Legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 - Testo storico

Legge regionale 22 luglio 2005, n. 16

Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5.

(B.U. 9 agosto 2005, n. 32)

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione, nel rispetto della Carta dei valori del volontariato, quale espressione dell'identità, dei principi e dei valori dell'attività di volontariato, riconosce il valore del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale, liberamente costituiti, come espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo e, salvaguardandone l'autonomia, favorisce il loro apporto originale e propositivo al conseguimento delle più ampie finalità sociali, culturali, civili e di protezione civile.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina i rapporti delle istituzioni pubbliche, regionali e locali, con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni di promozione sociale, agevolando il formarsi di nuove realtà associative, il consolidamento e il rafforzamento di quelle esistenti.

Art. 2

(Definizioni e ambito di applicazione)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) attività di volontariato, il servizio continuativo reso, senza fini di lucro e remunerazione, per solidarietà anche indiretta, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, svolte, individualmente o in gruppi, tramite organizzazioni di cui il volontario fa parte, esclusivamente nei confronti di soggetti terzi rispetto all'organizzazione di volontariato;

b) associazionismo di promozione sociale, le attività di utilità sociale, svolte con l'esclusione di ogni scopo di lucro, prevalentemente a favore degli associati, mediante prestazioni personali, spontanee e gratuite, al fine di arrecare beneficio, direttamente o indirettamente, a singoli soggetti o alla collettività. La prevalenza si intende nel senso che l'eventuale attività svolta a favore di terzi aderenti non può riguardare più del 10 per cento degli stessi e del volume di attività complessivo, debitamente comprovato.

2. Le attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, di seguito congiuntamente denominate organizzazioni, si espletano nei seguenti ambiti:

a)sanitario, socio-assistenziale e socio-sanitario, con particolare riferimento alle fasce di bisogno sociale rappresentate da malattia, disagio, povertà, diversità, marginalità, disabilità e dipendenze patologiche mediante interventi rivolti a soggetti di qualsiasi età e senza distinzione di sesso o di provenienza geografica;

b) promozione e tutela dei diritti umani, della qualità della vita e delle pari opportunità;

c) prevenzione delle varie ipotesi di rischio di calamità naturali, con particolare riferimento alla protezione civile e alle attività connesse di soccorso, accoglienza, ascolto e accompagnamento;

d) protezione e tutela degli animali;

e) tutela e valorizzazione dell'ambiente, della cultura, del patrimonio storico, artistico e monumentale, promozione e sviluppo di attività connesse;

f) animazione, educazione, formazione ed orientamento delle giovani generazioni;

g) educazione e formazione degli adulti;

h) promozione dell'attività sportiva non agonistica;

i) promozione del turismo sociale;

j) cooperazione allo sviluppo.

3. La presente legge non si applica ai partiti politici, alle associazioni sindacali, alle associazioni professionali e di categoria, alle cooperative sociali, ai circoli privati e associazioni comunque denominate che dispongano limitazioni con riferimenti alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura, nonché alle organizzazioni che prevedono il diritto di trasferimento della quota associativa o collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 3

(Svolgimento dell'attività)

1. L'attività degli aderenti alle organizzazioni non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le sole spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti previamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

2. La qualità di aderente alle organizzazioni è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di appartenenza.

3. Le organizzazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti strettamente necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

4. Le organizzazioni hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche pubblicate dalla Regione e dagli enti locali nei settori di loro interesse.

5. La Regione favorisce l'acquisizione da parte delle organizzazioni delle informazioni e degli strumenti utili all'accesso ai finanziamenti e alle iniziative nazionali e dell'Unione europea.

Art. 4

(Atto costitutivo e statuto)

1. Le organizzazioni si costituiscono con atto scritto ove è indicata la sede legale. Nello statuto, allegato all'atto costitutivo, devono essere espressamente indicati:

a) la denominazione, seguita dalla locuzione "organizzazione di volontariato? o "associazione di promozione sociale?;

b) l'oggetto sociale;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'organizzazione;

d) l'assenza di fini di lucro, la previsione che i proventi delle attività non possono essere in nessun caso ripartiti tra gli associati, la gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti;

e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;

f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli aderenti, con la previsione dell'elettività delle cariche associative;

g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli aderenti, i loro diritti ed obblighi;

h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

i) le modalità di scioglimento;

j) l'obbligo di devoluzione, a fini di utilità sociale, del patrimonio residuo dopo la liquidazione in caso di scioglimento, cessazione o estinzione.

Art. 5

(Risorse economiche)

1. Le organizzazioni traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

a) quote e contributi degli aderenti;

b) eredità, donazioni, legati ed erogazioni liberali in genere;

c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di altri enti, pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli aderenti e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.

Art. 6

(Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale)

1. E' istituito, presso la struttura regionale competente in materia di volontariato ed associazionismo di promozione sociale, di seguito denominata struttura competente, il registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale.

2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), nel registro possono iscriversi le organizzazioni aventi sede in Valle d'Aosta ed ivi operanti, anche come sezioni di organismi nazionali o sovranazionali, che svolgono le attività di cui all'articolo 2 e costituitesi con le modalità di cui all'articolo 4.

3. Il registro è articolato in due distinte sezioni, una riservata alle organizzazioni di volontariato, l'altra alle associazioni di promozione sociale. E' ammessa l'iscrizione in una sola sezione del registro.

4. Nel registro possono iscriversi anche gli organismi di coordinamento o collegamento o le federazioni aventi sede legale in Valle d'Aosta cui aderiscono organizzazioni operanti in ambito regionale.

5. Nel registro sono indicati gli estremi dell'atto costitutivo, dello statuto e delle loro eventuali modificazioni, la sede dell'organizzazione, l'oggetto e l'ambito territoriale di attività.

6. Il registro è annualmente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

7. L'iscrizione è subordinata alla presenza, nell'ambito dell'organizzazione, di almeno dieci aderenti, in prevalenza non appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.

8. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per stipulare convenzioni con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici e per ottenere contributi dai medesimi enti.

Art. 7

(Disciplina dei procedimenti di iscrizione nel registro, di revisione e di controllo)

1. L'istanza per l'iscrizione nel registro è indirizzata alla struttura competente, corredata della documentazione stabilita dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

2. L'iscrizione nel registro o il diniego dell'iscrizione sono disposti con provvedimento del dirigente della struttura competente entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

3. La struttura competente provvede ogni due anni e, comunque, quando ne ravvisi la necessità, anche in relazione agli esiti dei controlli disposti ai sensi del comma 5, alla revisione del registro, verificando il permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione e l'effettivo svolgimento delle attività di volontariato o di promozione sociale da parte delle organizzazioni iscritte.

4. L'esito negativo della revisione comporta la cancellazione dal registro, con provvedimento del dirigente della struttura competente, e la conseguente risoluzione delle convenzioni in atto, nonché la decadenza da ogni altro beneficio connesso all'iscrizione.

5. Con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 10, sono disciplinate le modalità di effettuazione dei controlli sulle organizzazioni iscritte nel registro, al fine di verificarne l'effettiva operatività e la permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione.

Art. 8

(Convenzioni)

1. Le organizzazioni iscritte nel registro da almeno tre mesi possono stipulare convenzioni con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici.

2. Le organizzazioni iscritte nel registro da meno di un anno possono stipulare convenzioni di durata massima annuale, rinnovabili per una durata superiore, previa valutazione, da parte dell'ente stipulante, della qualità delle prestazioni rese e dei risultati ottenuti.

3. Gli elementi essenziali delle convenzioni sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

4. Gli enti pubblicizzano la volontà di stipulare convenzioni con le modalità da essi definite, dandone comunque comunicazione a tutte le organizzazioni del loro territorio di riferimento, iscritte nel registro ed operanti nel settore di attività oggetto della convenzione.

5. Nella scelta delle organizzazioni con cui stipulare convenzioni, gli enti tengono conto prioritariamente:

a) dell'esperienza specifica maturata nell'attività oggetto di convenzione;

b) dell'esistenza di un'organizzazione operativa stabile sul territorio di riferimento;

c) della rilevanza attribuita alla formazione permanente e all'aggiornamento dei volontari;

d) dell'offerta di modalità di carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse.

6. La copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie e le relative spese sanitarie, connesse con lo svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione, nonché la responsabilità civile verso terzi e le eventuali spese di tutela legale, esclusi i casi di dolo e colpa grave, degli aderenti alle organizzazioni sono elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale la convenzione è stipulata.

7. Le organizzazioni non possono partecipare a procedure di evidenza pubblica relative all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi o forniture.

Art. 9

(Consulta regionale del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale)

1. E' istituita la Consulta regionale del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale quale strumento di partecipazione consultiva delle organizzazioni agli interventi della Regione nei settori di loro diretto interesse. La Consulta dura in carica tre anni.

2. Alla Consulta, che si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del suo presidente o su richiesta del Comitato tecnico di cui all'articolo 10, partecipano i legali rappresentanti delle organizzazioni iscritte nel registro, o loro delegati. Alle riunioni della Consulta possono partecipare, senza diritto di voto, le organizzazioni aventi sede legale nel territorio regionale non iscritte nel registro.

3. La Consulta è presieduta dall'assessore regionale competente in materia di politiche sociali, o da suo delegato, e svolge i seguenti compiti:

a) si esprime, a maggioranza, sugli atti programmatori regionali relativi alle attività di volontariato e di promozione sociale;

b) definisce le problematiche di rilievo da sottoporre all'attenzione della Conferenza regionale di cui all'articolo 11;

c) designa i rappresentanti delle organizzazioni in seno al Comitato di gestione del fondo speciale di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato);

d) elegge, in seno al Comitato tecnico di cui all'articolo 10, i rappresentanti delle organizzazioni iscritte nel registro;

e) fornisce, su proposta del Comitato tecnico di cui all'articolo 10, indicazioni e proposte per priorità e contenuti da realizzare nei piani di attività e nei bandi promossi dal centro di servizio del volontariato.

4. I compiti di segreteria della Consulta sono svolti dalla struttura competente.

Art. 10

(Comitato tecnico)

1. E' istituito il Comitato tecnico composto da:

a) il dirigente della struttura competente, o suo delegato;

b) il presidente del Comitato di gestione del fondo di cui all'articolo 15 della l. 266/1991, o suo delegato;

c) il presidente del centro di servizio per il volontariato di cui all'articolo 12, o suo delegato;

d) sei rappresentanti delle organizzazioni iscritte nel registro, in misura proporzionale al numero delle iscrizioni nella relativa sezione, ferma restando la partecipazione di almeno un rappresentante per ognuna delle due sezioni in cui si articola il registro.

2. Il Comitato tecnico è nominato con deliberazione della Giunta regionale e dura in carica tre anni. Al Comitato spetta:

a) formulare alla Consulta le proposte di cui all'articolo 9, comma 3, lettera e);

b) esprimere parere sulle proposte di iscrizione o di cancellazione dal registro;

c) esprimere parere sulle iniziative di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale, programmate dalla Regione e rivolte o aperte agli aderenti alle organizzazioni.

3. Il Comitato tecnico adotta un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento. Hanno comunque diritto a partecipare alle riunioni del Comitato tecnico gli assessori regionali, o loro delegati, competenti in relazione agli argomenti all'ordine del giorno. Dell'attività svolta, il Comitato tecnico fornisce regolarmente informazioni alla Consulta.

4. I compiti di segreteria del Comitato tecnico sono svolti dalla struttura competente.

5. La carica di componente del Comitato tecnico è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate, secondo le disposizioni vigenti per il personale regionale.

Art. 11

(Conferenza regionale del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale)

1. L'assessore regionale competente in materia di politiche sociali convoca ogni tre anni la Conferenza regionale del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale, anche con il compito di esaminare le problematiche individuate dalla Consulta in relazione alle attività, ai bisogni e all'identità delle organizzazioni.

2. Alla Conferenza partecipano i legali rappresentanti, o loro delegati, delle organizzazioni presenti nel territorio regionale, iscritte e non iscritte nel registro, i rappresentanti degli enti locali, dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta, i patronati e gli enti di cui all'articolo 15 della l. 266/1991.

Art. 12

(Centro di servizio per il volontariato)

1. La Regione riconosce il ruolo fondamentale del centro di servizio per il volontariato regionale costituito ai sensi dell'articolo 15 della l. 266/1991.

2. Il Comitato di gestione del fondo, istituito con le modalità di cui all'articolo 15 della l. 266/1991, provvede, ogni quinquennio, ad individuare e a rendere pubblici i criteri per l'istituzione dell'unico centro di servizio per il volontariato della Valle d'Aosta.

3. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro, in numero non inferiore al 20 per cento di quelle iscritte al momento della pubblicazione del bando, possono richiedere al Comitato di gestione la costituzione del centro di servizio, con istanza sottoscritta dai legali rappresentanti delle organizzazioni richiedenti, allegando lo statuto e il programma di attività dell'istituendo centro di servizio ed indicando il nominativo di colui che assume la responsabilità amministrativa del centro il quale sottoscrive, congiuntamente agli altri legali rappresentanti delle organizzazioni richiedenti, l'istanza di costituzione.

4. Il Comitato di gestione valuta le istanze ricevute sulla base dei criteri predeterminati nel bando e istituisce con proprio provvedimento il centro di servizio.

5. Il centro di servizio armonizza la propria attività con le indicazioni della programmazione regionale, sulla base di appositi protocolli d'intesa sottoscritti con la Regione.

6. Il centro di servizio è commissariato dal Comitato di gestione qualora sia accertato il venir meno dell'effettivo svolgimento delle attività a favore delle organizzazioni di volontariato, ovvero lo svolgimento di attività in modo difforme dai propri regolamenti o in caso di accertate inadempienze o irregolarità nella gestione.

7. Entro sei mesi dal commissariamento, il Comitato di gestione provvede ad espletare le procedure di cui al comma 2, utili alla costituzione di un nuovo centro di servizio.

8. Il funzionamento del centro di servizio è disciplinato da apposito regolamento interno approvato dagli organi competenti, il cui contenuto deve essere conforme alle indicazioni di cui all'articolo 4.

9. Il centro di servizio redige i bilanci, preventivo e consuntivo, e li trasmette al Comitato di gestione. I proventi derivanti da fonti diverse dal Comitato stesso sono amministrati separatamente.

Art. 13

(Attività relative alle associazioni di promozione sociale. Modificazione della legge regionale 21 aprile 1994, n. 12)

1. La Regione, sulla base di apposita convenzione, dota il centro di servizio di un fondo per lo svolgimento delle attività delle associazioni di promozione sociale.

2. Il centro di servizio predispone annualmente il piano di attività delle associazioni di promozione sociale e lo presenta alla Giunta regionale che lo approva, stabilendo altresì l'ammontare del fondo di cui al comma 1.

3. Dal fondo sono esclusi i contributi erogati alle associazioni ai sensi della legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta).

4. L'articolo 3 della l.r. 12/1994 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Procedure)

1. L'istanza per l'ottenimento del contributo è presentata alla struttura regionale competente in materia di disabilità entro il 28 febbraio dell'anno per il quale il contributo è richiesto.

2. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione ogni altra modalità procedurale relativa alla concessione dei contributi.

3. La deliberazione di cui al comma 2 è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.?.

Art. 14

(Strutture per manifestazioni e attività istituzionali)

1. La Regione, gli enti locali e l'Azienda USL, nel rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità, possono prevedere forme e modi per concedere alle organizzazioni, in uso gratuito, beni, mobili ed immobili, utili allo svolgimento di manifestazioni ed iniziative temporanee promosse dalle organizzazioni medesime.

2. La Regione, gli enti locali e l'Azienda USL possono altresì concedere alle organizzazioni, in uso gratuito, beni, mobili ed immobili, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

Art. 15

(Iniziative di formazione)

1. La Regione favorisce la partecipazione degli aderenti alle organizzazioni iscritte nel registro alle iniziative di formazione, qualificazione e aggiornamento professionali svolte o promosse dalla stessa o da agenzie formative nei settori di diretto intervento delle organizzazioni.

Art. 16

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, la Consulta regionale del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale di cui all'articolo 9 è convocata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Giunta regionale nomina il Comitato tecnico di cui all'articolo 10 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La struttura competente, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 10, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione delle organizzazioni iscritte nel registro regionale del volontariato per verificarne l'effettiva natura ai fini dell'iscrizione, d'ufficio, nella sezione di competenza. Salva l'eventuale diversa collocazione in relazione agli esiti della predetta ricognizione, le organizzazioni già iscritte nel registro non necessitano di nuova iscrizione.

4. In sede di prima applicazione, i criteri per l'istituzione del centro di servizio per il volontariato della Valle d'Aosta, di cui all'articolo 12, sono individuati e pubblicati a cura del Comitato di gestione del fondo, di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17

(Rinvio)

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si applica la normativa statale vigente in materia di organizzazioni di volontariato e di associazionismo di promozione sociale.

Art. 18

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 6 dicembre 1993, n. 83;

b) legge regionale 9 febbraio 1996, n. 5;

c) comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16.

Art. 19

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati in euro 30.000 annui per il triennio 2005/2007, trovano copertura con le risorse disponibili per il 2005/2007 del Fondo regionale per le politiche sociali di cui all'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004).