Legge regionale 12 giugno 2012, n. 16 - Testo vigente

Legge regionale 12 giugno 2012, n. 16

Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria).

(B.U. del 26 giugno 2012, n. 27)

Art. 1

(Modificazione all'articolo 15)

1. (1)

Art. 2

(Modificazioni all'articolo 17)

1. (2)

2. (3)

3. (4)

4. Al comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 64/1994 dopo le parole: "Qualora il numero dei cacciatori" sono aggiunte le seguenti: "residenti nel Comune".

Art. 3

(Modificazione all'articolo 18)

1. (5)

Art. 4

(Modificazioni all'articolo 25)

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 64/1994, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che rilascia apposita ricevuta e comunica tempestivamente alla struttura regionale competente in materia di fauna selvatica il rinvenimento o l'abbattimento del capo. La predetta disposizione non si applica nel caso di ritrovamento di palchi caduchi di cervidi.".

2. (6)

Art. 5

(Modificazioni all'articolo 27)

1. (7)

2. (8)

3. (9)

Art. 6

(Modificazioni all'articolo 29)

1. (10)

2. (11)

Art. 7

(Modificazione all'articolo 31)

1. (12)

Art. 8

(Modificazioni all'articolo 33)

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 64/1994 le parole: "e rilasciato dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato" sono sostituite dalle seguenti: "e rilasciato dal Comitato regionale per la gestione venatoria".

2. (13)

Art. 9

(Modificazioni all'articolo 35)

1. (14)

2. (15)

Art. 10

(Modificazione all'articolo 36)

1. (16)

Art. 11

(Sostituzione dell'articolo 37)

1. (17)

Art. 12

(Disposizioni transitorie)

1. Per le sezioni comunali cacciatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno un numero di iscritti superiore a ottanta, la disposizione di cui all'articolo 17, comma 2, della l.r. 64/1994, come sostituita dall'articolo 2, comma 2, della presente legge, trova applicazione a far data dall'approvazione del Piano regionale faunistico-venatorio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri ivi stabiliti. Nelle more dell'applicazione della disposizione, nessun nuovo cacciatore può essere assegnato alle predette sezioni, anche se residente in uno dei Comuni facenti parte delle medesime. Qualora il numero di cacciatori già iscritti risulti tale da compromettere la gestione delle specie cacciabili compatibile con le dinamiche demografiche finalizzate all'aumento della selvaggina o non permetta di assicurare una quota pro-capite media di animali prelevabili assegnati omogenea in tutte le circoscrizioni venatorie, il Comitato regionale per la gestione venatoria, nelle more di approvazione del Piano regionale faunistico-venatorio, può assegnare d'ufficio tutti o parte dei cacciatori in sovrannumero alle altre sezioni comunali, secondo criteri stabiliti dal Comitato medesimo e approvati dalla struttura regionale competente in materia di fauna selvatica. (18)

2. Le disposizioni di cui alla lettera ebis) del comma 2 dell'articolo 33, al comma 4 dell'articolo 36 e all'articolo 37 della l.r. 64/1994, come modificate dalla presente legge, trovano applicazione a far data dalle sessioni d'esame relative all'anno 2013.

3. I rappresentanti dei cacciatori già designati nel Comitato regionale per la gestione venatoria, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b), della l.r. 64/1994, come modificata dall'articolo 1 della presente legge, dalle circoscrizioni venatorie di cui all'articolo 17, comma 1, della l.r. 64/1994, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, continuano a permanere in carica fino al termine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

(1) Sostituisce la lettera b) del comma 1 dell'art. 15 della L.R. 27 agosto 1994, n. 64.

(2) Sostituisce il comma 1 dell'art. 17 della L.R. 27 agosto 1994, n. 64.

(3) Sostituisce il comma 2 dell'art. 17 della L.R. 27 agosto 1994, n. 64.

(4) Sostituisce il comma 3 dell'art. 17 della L.R. 27 agosto 1994, n. 64.

(5) Sostituisce il comma 7 dell'art. 18 della L.R. 27 agosto 1994, n. 64.

(6) Sostituisce il comma 2 dell'art. 25 della L.R. 27 agosto 1994, n. 64.

(7) Sostituisce il comma 1 dell'art. 27 della L.R. 27 agosto 1994, n. 64.

(8) Inserisce il comma 1bis dell'art. 27 della L.R. 27 agosto 1994, n. 64.

(9) Inserisce il comma 1ter dell'art. 27 della L.R. 27 agosto 1994, n. 64.

(10) Sostituisce la lettera c) del comma 1 dell'art. 29 della L.R. 27 agosto 1994, n. 64.

(11) Sostituisce la lettera d) del comma 1 dell'art. 29 della L.R. 27 agosto 1994, n. 64.

(12) Inserisce il comma 2bis dell'art. 31 della L.R. 27 agosto 1994, n. 64.

(13) Aggiunge la lettera ebis) del comma 2 dell'art. 33 della L.R. 27 agosto 1994, n. 64.

(14) Sostituisce il comma 1 dell'art. 35 della L.R. 27 agosto 1994, n. 64.

(15) Sostituisce il comma 3 dell'art. 35 della L.R. 27 agosto 1994, n. 64.

(16) Sostituisce il comma 4 dell'art. 36 della L.R. 27 agosto 1994, n. 64.

(17) Sostituisce l'art. 37 della L.R. 27 agosto 1994, n. 64.

(18) Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, della L.R. 12 aprile 2013, n. 9.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 12 recitava:

"1. Per le sezioni comunali cacciatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno un numero di iscritti superiore a ottanta, la disposizione di cui all'articolo 17, comma 2, della l.r. 64/1994, come sostituita dall'articolo 2, comma 2, della presente legge, trova applicazione a far data dall'approvazione del Piano regionale faunistico-venatorio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri ivi stabiliti. Nelle more dell'applicazione della disposizione, nessun nuovo cacciatore può essere assegnato alle predette sezioni, anche se residente in uno dei Comuni facenti parte delle medesime.".