, fatta salva la possibilità di riconferma.

3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede alla loro sostituzione con le modalità previste dall'articolo 15bis. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. L'intero consiglio di amministrazione cessa nel caso in cui venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti.

4. I compensi spettanti al Presidente e ai membri del consiglio di amministrazione sono stabiliti dall'assemblea in misura non superiore al doppio di quella prevista per i componenti in carica alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020.".

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 7/2006)

1. L'articolo 15 della l.r. 7/2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 15

(Collegio sindacale)

1. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi, di cui un Presidente, e due membri supplenti, aventi i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e rispondenti ai criteri di correttezza e competenza prescritti dalla normativa vigente in materia bancaria e creditizia, i quali durano in carica tre esercizi e decadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. I membri supplenti subentrano ai membri effettivi in caso di cessazione anticipata dall'incarico e rimangono in carica per il periodo restante per il quale il collegio è nominato.

2. I compensi spettanti ai sindaci effettivi sono stabiliti dall'assemblea in misura non superiore al doppio di quella prevista per i componenti in carica alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020. Per i sindaci supplenti, i compensi sono corrisposti dal momento del subentro al membro effettivo, nella misura rideterminata su base mensile.".

Art. 4

(Inserimento dell'articolo 15bis nella l.r. 7/2006)

1. Dopo l'articolo 15 della l.r. 7/2006, come sostituito dall'articolo 3, è inserito il seguente:

"Art. 15bis

(Nomina degli organi sociali)

1. La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale spetta all'assemblea. In particolare:

a) l'assemblea nomina il Presidente del consiglio di amministrazione e i restanti consiglieri, di cui uno su designazione della giunta della Camera valdostana delle imprese e delle professioni-Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, scelto tra i componenti del relativo consiglio, e gli altri su designazione della Giunta regionale;

b) l'assemblea nomina il Presidente e gli altri membri del collegio sindacale, compresi i sindaci supplenti, previa designazione degli stessi da parte della Giunta regionale.

2. In deroga a quanto disposto dalla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale), in ragione della specificità dei requisiti e criteri di idoneità richiesti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2020, n. 169 (Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti), per la designazione, finalizzata alla successiva nomina, dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di competenza regionale, compresi i relativi Presidenti, la struttura regionale competente, individuata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della medesima l.r. 11/1997, procede, almeno trenta giorni prima della scadenza degli organi da designare, alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale e nel sito istituzionale della Regione di un avviso pubblico. L'avviso contiene l'indicazione delle cariche e dei requisiti specifici richiesti relativi all'incarico da conferire, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 14 e 15. Dell'avviso è data ulteriore pubblicità attraverso i mezzi di stampa e di telecomunicazione, anche tramite pubblicazione sul sito della società. Le domande presentate sono valutate ai soli fini delle nomine in scadenza.

3. I soggetti interessati presentano domanda per le cariche previste alla struttura regionale di cui al comma 2, corredata della dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con la quale si attesta il possesso dei requisiti richiesti nel medesimo avviso. All'esito dell'istruttoria condotta dalla medesima struttura regionale, in raccordo con la struttura regionale competente in materia di società ed enti partecipati, è redatto, sulla base dei dati autodichiarati, apposito elenco dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti.

4. La Giunta regionale designa i propri componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, compresi i relativi Presidenti, con propria deliberazione, attingendo dall'elenco di cui al comma 3. L'assemblea di FINAOSTA S.p.A. provvede alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, sulla base delle designazioni effettuate dalla Giunta regionale e dalla Camera valdostana delle imprese e delle professioni-Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales.

5. Gli organi competenti ai sensi della normativa statale vigente in materia bancaria e creditizia provvedono, nei trenta giorni successivi alla nomina, alla verifica della sussistenza dei requisiti e dei criteri di idoneità richiesti e autodichiarati dall'esponente, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.".

Art. 5

(Cessione di azioni di Aosta Factor S.p.A.)

1. FINAOSTA S.p.A. è autorizzata a porre in essere, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), tutte le attività finalizzate alla cessione, anche parziale, della partecipazione azionaria in Aosta Factor S.p.A., detenuta in gestione ordinaria ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 7/2006.

2. FINAOSTA S.p.A., in caso di cessione parziale, è autorizzata al mantenimento delle azioni residue in ragione delle finalità dell'attività svolta da Aosta Factor S.p.A., funzionali allo sviluppo del tessuto economico, alla crescita del benessere sociale e al perseguimento della piena occupazione nella Regione.

Art. 6

(Acquisto delle azioni detenute dai Comuni di Brissogne e Pollein)

1. Al fine di semplificare le eventuali azioni di fusione e incorporazione della società Autoporto Valle d'Aosta S.p.A. con la società Struttura Valle d'Aosta s.r.l./Vallée d'Aoste Structure s.r.l., FINAOSTA S.p.A. procede, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 175/2016, all'acquisizione, nell'ambito degli interventi della gestione ordinaria di cui all'articolo 5 della l.r. 7/2006, delle azioni detenute nella società Autoporto Valle d'Aosta S.p.A. dai Comuni di Brissogne e Pollein.

Art. 7

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche per la designazione e la nomina dei membri degli organi sociali in scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020, previo avviso da pubblicare almeno venti giorni prima della data di scadenza degli organi stessi, con le modalità stabilite dall'articolo 15bis della l.r. 7/2006, come introdotto dall'articolo 4.

Art. 8

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 9

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.