Legge regionale 29 giugno 2007, n. 16 -

Legge regionale 29 giugno 2007, n. 16

Nuove disposizioni per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale. Modificazioni di leggi regionali in materia di turismo e trasporti.

(B.U. 24 luglio 2007, n. 30)

CAPO I

DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE RICREATIVO-SPORTIVE DI INTERESSE REGIONALE

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente capo, considerata la rilevanza sociale, economica e culturale dello sport, disciplina le modalità per la realizzazione, l'ampliamento, la dotazione ed il potenziamento delle infrastrutture di interesse regionale, idonee a consentire la pratica di una o più attività sportive o ricreative, e per la razionalizzazione dei relativi costi di gestione.

2. Le infrastrutture ricreativo-sportive disciplinate dal presente capo sono destinate a soddisfare la domanda proveniente dalla popolazione residente e da quella turistica.

Art. 2

(Infrastrutture di interesse regionale)

1. Sono infrastrutture di interesse regionale quelle destinate a soddisfare le esigenze sportive e ricreative di un vasto bacino di utenza; esse sono realizzate dalla Regione o dagli enti locali, anche mediante ricorso alla finanza di progetto o ad accordi di programma che possono prevedere il coinvolgimento di enti e associazioni sportivi.

2. Le infrastrutture sono classificate di interesse regionale con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di infrastrutture ricreativo-sportive, di concerto con l'assessore regionale competente in materia di turismo e sport. (1)

3. L'attività di classificazione di una infrastruttura tra quelle di interesse regionale prevede la verifica di coerenza e adeguatezza con la pianificazione regionale in ambito turistico-sportivo, demandata alla valutazione di una specifica commissione, da istituire con deliberazione della Giunta regionale, costituita da un dirigente dell'assessorato regionale competente in materia di infrastrutture ricreativo-sportive, o suo delegato, e un dirigente dell'assessorato regionale competente in materia di turismo e sport, o suo delegato. La commissione, ai cui lavori partecipa, con funzioni consultive e a titolo gratuito, anche il Presidente del comitato regionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), o suo delegato, valuta i seguenti elementi: (1a)

a) la quantificazione e l'analisi della domanda che si intende soddisfare;

b) le motivazioni di carattere socio-economico che giustificano l'iniziativa;

c) le peculiarità delle attività che vi si possono praticare;

d) il radicamento nel territorio delle discipline sportive che vi si praticano;

e) le infrastrutture sportive e ricreative già esistenti;

f) l'ammontare previsto dell'investimento;

g) le modalità di gestione dell'infrastruttura e di copertura dei relativi costi;

h) le modalità di fruizione dell'infrastruttura da parte dell'utenza interessata, tenuto conto delle esigenze rappresentate dagli enti promotori e finanziatori;

i) le caratteristiche di polifunzionalità dell'impianto;

j) la coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti;

k) i vantaggi derivanti da possibili cofinanziamenti o disponibilità di aree e terreni.

Art. 3

(Modalità di attivazione degli interventi)

1. Le infrastrutture ricreativo-sportive possono essere classificate di interesse regionale anche su richiesta degli enti locali.

2. L'ente promotore predispone uno studio di fattibilità che illustra l'iniziativa, con particolare riferimento agli elementi di valutazione dell'interesse regionale dell'infrastruttura elencati all'articolo 2, comma 3.

3. Se l'infrastruttura è classificata di interesse regionale con le modalità di cui all'articolo 2, comma 2, i reciproci rapporti tra la Regione e gli enti locali proponenti sono regolati, sulla base dello studio di fattibilità o, se necessario, del progetto preliminare, da apposito accordo di programma, con particolare riferimento agli aspetti relativi alla progettazione, realizzazione e gestione dell'infrastruttura.

4. Nel caso di infrastrutture promosse dalla Regione, la realizzazione del relativo intervento è subordinata al conseguimento di un'intesa con l'ente locale interessato, che tenga conto anche delle successive modalità di gestione.

Art. 4

(Modalità di realizzazione degli interventi)

1. La realizzazione delle infrastrutture di interesse regionale cui provvede direttamente la Regione è subordinata al loro inserimento negli strumenti di programmazione di cui alla normativa statale e regionale vigente in materia di lavori pubblici. (2)

2. Nel caso di infrastrutture promosse dagli enti locali, l'intervento può essere eseguito direttamente dall'ente locale proponente. In tal caso, la Regione trasferisce all'ente locale le risorse necessarie, sulla base dei contenuti dell'accordo di programma di cui all'articolo 3, comma 3. La Regione può effettuare i controlli ritenuti necessari al fine di verificare la corretta progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione delle strutture.

3. Gli interventi eccedenti la manutenzione ordinaria, come definita dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 59, comma 4, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), da realizzare su infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale di proprietà di enti locali, possono essere eseguiti, su richiesta dei medesimi enti, con le seguenti modalità:

a) realizzazione da parte dell'ente locale proprietario con compartecipazione finanziaria da parte della Regione, regolata da apposite convenzioni;

b) realizzazione da parte della Regione con compartecipazione finanziaria o a livello progettuale da parte dell'ente locale proprietario, regolata da appositi accordi di programma. (3)

Art. 4bis

(Approvazione degli interventi) (4)

1. Gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di infrastrutture ricreativo-sportive, di concerto con l'assessore regionale competente in materia di turismo e sport.

Art. 5

(Concorso regionale nella manutenzione di campi di golf)

1. La Regione concede ai soggetti gestori di campi di golf contributi sulle spese relative al ripristino funzionale, da realizzare all'inizio della stagione, e alla manutenzione straordinaria dei terreni di gioco.

2. La concessione dei contributi è subordinata all'applicazione, da parte dei gestori, di tariffe ridotte per particolari fasce di utenti, stabilite in apposita convenzione sottoscritta con la Regione, previamente approvata con deliberazione della Giunta regionale.

3. I contributi sono concessi nel rispetto della regola degli aiuti de minimis, ai sensi della normativa comunitaria vigente.

Art. 6

(Rapporti con l'Istituto per il credito sportivo)

1. La Regione può stipulare accordi con l'Istituto per il credito sportivo, finalizzati a favorire la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, ivi compresi quelli realizzati direttamente dagli enti locali.

Art. 7

(Rinvio)

1. La disciplina degli adempimenti o degli aspetti relativi ai procedimenti di cui alla presente legge, ivi compresi quelli finalizzati alla concessione dei contributi di cui all'articolo 5, è demandata alla Giunta regionale che vi provvede con propria deliberazione, previa illustrazione alle Commissioni consiliari competenti. (5)

2. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 8

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 7 agosto 1986, n. 45 (Interventi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive);

b) 5 settembre 1991, n. 55 (Rifinanziamento per l'anno 1991 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 45, concernente incentivi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive);

c) 31 dicembre 1999, n. 41 (Interventi straordinari nel settore delle infrastrutture sportive e ricreative di interesse regionale);

d) 31 dicembre 1999, n. 43 (Interventi regionali per favorire lo sviluppo della pratica del golf in Valle d'Aosta).

Art. 9

(Disposizione transitoria)

1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, trova altresì applicazione per le infrastrutture di interesse regionale già realizzate ai sensi delle ll.rr. 45/1986 e 41/1999.

2. Nel caso in cui le infrastrutture di cui al comma 1 non risultino ancora completate alla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, al fine di assicurarne sin da subito il funzionamento, è autorizzata, con deliberazione della Giunta regionale, a concorrere alle spese ordinarie di gestione relative alle utenze di acqua, energia elettrica e combustibile per riscaldamento, sino al definitivo subentro dei soggetti affidatari della gestione.

2bis. Limitatamente agli esercizi 2009/2013, la Giunta regionale è autorizzata a disporre il finanziamento degli interventi volti al completamento di infrastrutture di interesse regionale già ammesse ai finanziamenti di cui alle ll.rr. 45/1986 e 41/1999. (6)

CAPO II

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO E TRASPORTI ED ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 10

(Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa. Modificazione alla legge regionale 12 novembre 2001, n. 32) (7)

Art. 11

(Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4)

1. (8)

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, della l.r. 4/2004, come modificate dal comma 1, si applicano anche alle domande di agevolazione già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12

(Proroga condizionata dell'esercizio di sciovie a fine vita tecnica)

1. Le sciovie che giungono alla scadenza di vita tecnica entro il 31 dicembre 2007 possono beneficiare dell'ulteriore proroga di un anno rispetto ai termini di scadenza fissati al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri), a condizione che sia effettuato quanto previsto dal paragrafo 4 del citato decreto e che si ottemperi ad ogni altra prescrizione stabilita dalla struttura regionale competente in materia di impianti a fune.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al capo I è determinato complessivamente in euro 1.080.000,00 per l'anno 2007, in euro 2.336.000,00 per l'anno 2008 e in euro 5.046.000,00 per l'anno 2009.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2007 e di quello pluriennale per il triennio 2007/2009 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.12. (Interventi promozionali per il turismo).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede negli stessi bilanci, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte:

a) nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), per annui euro 800.000 per gli anni 2007, 2008 e 2009 a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto B.2.1 (Nuova normativa, sostitutiva della legge regionale n. 45/86, in materia di infrastrutture ricreativo-sportive) dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi;

b) nell'obiettivo programmatico 2.2.2.12:

1) al capitolo 64820 (Spese per il potenziamento delle infrastrutture ricreativo-sportive) per euro 210.000per l'anno 2007, per euro 1.290.000 per l'anno 2008 e per euro 4.000.000 per l'anno 2009;

2) al capitolo 64940 (Contributi per il ripristino funzionale dei campi da golf) per annui euro 88.000 per gli anni 2008 e 2009;

3) al capitolo 64948 (Contributi per la manutenzione straordinaria dei campi da golf) per annui euro 88.000 per gli anni 2008 e 2009;

c) nell'obiettivo programmatico 2.2.4.08 (Attività culturali - Promozione culturale, sportiva e sociale) al capitolo 66560 (Spese per la gestione delle piscine e degli impianti sportivi regionali) per annui euro 70.000 per gli anni 2007, 2008 e 2009.

4. A decorrere dall'anno 2010, l'eventuale onere annuo a carico della Regione è determinato con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

____________________________

(1) Comma modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 29 della L.R. 24 dicembre 2018, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'art. 2 recitava:

"2. Le infrastrutture sono classificate di interesse regionale con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di turismo e infrastrutture sportive, di seguito denominato assessore competente.".

(1a) Alinea sostitito dal comma 1 dell'articolo 25 della L.R. 28 aprile 2022, n. 3.

Nella formulazione originaria, l'alinea del comma 3 dell'articolo 2 recitava:

"3. La classificazione di una infrastruttura tra quelle di interesse regionale avviene previa valutazione dei seguenti elementi, sulla base dei criteri e dei parametri previamente stabiliti con deliberazione della Giunta regionale:".

(2) Comma modificato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 4 agosto 2017, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 4 recitava:

"1. La realizzazione delle infrastrutture di interesse regionale cui provvede direttamente la Regione è subordinata al loro inserimento negli strumenti di programmazione di cui alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici).".

(3) Comma sostituito dall'art. 5, comma 2, della L.R. 4 agosto 2017, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'art. 4 recitava:

"3. La Regione stipula apposite convenzioni con gli enti locali proprietari per concorrere alla copertura dei costi di manutenzione straordinaria e di adeguamento delle infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale realizzate in ossequio alle disposizioni di cui al presente capo, oppure può intervenire direttamente, in caso di beni di sua proprietà.".

(4) Articolo inserito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 29 della L.R. 24 dicembre 2018, n. 12.

(5) Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 8 della L.R 7 ottobre 2011, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 7 recitava:

"1. La disciplina degli adempimenti o degli aspetti relativi ai procedimenti di cui alla presente legge, ivi compresi quelli finalizzati alla concessione dei contributi di cui all'articolo 5, è demandata alla Giunta regionale che, previo parere delle Commissioni consiliari competenti, vi provvede con propria deliberazione.".

(6) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 40 della L.R. 13 dicembre 2011, n. 30.

Il comma 2bis dell'articolo 37 era stato aggiunto dall'art. 37, comma 1, della L.R. 10 dicembre 2008, n. 29, e recitava:

"2bis. Limitatamente agli esercizi finanziari 2009/2011, la Giunta regionale è autorizzata a disporre il finanziamento degli interventi volti al completamento di infrastrutture di interesse regionale già ammesse ai finanziamenti di cui alle ll.rr. 45/1986 e 41/1999.".

(7) Aggiunge il comma 2bis all'art. 5 della L.R. 12 novembre 2001, n. 32.

(8) Sostituisce il comma 7 dell'art. 4 della L.R. 20 aprile 2004, n. 4.