Legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16 - Testo storico

Legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16

Principi e disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile.

(B.U. del 22 ottobre 2019, n. 48)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi e finalità)

1. La Regione, nel quadro della politica europea, nazionale e regionale in tema di trasporti, promuove il diritto sociale e pubblico alla mobilità dei cittadini su tutto il territorio regionale, garantendone la sostenibilità, l'efficacia e l'efficienza.

2. La Regione prevede che la struttura portante della mobilità sia costituita dal trasporto pubblico locale, avente come asse centrale la ferrovia e una capillare rete complementare di servizi di autolinee, e che per gli spostamenti individuali si privilegino le modalità a minor impatto ambientale, sostenendo in particolare la mobilità elettrica, la mobilità ciclistica e quella condivisa.

3. In coerenza con l'obiettivo approvato dal Consiglio regionale di una Regione fossil fuel free entro il 2040, nell'ambito della strategia per il raggiungimento del medesimo e conformemente al Piano regionale dei trasporti e al Piano energetico regionale, occorrerà tenere in considerazione i seguenti specifici obiettivi da perseguire in tema di mobilità sostenibile:

a) entro il 2025 raggiungimento, da parte della mobilità sostenibile, di una quota del 35 per cento degli spostamenti sistematici misurabili;

b) entro il 2030 raggiungimento, da parte della mobilità sostenibile, di una quota del 50 per cento degli spostamenti sistematici misurabili;

c) entro il 2035 raggiungimento, da parte della mobilità sostenibile, di una quota del 75 per cento degli spostamenti sistematici misurabili;

d) entro il 2040 raggiungimento, da parte della mobilità sostenibile, di una quota del 95 per cento degli spostamenti sistematici misurabili.

4. La Giunta regionale con propria deliberazione, previo parere delle commissioni consiliari competenti, definisce i criteri e le modalità di misurazione degli obiettivi di cui al comma 3.

5. Il piano regionale dei trasporti e della comunicazione, di cui alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), programma e pianifica la mobilità pubblica e privata in coerenza con i principi e le finalità della presente legge e con la strategia fossil fuel free; a tal fine, il piano contiene le necessarie indicazioni per la riconversione del parco veicolare utilizzato per il trasporto pubblico locale, anche attraverso l'utilizzo delle risorse previste dal piano strategico nazionale della mobilità sostenibile per il rinnovo del parco mezzi su gomma per i servizi di tpl e il miglioramento della qualità dell'aria, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 1360/2019.

6. Per creare le condizioni strutturali per la diffusione della mobilità sostenibile e, in particolare, di quella elettrica, la Giunta regionale:

a) monitora, in collaborazione con le società di distribuzione dell'energia elettrica, l'adeguatezza della rete di distribuzione in relazione alle finalità di cui alla presente legge e sollecita, ove necessario, gli interventi di adeguamento;

b) monitora lo sviluppo dell'infrastrutturazione di rete del territorio regionale, con riferimento alle postazioni di ricarica dei veicoli elettrici, finalizzato a verificare e a programmare l'adeguata copertura del servizio sul territorio al fine di consentire un'efficace riconversione del sistema valdostano dei trasporti, ai sensi degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo, anche con il coinvolgimento di soggetti privati;

c) promuove le intese opportune, con enti locali e soggetti terzi quali le società di trasporto pubblico, per la realizzazione sul territorio regionale di specifici punti di ricarica elettrici per i mezzi pesanti, in particolare a servizio del trasporto pubblico.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) mobilità sostenibile: il sistema integrato e multimodale di mobilità regionale che permette di ridurre la dipendenza da combustibili fossili e da materie prime non rinnovabili, senza sacrificare l'efficienza, l'efficacia e il diritto alla mobilità. Rientrano in tale definizione la mobilità con mezzi pubblici, la mobilità condivisa, la mobilità con veicoli a bassa emissione e la mobilità ciclistica;

b) veicolo a bassa emissione: un veicolo che produce emissioni di CO2 non superiori a 70 grammi per chilometro;

c) veicolo a pedalata assistita: bicicletta a pedalata assistita, come definita dall'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

d) micromobilità elettrica: insieme di dispositivi per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 4 giugno 2019 (Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica);

e) stazione di ricarica domestica: infrastruttura di ricarica, dotata di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico;

f) car sharing e altre forme di sharing mobility: il servizio fornito da un gestore che mette a disposizione dei propri utenti un parco di veicoli utilizzabili attraverso apposito sistema gestione, quali App, web e simili;

g) car pooling: accordi volontari intercorrenti fra più persone finalizzati a utilizzare un solo autoveicolo privato per il raggiungimento di un determinato luogo.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione, previo parere delle commissioni consiliari competenti, può individuare ulteriori definizioni utili ai fini dell'applicazione della presente legge.

CAPO II

MISURE PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Art. 3

(Trasporto pubblico e intermodalità)

1. La Regione promuove l'elettrificazione delle tratte ferroviarie Ivrea-Aosta e Aosta-Pré-Saint-Didier e la graduale conversione del trasporto pubblico su gomma verso modalità a minor impatto ambientale.

2. L'integrazione fra il trasporto ferroviario, i servizi di autolinee e il trasporto individuale viene favorita anche attraverso l'ampliamento e il potenziamento dei parcheggi di scambio, in collaborazione con gli enti locali.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 la Regione ricerca le opportune intese con Rete Ferroviaria Italiana, i Ministeri competenti, l'Unione europea e anche soggetti privati.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 4

(Mobilità ciclistica)

1. La Regione, anche in collaborazione con gli enti locali, promuove e favorisce la mobilità ciclistica, sia a pedalata assistita sia a propulsione esclusivamente muscolare, negli spostamenti urbani ed extraurbani e lungo i percorsi quotidiani e casa-lavoro, al fine di sviluppare stili di vita più rispettosi dell'ambiente, della salute e del tessuto sociale e di migliorare l'accessibilità dei territori.

2. La Regione favorisce la realizzazione e il completamento dei percorsi ciclabili, degli itinerari ciclopedonali e la realizzazione di una rete di ciclovie turistiche. A tal fine, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio permanente degli enti locali (CPEL) e alla Commissione consiliare competente un piano di completamento delle piste ciclabili.

3. La Regione, entro il termine di cui al comma 2, mette a disposizione un'applicazione gratuita per la geolocalizzazione delle piste ciclabili.

4. La Regione promuove la realizzazione di una rete di punti di ricarica per bici elettriche e il servizio di trasporto di bici al seguito nella rete di trasporto pubblico.

5. Le modalità per l'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 4 sono stabilite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere delle commissioni consiliari competenti.

Art. 5

(Car sharing, car pooling e altre forme di sharing mobility)

1. La Regione promuove il car sharing, il car pooling e altre forme di sharing mobility come alternative o a integrazione degli altri mezzi del sistema di mobilità sostenibile.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti, sono individuate le modalità per diffondere e incentivare, anche in collaborazione con gli enti locali, l'utilizzo dei servizi e delle attività di cui al comma 1.

3. La Regione pubblica, nel proprio sito istituzionale, un elenco a cui possono iscriversi i gestori di sharing mobility; i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e i criteri per il suo aggiornamento sono stabiliti dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Ai veicoli dei soggetti iscritti nell'elenco, gli enti locali possono riservare apposite aree di parcheggio, sulla base di quanto previsto dalle singole pianificazioni comunali.

Art. 6

(Interventi informativi)

1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, le associazioni del territorio, i portatori di interesse impegnati sul tema della mobilità sostenibile, le scuole e le organizzazioni studentesche promuove iniziative, progetti e attività sui temi della mobilità sostenibile.

CAPO III

MISURE INCENTIVANTI LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Art. 7

(Beneficiari)

1. La Regione promuove la mobilità sostenibile attraverso la concessione di contributi volti a favorire la diffusione di veicoli a bassa emissione e la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo:

a) i soggetti privati;

b) gli enti locali e loro forme associative, gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e gli enti strumentali.

3. I contributi di cui al comma 1, nel caso in cui i beneficiari siano persone fisiche, sono concessi solo qualora le stesse abbiano maturato almeno due anni di residenza, anche non consecutivi, nel territorio regionale e siano ivi residenti alla data di presentazione della domanda.

4. I contributi di cui al comma 1, nel caso in cui i beneficiari siano soggetti esercenti attività economica, sono concessi ai sensi e nei limiti della normativa europea vigente in materia di aiuti in regime de minimis. In tal caso, i predetti contributi sono concessi e liquidati solo qualora gli stessi operino in Valle d'Aosta, con proprie unità locali, alla data della presentazione della domanda.

Art. 8

(Contributi per l'acquisto di veicoli a bassa emissione)

1. La Regione incentiva, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto destinati ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a):

a) l'acquisto di veicoli a bassa emissione nuovi di fabbrica e immatricolati in Valle d'Aosta;

b) l'acquisto di veicoli a bassa emissione usati, purché acquistati presso concessionarie;

c) il leasing e il noleggio a lungo termine di veicoli a bassa emissione immatricolati sul territorio nazionale.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le categorie di veicolo incentivabili e i criteri per la modulazione dei contributi di cui al comma 1, sulla base delle emissioni di CO2, prevedendo una maggiorazione della percentuale di contributo concedibile in caso di rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3 e 4.

3. A fronte delle spese di cui al comma 1, lettere a) e b), per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), sono concessi contributi pari, al massimo, al 25 per cento della spesa ammissibile e, comunque, per un importo non superiore a:

a) 6.000 euro a veicolo per i soggetti privati non esercenti attività economica;

b) 10.000 euro a veicolo per i soggetti privati esercenti attività economica non attinente al trasporto di passeggeri;

c) 15.000 euro a veicolo per i soggetti privati esercenti attività economica attinente al trasporto di passeggeri.

4. I contributi di cui al comma 3, lettera a), sono concessi solo per i veicoli il cui prezzo, risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice, sia inferiore a 60.000 euro, IVA esclusa.

5. A fronte delle spese di cui al comma 1, lettera c), per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), sono concessi contributi pari, al massimo, al 35 per cento del valore contrattuale dei primi tre anni del contratto, per un importo non superiore a euro 6.000.

Art. 9

(Contributi per l'acquisto di veicoli a pedalata assistita e per la micromobilità elettrica)

1. La Regione incentiva, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto l'acquisto di veicoli a pedalata assistita e di veicoli per la micromobilità elettrica.

2. A fronte delle spese di cui al comma 1, sono concessi contributi pari al massimo rispettivamente, al 50 per cento della spesa ammissibile, nella misura massima di 700 euro, per ogni veicolo a pedalata assistita nuovo di fabbrica, e al 50 per cento della spesa ammissibile, nella misura massima di 300 euro, per ogni veicolo destinato alla micromobilità elettrica nuovo di fabbrica.

Art. 10

(Contributi per l'installazione di stazioni di ricarica domestiche)

1. La Regione concede contributi a fondo perduto nella misura massima di 1.000 euro per l'acquisto e l'installazione di stazioni di ricarica domestiche per veicoli elettrici.

2. Ai fini dell'ammissibilità a contributo, le stazioni di ricarica domestiche devono essere conformi agli standard previsti dalla normativa statale vigente.

Art. 11

(Rinnovo del parco veicoli di proprietà pubblica)

1. La Regione promuove il rinnovo del parco veicoli di proprietà dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), attraverso la concessione di contributi a fondo perduto pari, al massimo, al 50 per cento della spesa ammissibile, nella misura massima di 15.000 euro a veicolo per:

a) l'acquisto di veicoli a bassa emissione nuovi di fabbrica e immatricolati in Valle d'Aosta;

b) l'acquisto di veicoli a bassa emissione usati, purché acquistati presso concessionarie.

2. La Regione promuove il rinnovo del parco veicoli di proprietà dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), attraverso la concessione di contributi a fondo perduto, pari, al massimo, al 35 per cento del valore contrattuale dei primi tre anni del contratto, per un importo non superiore a euro 6.000, per il leasing e il noleggio a lungo termine di veicoli a bassa emissione immatricolati sul territorio nazionale.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le categorie di veicolo incentivabili e i criteri per la modulazione dei contributi, sulla base delle emissioni di CO2, prevedendo maggiori contributi in caso di rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3 e 4.

Art. 12

(Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli elettrici)

1. I veicoli elettrici nuovi, immatricolati dal 1° gennaio 2019, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per ulteriori tre anni rispetto a quelli previsti dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche).

2. L'esenzione permane, in quanto collegata ai veicoli di cui al comma 1, anche nel caso di passaggio di proprietà nel territorio della Regione. Per i veicoli provenienti da altra Regione o Provincia autonoma, l'esenzione opera limitatamente al periodo residuo che intercorre tra la data di ingresso nel territorio regionale del veicolo e il termine dell'ultima annualità esente.

Art. 13

(Iniziative ammesse a contributo)

1. Sono ammesse a contributo le iniziative di acquisto, di leasing e di noleggio a lungo termine di cui agli articoli 8, 10 e 11 avviate a decorrere dal 1° gennaio 2019. Le iniziative di acquisto dei beni di cui all'articolo 9 sono ammesse a contributo solo qualora siano avviate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I veicoli oggetto di contributo di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), e all'articolo 11, comma 1, non possono essere alienati per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di concessione del beneficio economico.

3. Il contratto di leasing o di noleggio a lungo termine dei veicoli oggetto di contributo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), e all'articolo 11, comma 2, non può avere una durata inferiore a tre anni.

Art. 14

(Presentazione delle domande)

1. Le domande dirette all'ottenimento dei contributi di cui al presente capo sono presentate alla struttura regionale competente in materia di risparmio energetico, di seguito denominata struttura competente, che ne verifica l'ammissibilità, la completezza e la regolarità.

2. I contributi sono concessi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con provvedimento del dirigente della struttura competente, sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previo parere delle commissioni consiliari competenti. In ogni caso, non sono ammissibili domande dirette all'ottenimento di contributi per l'acquisto, il leasing o il noleggio a lungo termine di un bene di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d) ed e), qualora non siano trascorsi almeno tre anni dalla data di concessione di un contributo, a qualsiasi titolo, relativo alla medesima tipologia di bene.

3. La deliberazione di cui al comma 2 può stabilire scadenze periodiche per la presentazione delle domande di contributo, la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili in base alla tipologia dei contributi, nonché i parametri di selezione utili alla formazione di eventuali graduatorie.

4. L'erogazione dei contributi è subordinata alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione di spesa esibita dal beneficiario; in ogni caso, detta documentazione non può essere anteriore a un anno decorrente dalla data di presentazione della domanda di contributo.

5. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti per la concessione dei contributi, la struttura competente può effettuare appositi controlli in loco e documentali, anche a campione.

Art. 15

(Revoca)

1. La revoca dei contributi è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente qualora il beneficiario fornisca dichiarazioni mendaci o false attestazioni, non rispetti i vincoli di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, e nel caso in cui impedisca volontariamente l'effettuazione dei controlli previsti. Il contributo è, inoltre, revocato qualora, nei casi di cui all'articolo 7, comma 4, il soggetto esercente attività economica cessi di operare in Valle d'Aosta, con proprie unità locali, nei tre anni successivi alla data di concessione del contributo.

2. La revoca dei contributi comporta l'obbligo di restituire alla Regione l'importo del beneficio economico entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione del medesimo.

Art. 16

(Ulteriori iniziative progettuali)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere delle commissioni consiliari competenti, può prevedere ulteriori iniziative volte a favorire la diffusione di veicoli a bassa emissione e la realizzazione delle reti infrastrutturali per la ricarica degli stessi e a sostenere lo studio e l'attuazione di metodi e sistemi sperimentali, anche stipulando, a tal fine, convenzioni con enti pubblici o privati.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può prevedere contributi rivolti agli enti locali, in misura massima di euro 5.000, per la predisposizione e attuazione di progetti di mobilità sostenibile.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 17

(Rinvio)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere delle commissioni consiliari competenti, può definire ogni ulteriore aspetto o modalità, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione della presente legge.

Art. 18

(Cumulabilità)

1. I contributi sono cumulabili tra loro e con qualsiasi altro contributo previsto dalla normativa europea e statale vigente in materia di incentivi all'acquisto, al leasing e al noleggio a lungo termine di veicoli a bassa emissione e all'installazione di stazioni di ricarica domestiche.

2. Laddove i contributi siano concessi in regime de minimis, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, essi sono cumulabili nel rispetto della normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato.

Art. 19

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale relaziona annualmente alle commissioni consiliari competenti in merito all'applicazione delle misure di cui agli articoli 8 e 11.

Art. 20

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 60 della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015);

b) la legge regionale 26 maggio 2009, n. 11 (Incentivi regionali, per l'anno 2009, per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta);

c) gli articoli 62 e 63 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea).

Art. 21

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 6.300.054,99 per l'anno 2019, in euro 4.443.475,00 per l'anno 2020, in euro 3.878.013,58 per l'anno 2021 e in euro 2.735.000,00 a decorrere dal 2022.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2019/2021 nella:

a) Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento):

1) titolo 1 (Spese correnti) per euro 180.000,00 nel 2019, euro 145.000,00 nel 2020 ed euro 165.000,00 a decorrere dal 2021;

2) titolo 2 (Spese di investimento) per euro 1.470.000,00 nel 2019, euro 2.610.000,00 nel 2020 ed euro 2.420.000,00 a decorrere dal 2021;

b) Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 04 (Altre modalità di trasporto):

1) titolo 1 (Spese correnti) per annui euro 5.000 a decorrere dal 2019;

c) Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali):

1) titolo 1 (Spese correnti) per euro 15.000 nel 2019 ed euro 10.000 a decorrere dal 2020;

2) titolo 2 (Spese di investimento) per euro 4.597.054,99 nel 2019, euro 1.588.475,00 nel 2020, euro 1.193.013,58 nel 2021 ed euro 50.000,00 a decorrere dal 2022;

d) Missione 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche), programma 01 (Fonti energetiche):

1) titolo 1 (Spese correnti) per euro 33.000,00 nel 2019, ed euro 85.000,00 a decorrere dal 2020.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio:

a) nella missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), titolo 2 (Spese di investimento) per euro 20.000,00 nell'anno 2019, euro 210.000,00 nell'anno 2020 ed euro 20.000,00 nell'anno 2021;

b) nella missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), titolo 2 (Spese di investimento) per euro 4.547.054,99 nel 2019, euro 1.538.475,00 nel 2020 ed euro 1.143.013,58 nel 2021 a valere sul Programma operativo "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)" relativamente agli interventi previsti dall'articolo 4, comma 2, già avviati;

c) nella missione 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche), programma 01 (Fonti energetiche), titolo 1 (Spese correnti) per euro 33.000,00 nell'anno 2019, euro 45.000,00 nell'anno 2020 ed euro 45.000,00 nell'anno 2021;

d) nella missione 20 (Fondi e accantonamenti) programma 03 (Altri fondi):

1) titolo 1 (Spese correnti) per euro 200.000,00 nel 2019, euro 200.000,00 nel 2020 ed euro 220.000,00 nel 2021;

2) titolo 2 (Spese di investimento) per euro 1.500.000,00 nel 2019, per euro 2.450.000,00 nel 2020 ed euro 2.450.000,00 nel 2021.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.