Legge regionale 1° giugno 2010, n. 16 -
Legge regionale 1° giugno 2010, n. 16
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. Legge comunitaria regionale 2010.
(B.U. 22 giugno 2010, n. 26)
INDICE
TITOLO I
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
Art. 1 - Ambito di applicazione e definizione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica
Art. 2 - Punti vendita esclusivi
Art. 3 - Punti vendita non esclusivi
Art. 4 - Requisiti morali
Art. 5 - Segnalazione certificata di inizio attività (01)
Art. 6 - Disposizioni finali
TITOLO II
MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI
CAPO I
DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA
Art. 7 - Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 63
Art. 8 - Modificazioni all'articolo 5 della l.r. 63/1993
Art. 9 - Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 63/1993
Art. 10 - Inserimento dell'articolo 6bis nella l.r. 63/1993
Art. 11 - Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 63/1993
Art. 12 - Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 63/1993
Art. 13 - Abrogazioni
CAPO II
ARTIGIANATO
Art. 14 - Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34
Art. 15 - Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 34/2001
Art. 16 - Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 34/2001
Art. 17 - Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 34/2001
Art. 18 - Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 34/2001
Art. 19 - Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 34/2001
Art. 20 - Modificazioni all'articolo 14 della l.r. 34/2001
Art. 21 - Modificazioni all'articolo 15 della l.r. 34/2001
Art. 22 - Modificazioni all'articolo 16 della l.r. 34/2001
Art. 23 - Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 34/2001
Art. 24 - Modificazione all'articolo 18 della l.r. 34/2001
Art. 25 - Disposizioni finali
CAPO III
TURISMO
SEZIONE I
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
Art. 26 - Modificazioni all'articolo 3 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33
Art. 27 - Inserimento dell'articolo 3bis alla l.r. 33/1984
Art. 28 - Inserimento dell'articolo 3ter alla l.r. 33/1984
Art. 29 - Inserimento dell'articolo 3quater alla l.r. 33/1984
Art. 30 - Modificazioni all'articolo 8 della l.r. 33/1984
Art. 31 - Modificazioni all'articolo 9 della l.r. 33/1984
Art. 32 - Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 33/1984
Art. 33 - Abrogazioni
SEZIONE II
STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE
Art. 34 - Modificazione all'articolo 1 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11
Art. 35 - Modificazione all'articolo 2 della l.r. 11/1996
Art. 36 - Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 11/1996
Art. 37 - Modificazione all'articolo 5 della l.r. 11/1996
Art. 38 - Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 11/1996
Art. 39 - Modificazione all'articolo 9 della l.r. 11/1996
Art. 40 - Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 11/1996
Art. 41 - Modificazione all'articolo 11 della l.r. 11/1996
Art. 42 - Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 11/1996
Art. 43 - Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 11/1996
Art. 44 - Modificazione all'articolo 16bis della l.r. 11/1996
Art. 45 - Sostituzione dell'articolo 16quater della l.r. 11/1996
Art. 46 - Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 11/1996
Art. 47 - Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 11/1996
Art. 48 - Sostituzione dell'articolo 22 della l.r. 11/1996
Art. 49 - Modificazione all'articolo 23 della l.r. 11/1996
Art. 50 - Modificazioni all'articolo 24 della l.r. 11/1996
Art. 51 - Sostituzione dell'articolo 28 della l.r. 11/1996
Art. 52 - Abrogazioni
SEZIONE III
COMPLESSI RICETTIVI ALL'APERTO
Art. 53 - Modificazioni alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8
Art. 54 - Modificazione all'articolo 5 della l.r. 8/2002
Art. 55 - Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 8/2002
Art. 56 - Inserimento dell'articolo 6bis alla l.r. 8/2002
Art. 57 - Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 8/2002
Art. 58 - Modificazione all'articolo 12 della l.r. 8/2002
Art. 59 - Modificazioni all'articolo 14 della l.r. 8/2002
Art. 60 - Abrogazioni
SEZIONE IV
PROFESSIONI TURISTICHE
Art. 61 - Modificazioni alle leggi regionali 21 gennaio 2003, n. 1, e 29 marzo 2007, n. 4
CAPO IV
segnalazione certificata di inizio attività E SILENZIO ASSENSO (01)
Art. 62 - Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19
Art. 63 - Sostituzione dell'articolo 23 della l.r. 19/2007
Art. 64 - Inserimento dell'articolo 23bis nella l.r. 19/2007
TITOLO I
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
(Ambito di applicazione e definizione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica)
1. Il presente titolo disciplina l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in conformità alla normativa comunitaria e statale in materia di tutela della concorrenza, al fine di favorirne l'organica e razionale diffusione nel territorio regionale, garantendo il diritto all'informazione e alla diffusione della cultura in condizioni di imparzialità.
2. Il sistema di vendita nel territorio regionale della stampa quotidiana e periodica si articola in punti vendita esclusivi e non esclusivi soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 5. (01)
(Punti vendita esclusivi)
1. I punti vendita esclusivi sono gli esercizi adibiti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Essi assicurano parità di trattamento tra le diverse testate. Rientrano tra i punti vendita esclusivi gli esercizi già autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici in aggiunta o meno ad altre merci ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria).
2. I punti vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie dell'esercizio alla vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare a condizione che l'esercizio medesimo abbia una superficie di vendita inferiore o uguale a quella di un esercizio di vicinato e che la superficie destinata alla vendita dei prodotti appartenenti al settore non alimentare non sia superiore al 30 per cento della superficie totale di vendita. E' inoltre consentita la vendita di prodotti da banco preconfezionati quali caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare e simili, senza il possesso dei requisiti previsti per il commercio di generi alimentari.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la vendita di quotidiani e periodici effettuata in un punto vendita esclusivo deve avere il carattere prevalente rispetto alla restante attività commerciale.
(Punti vendita non esclusivi)
1. I punti vendita non esclusivi sono gli esercizi adibiti, in aggiunta ad altre merci, alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali.
2. L'esercizio di un punto vendita non esclusivo è svolto nell'ambito degli stessi locali per le seguenti attività:
a) rivendite di generi di monopolio;
b) impianti di distribuzione di carburanti;
c) esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
d) medie strutture di vendita di grande dimensione;
e) grandi strutture di vendita;
f) esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti editoriali equiparati, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 120;
g) esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento ai periodici di identica specializzazione;
h) esercizi di vicinato aventi superficie di vendita superiore a metri quadrati 100, limitatamente ai Comuni aventi popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e che sono sprovvisti di punti vendita, sia esclusivi che non esclusivi.
3. La vendita di quotidiani e periodici negli esercizi di cui al comma 2 è legata e complementare all'attività di vendita primaria e non può essere fisicamente disgiunta da tale attività.
4. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di prodotto editoriale prescelta, ossia dei soli quotidiani, dei soli periodici o di entrambe le tipologie.
(Requisiti morali)
1. Non possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni per delitto non colposo;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale, oppure per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), ovvero a misure di sicurezza.
2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), ed e), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
3. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attività.
4. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).
(Segnalazione certificata di inizio attività) (01)
1. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica, anche a carattere stagionale, sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la cui presentazione deve avvenire presso il Comune competente per territorio. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di legge, con particolare riferimento a quelli di cui all'articolo 4. (01)
2. Il Comune competente per territorio può adottare provvedimenti di programmazione per l'apertura di nuovi esercizi, il trasferimento e l'ampliamento di quelli esistenti volti a:
a) favorire l'accesso all'informazione e garantire la fruizione del servizio, in particolare attraverso un incremento della diffusione dei punti vendita nelle aree territoriali potenzialmente più rilevanti quali poli scolastici o universitari, ospedali, strutture ricettive e un rifornimento capillare della stampa quotidiana e periodica;
b) tutelare e salvaguardare le zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale.
3. Per l'adozione dei provvedimenti di programmazione di cui al comma 2, sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti editoriali e presenza di altri punti vendita esclusivi o non esclusivi.
4. Sono soggette a semplice comunicazione, da presentare al Comune competente per territorio:
a) la vendita, nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni di pertinenti pubblicazioni specializzate;
b) la vendita in forma ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;
c) la vendita nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editi;
d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita di cui al presente titolo;
e) la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
f) la vendita di giornali e riviste nelle strutture turistico-ricettive, ove questa costituisca un servizio ai clienti;
g) la vendita di giornali e riviste all'interno di strutture pubbliche o private, l'accesso alle quali è riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti o regolamentato con qualsiasi modalità.
5. Il Comune competente per territorio, qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica o qualora l'attività stessa sia svolta in contrasto con la normativa vigente, ne sospende l'esercizio fino ad un massimo di sessanta giorni, previa diffida all'interessato.
6. Decorso il periodo di sospensione di cui al comma 5 senza che l'interessato abbia provveduto ad ottemperare alle prescrizioni impartite, il Comune competente per territorio ordina la chiusura dell'attività. La chiusura è disposta anche in caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore a dodici mesi, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità.
7. L'esercizio dell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica senza aver presentato la SCIA comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 600 a euro 3.000. (01)
8. Le funzioni relative alla vigilanza, al controllo e all'applicazione della sanzione di cui al comma 7 sono svolte dai Comuni, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
(Disposizioni finali)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni provvedono all'adeguamento dei piani comunali, adottati ai sensi della legge regionale 19 agosto 1984, n. 46 (Disciplina della vendita di giornali e riviste e indirizzi di programmazione per la formazione dei piani comunali), ai principi di cui al presente titolo. Decorso tale termine, tali piani perdono efficacia.
2. Sono abrogate:
a) la l. r. 46/1984;
b) la legge regionale 16 giugno 1988, n. 46.
TITOLO II
MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI
CAPO I
DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA
(Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 63)
1. (1)
(Modificazioni all'articolo 5 della l.r. 63/1993)
1. (2)
2. Al comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 63/1993, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (3)
b) (4)
c) (5)
3. (6)
(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 63/1993)
1. (7)
(Inserimento dell'articolo 6bis nella l.r. 63/1993)
1. (8)
(Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 63/1993)
1. (9)
(Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 63/1993)
1. (10)
(Abrogazioni)
1. Gli articoli 7 e 9 della l.r. 63/1993 sono abrogati.
CAPO II
ARTIGIANATO
(Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34)
1. (11)
(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 34/2001)
1. (12)
(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 34/2001)
1 (13)
(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 34/2001)
1. (14)
(Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 34/2001)
1. (15)
(Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 34/2001)
1. (16)
(Modificazioni all'articolo 14 della l.r. 34/2001)
1. (17)
2. (18)
(Modificazioni all'articolo 15 della l.r. 34/2001)
1. (19)
2. (20)
(Modificazioni all'articolo 16 della l.r. 34/2001)
1. (21)
2. (22)
(Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 34/2001)
1. (23)
(Modificazione all'articolo 18 della l.r. 34/2001)
1. (24)
(Disposizioni finali)
1. La Commissione di cui all'articolo 13 della l.r. 34/2001, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane in carica sino alla nomina della nuova Commissione nella composizione prevista dall'articolo 20 della presente legge. La nomina deve essere effettuata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 34/2001:
a) gli articoli 8 e 12;
b) il comma 4 dell'articolo 15;
c) il comma 5 dell'articolo 18.
CAPO III
TURISMO
SEZIONE I
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
(Modificazioni all'articolo 3 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33)
1. (25)
(Inserimento dell'articolo 3bis alla l.r. 33/1984)
1. (26)
(Inserimento dell'articolo 3ter alla l.r. 33/1984)
1. (27)
(Inserimento dell'articolo 3quater alla l.r. 33/1984)
1. (28)
(Modificazioni all'articolo 8 della l.r. 33/1984)
1. All'articolo 8 della l.r. 33/1984, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (29)
b) (30)
(Modificazioni all'articolo 9 della l.r. 33/1984)
1. All'articolo 9 della l.r. 33/1984, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (31)
b) (32)
c) (33)
d) (34)
e) (35)
f) (36)
(Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 33/1984)
1. (37)
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 33/1984:
a) i commi 7 e 8 dell'articolo 9;
b) gli articoli 10, 11 e 13.
SEZIONE II
STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE
(Modificazione all'articolo 1 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11)
1. (38)
(Modificazione all'articolo 2 della l.r. 11/1996)
1. (39)
(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 11/1996)
1. (40)
(Modificazione all'articolo 5 della l.r. 11/1996)
1. (41)
(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 11/1996)
1. (42)
(Modificazione all'articolo 9 della l.r. 11/1996)
1. (43)
(Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 11/1996)
1. (44)
(Modificazione all'articolo 11 della l.r. 11/1996)
1. (45)
(Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 11/1996)
1. (46)
(Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 11/1996)
1. (47)
(Modificazione all'articolo 16bis della l.r. 11/1996)
1. (48)
(Sostituzione dell'articolo 16quater della l.r. 11/1996)
1. (49)
(Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 11/1996)
1. (50)
(Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 11/1996)
1. (51)
(Sostituzione dell'articolo 22 della l.r. 11/1996)
1. (52)
(Modificazione all'articolo 23 della l.r. 11/1996)
1. (53)
(Modificazioni all'articolo 24 della l.r. 11/1996)
1. All'articolo 24 della l.r. 11/1996, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (54)
b) (55)
(Sostituzione dell'articolo 28 della l.r. 11/1996)
1. (56)
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 11/1996:
a) l'articolo 16quinquies;
b) l'articolo 21;
c) l'articolo 29;
d) il comma 2 dell'articolo 30.
SEZIONE III
COMPLESSI RICETTIVI ALL'APERTO
(Modificazioni alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8)
1. (57)
(Modificazione all'articolo 5 della l.r. 8/2002)
1. (58)
(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 8/2002)
1. (59)
(Inserimento dell'articolo 6bis alla l.r. 8/2002)
1. (60)
(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 8/2002)
1. (61)
(Modificazione all'articolo 12 della l.r. 8/2002)
1. (62)
(Modificazioni all'articolo 14 della l.r. 8/2002)
1. All'articolo 14 della l.r. 8/2002, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (63)
b) (64)
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 8/2002:
a) il comma 2 dell'articolo 13;
b) la lettera b) del comma 4 dell'articolo 14.
SEZIONE IV
PROFESSIONI TURISTICHE
(Modificazioni alle leggi regionali 21 gennaio 2003, n. 1, e 29 marzo 2007, n. 4)
1. All'articolo 16 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è abrogato;
b) (65)
2. Il comma 7 dell'articolo 35 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4 (Manutenzione, per l'anno 2007, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), è abrogato.
CAPO IV
segnalazione certificata di inizio attività E SILENZIO ASSENSO (01)
(Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19)
1. (66)
(Sostituzione dell'articolo 23 della l.r. 19/2007)
1. (67)
(Inserimento dell'articolo 23bis nella l.r. 19/2007)
1. (68)
(01) Modificazione introdotta dall'articolo 32 della legge regionale 23 maggio 2011, n. 12.
(1) Aggiunge il comma 1bis all'art. 3 della L.R. 20 agosto 1993, n. 63.
(2) Modifica il comma 2 dell'art. 5 della L.R. 20 agosto 1993, n. 63.
(3) Sostituisce la lettera a) del comma 5 dell'art. 5 della L.R. 20 agosto 1993, n. 63.
(4) Sostituisce la lettera c) del comma 5 dell'art. 5 della L.R. 20 agosto 1993, n. 63.
(5) Aggiunge la lettera fbis) al comma 5 dell'art. 5 della L.R. 20 agosto 1993, n. 63.
(6) Modifica il comma 6 dell'art. 5 della L.R. 20 agosto 1993, n. 63.
(7) Sostituisce l'art. 6 della. L.R. 20 agosto 1993, n. 63.
(8) Inserisce l'art. 6bis alla L.R. 20 agosto 1993, n. 63.
(9) Sostituisce l'art. 8 della. L.R. 20 agosto 1993, n. 63.
(10) Sostituisce l'art. 12 della. L.R. 20 agosto 1993, n. 63.
(11) Modifica il comma 6 dell'art. 3 della L.R. 30 novembre 2001, n. 34.
(12) Sostituisce l'art. 6 della. L.R. 30 novembre 2001, n. 34.
(13) Sostituisce l'art. 7 della. L.R. 30 novembre 2001, n. 34.
(14) Sostituisce l'art. 9 della. L.R. 30 novembre 2001, n. 34.
(15) Sostituisce l'art. 10 della. L.R. 30 novembre 2001, n. 34.
(16) Sostituisce l'art. 13 della. L.R. 30 novembre 2001, n. 34.
(17) Sostituisce il comma 2, dell'art. 14 della. L.R. 30 novembre 2001, n. 34.
(18) Modifica il comma 3 dell'art. 14 della L.R. 30 novembre 2001, n. 34.
(19) Modifica la lettera b) del comma 2 dell'art. 15 della L.R. 30 novembre 2001, n. 34.
(20) Sostituisce il comma 5, dell'art. 15 della. L.R. 30 novembre 2001, n. 34.
(21) Modifica la lettera a) del comma 1 dell'art. 16 della L.R. 30 novembre 2001, n. 34.
(22) Sostituisce il comma 2, dell'art. 16 della. L.R. 30 novembre 2001, n. 34.
(23) Sostituisce l'art. 17 della. L.R. 30 novembre 2001, n. 34.
(24) Sostituisce il comma 4 dell'art. 18, della. L.R. 30 novembre 2001, n. 34.
(25) Sostituisce il comma 5 dell'art. 3 della L.R. 6 luglio 1984, n. 33.
(26) Inserisce l'art. 3bis alla L.R. 6 luglio 1984, n. 33.
(27) Inserisce l'art. 3ter alla L.R. 6 luglio 1984, n. 33.
(28) Inserisce l'art. 3quater alla L.R. 6 luglio 1984, n. 33.
(29) Sostituisce il comma 3 dell'art. 8 della L.R. 6 luglio 1984, n. 33.
(30) Modifica il comma 5 dell'art. 8 della L.R. 6 luglio 1984, n. 33.
(31) Sostituisce la parola: "denuncia", ovunque ricorra nell'art. 9 della L.R. 6 luglio 1984, n. 33, con la seguente: "dichiarazione".
(32) Sostituisce la parola: "denunciati", ovunque ricorra nell'art. 9 della L.R. 6 luglio 1984, n. 33, con la seguente: "dichiarati".
(33) Sostituisce al comma 1 dell'art. 9 della L.R. 6 luglio 1984, n. 33 le parole: "decreto dell'Assessore regionale al turismo" con le seguenti: "provvedimento del dirigente competente in materia di strutture ricettive, da rilasciarsi entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta del soggetto interessato e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione. Entro lo stesso termine, la struttura regionale competente in materia di strutture ricettive può richiedere agli interessati ulteriori elementi conoscitivi e valutativi".
(34) Sostituisce al comma 4 dell'art. 9 della L.R. 6 luglio 1984, n. 33 le parole: "I titolari della licenza di azienda alberghiera" con le seguenti: "I titolari di aziende alberghiere".
(35) Sostituisce il comma 6 dell'art. 9 della L.R. 6 luglio 1984, n. 33.
(36) Sostituisce al comma 9 della L.R. 6 luglio 1984, n. 33 le parole: "il decreto" con le seguenti: ", il provvedimento di cui al comma 1,".
(37) Sostituisce l'art. 12 della L.R. 6 luglio 1984, n. 33.
(38) Aggiunge il comma 1bis all'art. 1 della L.R. 29 maggio 1996, n. 11.
(39) Sostituisce il comma 3 dell'art. 2 della L.R. 29 maggio 1996, n. 11.
(40) Sostituisce l'art. 4 della L.R. 29 maggio 1996, n. 11.
(41) Sostituisce il comma 2 dell'art. 5 della L.R. 29 maggio 1996, n. 11.
(42) Sostituisce l'art. 7 della L.R. 29 maggio 1996, n. 11.
(43) Aggiunge il comma 1bis all'art. 9 della L.R. 29 maggio 1996, n. 11.
(44) Sostituisce l'art. 10 della L.R. 29 maggio 1996, n. 11.
(45) Modifica il comma 1 dell'art. 11 della L.R. 29 maggio 1996, n. 11.
(46) Sostituisce l'art. 13 della L.R. 29 maggio 1996, n. 11.
(47) Sostituisce l'art. 16 della L.R. 29 maggio 1996, n. 11.
(48) Sostituisce il comma 3 dell'art. 16bis della L.R. 29 maggio 1996, n. 11.
(49) Sostituisce l'art. 16quater della L.R. 29 maggio 1996, n. 11.
(50) Sostituisce l'art. 19 della L.R. 29 maggio 1996, n. 11.
(51) Sostituisce l'art. 20 della L.R. 29 maggio 1996, n. 11.
(52) Sostituisce l'art. 22 della L.R. 29 maggio 1996, n. 11.
(53) Modifica il comma 1 dell'art. 23 della L.R. 29 maggio 1996, n. 11.
(54) Modifica i commi 1 e 2 dell'art. 24 della L.R. 29 maggio 1996, n. 11.
(55) Modifica il comma 4 dell'art. 24 della L.R. 29 maggio 1996, n. 11.
(56) Sostituisce l'art. 28 della L.R. 29 maggio 1996, n. 11.
(57) Sostituisce le parole: "titolare dell'autorizzazione all'esercizio", ovunque ricorrano nella L.R. 24 giugno 2002, n. 8, con le seguenti: "titolare del complesso ricettivo all'aperto".
(58) Modifica il comma 4 dell'art. 5 della L.R. 24 giugno 2002, n. 8.
(59) Sostituisce l'art. 6 della L.R. 24 giugno 2002, n. 8.
(60) Inserisce l'art. 6bis alla L.R. 24 giugno 2002, n. 8.
(61) Sostituisce l'art. 9 della L.R. 24 giugno 2002, n. 8.
(62) Modifica il comma 4 dell'art. 12 della L.R. 24 giugno 2002, n. 8.
(63) Sostituisce il comma 1 dell'art. 14 della L.R. 24 giugno 2002, n. 8.
(64) Inserisce il comma 1bis all'art. 14 della L.R. 24 giugno 2002, n. 8.
(65) Modifica il comma 4 dell'art. 16 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 1.
(66) Sostituisce l'art. 22 della L.R. 6 agosto 2007, n. 19.
(67) Sostituisce l'art. 23 della L.R. 6 agosto 2007, n. 19.
(68) Inserisce l'art. 23bis nella L.R. 6 agosto 2007, n. 19.