Legge regionale 9 maggio 1995, n. 15 - Testo vigente

Legge regionale 9 maggio 1995, n. 15

Interventi regionali per investimenti nel settore del trasporto pubblico collettivo di persone.

(B.U. 23 maggio 1995, n. 23).

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Valle d'Aosta, al fine di favorire il rinnovo, il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi di trasporto pubblico collettivo di persone, concede ad enti, aziende o imprese che svolgono tali servizi, contributi per investimenti in conto capitale.

2. I contributi sono destinati:

a) all'acquisto di autobus o di altri mezzi di trasporto collettivo di persone nonché di attrezzature per il trasporto di veicoli a due ruote, anche a trazione elettrica e a interventi per rendere uniforme, a livello regionale, la livrea dei mezzi; (01)

b) all'acquisto, alla costruzione ed all'ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di officine-deposito con le relative attrezzature, di sedi, e all'acquisto di tecnologie di controllo e gestione del servizio.

2 bis. I contributi sono concessi anche ai soggetti la cui costituzione sia promossa dai concessionari di trasporto pubblico con autobus o dai concessionari di linee funiviarie in servizio pubblico per realizzare e gestire sistemi di tariffa unica integrata regionale. (1)

Art. 2

(Risorse disponibili)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'ambiente, territorio e trasporti, formulata dopo aver sentito le locali rappresentanze delle imprese di trasporto pubblico collettivo di persone con autobus e tenuto conto del Piano regionale dei trasporti e del Piano di bacino di traffico, determina, in sede di redazione del bilancio di previsione, le risorse disponibili per i contributi in conto investimenti.

Art. 3

(Ripartizione delle risorse) (2)

Art. 4

(Misura dei contributi)

1. I contributi sono erogati nella misura massima del settantacinque per cento del costo ammissibile a finanziamento secondo le disposizioni della presente legge. (3)

2. Per quanto concerne l'acquisto di autobus la spesa sovvenzionabile non può superare i prezzi di listino dell'Associazione nazionale fra industrie automobilistiche (ANFIA) alla data dell'immatricolazione.

3. Il contributo può essere erogato nella misura massima del novanta per cento dei costo per l'acquisizione di macchine obliteratrici e apparecchiature di controllo dell'utenza nell'ambito di sistemi di tariffa unica integrata regionale. (3)

Art. 5

(Criteri di concessione dei contributi) (4)

Art. 6

(Domande di contributi) (5)

1. La domanda per ottenere i contributi ai sensi della presente legge deve essere presentata alla struttura regionale competente in materia di trasporti, entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. La domanda per i contributi di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), deve essere corredata del piano annuale o pluriennale degli investimenti aziendali, con l'indicazione dei mezzi che si intendono sostituire e di quelli che si intendono acquistare, unitamente al preventivo di costo.

3. La domanda per i contributi di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), deve indicare i motivi che giustificano l'intervento nell'ambito del piano annuale o pluriennale degli investimenti aziendali ed elencare i beni oggetto dell'intervento, le loro caratteristiche funzionali ed il preventivo di costo.

4. Salvo in casi di forza maggiore riconosciuti ed autorizzati dalla Giunta regionale, i beni oggetto di contributo non possono mutare la destinazione o essere alienati per un periodo di:

a) dieci anni per le attrezzature e sette anni per gli autobus (5a);

b) venticinque anni per gli immobili;

c) cinque anni per le attrezzature inerenti la tariffazione unificata.

I beni di cui alla lettera a) devono essere destinati ai servizi di trasporto pubblico locale affidati dalla Regione ai soggetti che hanno ricevuto i contributi.

5. I periodi di cui al comma 4 decorrono dalla data di fatturazione dei beni oggetto di contributo; qualora il soggetto che ha ricevuto il contributo contravvenga a quanto previsto in ordine alla destinazione d'uso o al divieto di alienazione, deve restituire la quota di contributo corrispondente al periodo di mancata utilizzazione dei beni, maggiorata del dieci per cento; in caso di autorizzazione ai sensi del comma 4 la penale del dieci per cento non viene applicata.

6. Non si considera alienazione o cambio di destinazione la cessione di beni al soggetto subentrante nella gestione di linee di trasporto pubblico locale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 1 settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea). In tal caso, il soggetto subentrante assume verso la Regione ed in relazione ai beni oggetto di contributo, i medesimi obblighi facenti capo al soggetto cedente fino al termine del periodo calcolato a partire dalla data di cui al comma 5. Dell'assunzione di tale obbligo occorre fare specifica menzione negli atti di trasferimento della proprietà dei beni.

Art. 7

(Istruttoria ed emanazione degli atti) (6)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla presentazione delle domande, prorogabili di sessanta giorni in caso di particolari esigenze istruttorie, determina le spese di investimento ammissibili a finanziamento, previa istruttoria delle domande di contributo, con particolare riferimento ai seguenti criteri:

a) (6a);

b) precedenza alla sostituzione di beni obsoleti;

e) funzionalità dei beni in rapporto al servizio a cui sono destinati.

2. La liquidazione avviene con provvedimento dirigenziale, su presentazione di regolari fatture, la cui quietanza di pagamento deve essere prodotta entro il termine fissato dal provvedimento stesso.

3. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri contributi e provvidenze regionali per analoghi interventi.

Art. 8

(Obblighi dei concessionari)

1. I contributi per l'acquisto di autobus possono essere erogati solo per gli autobus classificati urbani, suburbani, extraurbani, con caratteristiche funzionali unificate corrispondenti a quelle prescritte dalle leggi vigenti e dai decreti del Ministro dei trasporti. A tali mezzi non possono essere apportate modifiche costruttive e di allestimento in contrasto con le disposizioni ministeriali relative all'unificazione delle caratteristiche funzionali.

2. Devono essere osservate le specifiche prescrizioni relative al sistema unificato grafico e informativo previste dalla l.r. 29/1997. (7)

3. La manutenzione dei mezzi di trasporto degli impianti, delle attrezzature e delle tecnologie deve essere programmata ed effettuata secondo le istruzioni delle ditte costruttrici.

4. Gli atti contrattuali per la fornitura, la vendita e la realizzazione delle opere stipulati dai destinatari dei contributi, le fatture, i certificati di proprietà ed i titoli idonei al trasferimento della medesima devono essere trasmessi in copia all'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti entro i termini da questo stabiliti. Decorsi i termini, i beneficiari decadono dai contributi.

5. Le imprese che non osservano le norme della presente legge e presentano fatture o documentazioni non conformi alla realtà sono escluse dalla concessione dei contributi, salva in ogni caso la revoca dei contributi già concessi e la loro restituzione, senza pregiudizio di sanzioni e pene.

Art. 9

(Contrassegni e controlli)

1. L'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti può disporre l'applicazione di appositi contrassegni su mezzi di trasporto e impianti fissi acquisiti o installati con i contributi regionali di cui alla presente legge.

2. Gli enti, le aziende e le imprese, presso la loro sede, devono tenere a disposizione degli ispettori dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti un registro-inventario con l'elenco di tutti i beni acquisiti con i contributi e un registro delle manutenzioni e dello stato di conservazione dei beni stessi.

3. I documenti di cui al comma 2 sono periodicamente vistati in occasione delle visite di controllo degli ispettori.

Art. 10

(Interventi diretti)

1. La Regione può provvedere direttamente, con le risorse previste dalla presente legge, alla realizzazione di autostazioni, all'installazione di pensiline e paline, nonché all'acquisto o alla locazione di attrezzature e di tecnologie di controllo di rilevante interesse pubblico. L'uso delle suddette tecnologie è disciplinato dalla Giunta regionale.

2. Al fine di assicurare una gestione unitaria delle informazioni sul servizio di trasporto pubblico locale, le aziende sono tenute a comunicare alla struttura regionale competente in materia di trasporti tutti i dati relativi ai servizi svolti (8).

Art. 11

(Cessazione del rapporto concessionale) (9)

1. La cessazione, a qualsiasi titolo, del rapporto di attribuzione o di concessione dei servizi configura modificazione della destinazione d'uso dei beni secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, in ordine alle restituzioni.

2. Nei casi di cui al comma 1 non si dà luogo all'applicazione della penale del dieci per cento.

Art. 12

(Contributi di investimento e contributi di esercizio)

1. Qualora gli enti, le aziende o le imprese esercenti il trasporto abbiano beneficiato di contributi regionali in conto capitale sugli investimenti, nel determinare le competenze in conto esercizio dell'anno occorrerà, secondo le modalità definite dalle leggi regionali sui contributi in conto esercizio, detrarre dal corrispettivo riconosciuto le corrispondenti quote annue di ammortamento di cui gli enti, le aziende o le imprese abbiano già beneficiato.

1bis .Le detrazioni di cui al comma 1 non si applicano qualora il servizio di trasporto pubblico sia svolto sulla base di un contratto di servizio che prevede un corrispettivo chilometrico annuo predeterminato attraverso gara di appalto o procedura negoziata. (10)

2. I finanziamenti regionali relativi alla realizzazione di infrastrutture di uso collettivo pubblico, quali autostazioni, paline e pensiline di sosta, con le relative apparecchiature e strutture similari, e alle apparecchiature di controllo dell'utenza di cui all'art. 4, comma 3, sono concessi a fondo perduto e non danno luogo alle detrazioni di cui al comma 1.

Art. 13

(Infrazioni)

1. Le infrazioni alle disposizioni della presente legge sono soggette alla sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.500.000, fatte salve le altre pene e sanzioni previste dalle leggi vigenti.

2. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni, si applicano le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689(Modifiche al sistema penale).

3. Per la vigilanza e il controllo delle disposizioni contenute nella presente legge, si applicano le norme della l.r. 32/1982, e successive modificazioni.

Art. 14

(Abrogazione di legge)

1. La legge regionale 14 luglio 1982, n. 27(Interventi regionali nel settore dei trasporti pubblici. Contributi relativi al fondo per gli investimenti) è abrogata.

Art. 15

(Norme transitorie)

1. Nel primo anno di applicazione, la Giunta regionale definisce il programma di cui all'art. 2 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e le domande per ottenere i contributi devono essere presentate entro trenta giorni dalla definizione del programma.

2. Per il periodo antecedente l'entrata in vigore della presente legge e in considerazione della necessità di sanare la situazione pregressa, la Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità di spesa previste dalla legge di bilancio, provvede agli opportuni conguagli o revoche dei contributi concessi ai sensi della l.r. 27/1982, sulla base di apposita istruttoria diretta a verificare l'ammissibilità sostanziale dei contributi richiesti ai sensi della stessa legge regionale dalla sua entrata in vigore fino al 31 dicembre 1994.

3. Ai fini della valutazione dell'ammissibilità sostanziale di cui al comma 2 si prescinde dal fatto che le domande siano state presentate fuori termine e dal programma previsto dall'art. 1 della l.r. 27/1982, purché sia verificata l'effettiva realizzazione degli investimenti e la congruità dei costi.

4. Nei casi di sanatoria ai sensi dei commi 2 e 3 i beneficiari dei contributi restano soggetti, riguardo all'obbligo di non modificare la destinazione d'uso e di non alienare a terzi i beni finanziati, ai vincoli previsti dall'art. 8, comma primo, lett. a), della l.r. 27/1982.

Art. 16

(Disposizioni finanziarie)

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in annue lire 1.500.000.000 per gli anni 1995 e 1996 e in lire 2.000.000.000 per l'anno 1997, gravano sugli stanziamenti già iscritti sul capitolo 67870 del bilancio di previsione della Regione per il 1995 e sui corrispondenti capitoli del bilancio pluriennale 1995/1997.

2. A decorrere dall'anno 1998, l'onere annuale sarà approvato con legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Art. 17

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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(01) Lettera modificata dal comma 1 dell'art. 32 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 1.

La lettera a) del comma 2 dell'art. 1 era già stata modificata dal comma 1 dell'art. 33 della L.R. 24 dicembre 2018, n. 12, nel modo seguente:

"a) all'acquisto di autobus o di altri mezzi di trasporto collettivo di persone nonché di attrezzature per il trasporto di veicoli a due ruote, anche a trazione elettrica;"

Nella formulazione originaria, il testo della lettera a) del comma 2 dell'art. 1 recitava:

"a) all'acquisto di autobus o di altri mezzi di trasporto collettivo di persone;".

(1) Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 22 marzo 2000, n. 10.

(2) Articolo abrogato dall'art. 42, comma 2, della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 3 recitava:

"(Ripartizione delle risorse)

1. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i contributi, definisce il programma annuale o pluriennale di investimenti prevedendo la percentuale dei contributi da destinare ogni anno agli investimenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) e b).

2. Non sono finanziabili investimenti non corrispondenti agli indirizzi contenuti nel programma annuale o pluriennale.".

(3) Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 22 marzo 2000, n. 10.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 4 recitava:

"1. I contributi sono erogati nella misura massima del settantacinque per cento della spesa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), ammissibile a finanziamento secondo le norme della presente legge e con riferimento agli standard regionali.".

(4) Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 22 marzo 2000, n. 10.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 5 recitava:

"(Criteri di concessione dei contributi)

1. Nell'esame delle domande di contributo si adottano i seguenti criteri:

a) coerenza con gli indirizzi del programma annuale o pluriennale di investimenti;

b) precedenza, per quanto riguarda l'acquisto di autobus o di altri mezzi di trasporto, alla sostituzione dei mezzi più obsoleti ed al mantenimento del parco macchine aziendale;

c) entità delle precedenti erogazioni di contributi per investimenti e dell'utenza servita;

d) funzionalità dei mezzi in rapporto al servizio a cui sono destinati;

e) rispetto dell'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) e della normativa regionale in favore delle persone aventi difficoltà fisiche, sensoriali e psichiche;

f) dotazione, a bordo dei mezzi di trasporto, di strumenti tecnici idonei alla rilevazione automatica delle percorrenze, delle fermate, del controllo dei passeggeri nonché della funzionalità dei mezzi stessi;

g) dotazione a terra di apparecchiature idonee all'informazione all'utenza, associate ai sistemi di informazione presso le autostazioni;

h) dotazione, nelle centrali operative delle aziende, di apparecchiature di controllo della regolarità dell'esercizio.".

(5) Articolo sostituito dall'art. 5 della L.R. 22 marzo 2000, n. 10.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 6 recitava:

"(Domande di contributi)

1. La domanda per ottenere i contributi ai sensi della presente legge deve essere presentata all'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. La domanda per i contributi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), deve essere corredata:

a) del piano annuale o pluriennale di investimenti aziendale;

b) del prospetto riepilogativo delle percorrenze dei servizi realizzate nell'anno precedente;

c) del prospetto riepilogativo del numero dei mezzi di trasporto, distinti per tipo e anno di prima immatricolazione, necessari per l'espletamento dei servizi di cui alla lettera b), alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

d) del prospetto riepilogativo delle percorrenze previste per l'anno in corso;

e) dell'elenco dei mezzi di trasporto che l'ente, azienda o impresa intende acquistare, distinti per tipo e con preventivo di costo;

f) dell'elenco dei mezzi di trasporto che si intendono sostituire e, in caso di acquisto di mezzi destinati al potenziamento del parco macchine aziendale, una relazione tecnica sull'effettiva esigenza di nuovo materiale in funzione dell'organizzazione dei servizi, dei flussi di traffico e di eventuali nuove linee;

g) della dichiarazione con la quale si assume l'impegno a non destinare i mezzi finanziati con i contributi regionali ad uso diverso dal servizio pubblico e di non alienarli a terzi, prima di dieci anni, fatte salve le specifiche autorizzazioni dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti.

3. La domanda per i contributi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), dev'essere corredata:

a) della relazione tecnico-finanziaria sul programma di investimento che comprovi la necessità, convenienza ed economicità dell'intervento con eventuale evidenziazione dei lavori eseguibili entro l'anno e della relativa spesa;

b) degli elementi atti a stabilire le caratteristiche, i costi e la fattibilità dell'acquisto, dell'intervento di costruzione o ammodernamento di infrastrutture, impianti fissi, officine-deposito, sedi, quali il preliminare di compravendita, la disponibilità dell'area o del fabbricato, lo stato di progettazione, l'importo delle spese, le autorizzazioni edilizie, la compatibilità con gli strumenti urbanistici;

c) per l'acquisto di attrezzature e tecnologie di controllo, dell'elenco dettagliato con le caratteristiche funzionali ed il preventivo di spesa;

d) dell'atto di impegno a non modificare, salvo eventuale autorizzazione dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti, la destinazione d'uso del bene:

1) per la stessa durata prevista per i mezzi a cui si riferiscono, per quanto attiene alle tecnologie di controllo a bordo dei mezzi di trasporto;

2) per dieci anni, per le attrezzature ed impianti di officina, fatte salve eventuali specifiche autorizzazioni dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti;

3) per venticinque anni, per quanto attiene agli impianti fissi, depositi, sedi e infrastrutture.".

(5a) Lettera così sostituita dall'art. 21, comma 1, della L.R. 4 agosto 2006, n.21.

Nella formulazione precedente, sostituita dall'art. 5 della L.R. 22 marzo 2000, n. 10, il testo della lettera a), del comma 4, dell'articolo 6 recitava:

"a) dieci anni per gli autobus e le attrezzature;".

(6) Articolo sostituito dall'art. 6 della L.R. 22 marzo 2000, n. 10.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 7 recitava:

"(Istruttoria ed emanazione degli atti)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'ambiente, territorio e trasporti, entro novanta giorni dalla presentazione delle domande, determina quali spese sono ammissibili e finanziabili previa istruttoria delle domande di contributo con particolare riferimento alla congruità dei prezzi. Tale termine può essere prorogato di sessanta giorni in caso di particolari esigenze istruttorie.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'ambiente, territorio e trasporti, delibera l'erogazione dei singoli contributi e gli importi relativi, in relazione all'avvenuta assunzione degli obblighi contrattuali, o agli obblighi contrattuali maturati, o alla consegna dei mezzi, o alla misura delle obbligazioni maturate risultanti dal contratto di appalto e relativi stati di avanzamento dei lavori o delle forniture, ovvero al trasferimento della proprietà, se trattasi di beni immobili, verificati dal Servizio della comunicazione e trasporti dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'ambiente, territorio e trasporti, può erogare un'anticipazione, nella misura massima del venti per cento del contributo, previa verifica della congruità della documentazione e dell'osservanza delle prescrizioni regionali.

4. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri contributi e provvidenze regionali per analoghi interventi.".

(6a) Lettera abrogata dall'art. 42, comma 2, della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.

La lettera a), del comma 1, dell'articolo 7, come introdotta dall'art. 6 della L.R. 22 marzo 2000, n. 10, recitava:

"a) coerenza con gli indirizzi del programma annuale o pluriennale di investimenti;".

(7) Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 22 marzo 2000, n. 10.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 8 recitava:

"2. Devono essere osservate le specifiche prescrizioni previste, per la colorazione dei veicoli e per il sistema unificato grafico e informativo, dalla legge regionale 15 luglio 1982, n. 32 (Disciplina dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose), e successive modificazioni.".

(8) Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 22 marzo 2000, n. 10.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 10 recitava:

"2. Al fine di assicurare una gestione unitaria delle informazioni sul servizio di trasporto pubblico locale è istituito, presso il Servizio della comunicazione e trasporti dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti, un centro informativo a cui le aziende che svolgono servizi di trasporto pubblico locale devono far pervenire tutti i dati relativi al servizio svolto.".

(9) Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 22 marzo 2000, n. 10.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 11 recitava:

"(Cessazione del rapporto concessionale)

1. In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, del rapporto di attribuzione o di concessione di servizi prima dei termini di scadenza delle stesse, i beneficiari dei contributi sono tenuti a restituire la quota dei contributi corrispondente al periodo di mancata utilizzazione del mezzo o degli impianti fissi rispetto ai periodi per i quali è fatto divieto di alienazione ai sensi dell'articolo 6.".

(10) Comma aggiunto dall'art. 17 della L.R. 17 dicembre 1997, n. 41.