Legge regionale 22 marzo 1989, n. 15 - Testo storico

Legge regionale n. 15 del 22 03 1989

Bollettino ufficiale 28 3 1989 n. 15

Norme per l’installazione degli impianti elettrici ed elettronici.

Art. 1

(Finalitą )

1. La presente legge disciplina la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo degli impianti elettrici ed elettronici negli edifici civili o rurali, al fine di garantire la sicurezza e la stabilitą delle strutture e di evitare qualsiasi pericolo a garanzia della pubblica incolumitą ai sensi della legge 1° marzo 1968, n. 186, recante disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.

Art. 2

(Definizione di edificio e di impianti elettrici ed elettronici)

1. Agli effetti della presente legge č considerato edificio sia un intero fabbricato, sia un insieme di locali, sia un locale isolato.

2. Per impianti elettrici ed elettronici si intendono l’insieme dei circuiti di alimentazione dei corpi illuminanti, degli elettrodomestici e delle apparecchiature ad essi collegati, compresi quelli esterni adiacenti agli edifici, a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’Ente distributore.

3. Gli impianti elettrici ed elettronici di cui al comma precedente sono indicati negli articoli seguenti con le parole " impianto " e " opera ".

Art. 3

(Esclusione)

1. La presente legge non si applica per gli impianti di telesegnalazione, di telecomunicazione, di trazione, per gli ascensori ed i montacarichi e per quanto altro installato negli ambienti di lavoro, disciplinati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante istituzione del servizio sanitario nazionale.

Art. 4

(Progettazione e direzione dei lavori)

1. La progettazione esecutiva e la direzione dei lavori per la costruzione, la modifica e gli ampliamenti degli impianti e delle opere negli edifici civili o rurali devono essere affidate, nei limiti delle proprie competenze, a professionisti iscritti ai rispettivi albi.

2. I progetti di cui al primo comma devono essere conformi alle norme del Comitato Elettrotecnico Italiano e alle direttive CEE.

Art. 5

(Responsabilitą )

1. Il progettista ha la responsabilitą della progettazione di tutte le strutture dell’opera e della sua rispondenza alla normativa generale vigente.

2. Il direttore dei lavori e l’installatore, ciascuno per la parte di propria competenza, hanno la responsabilitą della conformitą dell’opera al progetto e dell’osservanza delle prescrizioni di esecuzione previste dal progetto.

Art. 6

(Deposito dei progetti)

1. I progetti di impianti relativi a nuovi edifici o a ristrutturazioni edilizie o comunque ad opere soggette a concessioni edilizie, devono essere depositati in duplice copia presso l’Ufficio Tecnico Comunale prima dell’inizio dei lavori da parte del committente o del costruttore.

2. I progetti relativi a modifiche, ampliamento o adeguamento alle disposizioni della presente legge di impianti gią esistenti, devono essere depositati in duplice copia presso l’Ufficio Tecnico Comunale contestualmente alla presentazione al Comune della comunicazione di opere interne o della domanda di autorizzazione.

3. Le varianti resesi necessarie durante l’esecuzione dell’opera, preventivamente autorizzate dal direttore dei lavori, devono essere documentate, prima del completamento dell’opera stessa, con il deposito in duplice copia dei relativi elaborati presso l’Ufficio Tecnico Comunale competente.

4. Il deposito dei progetti e delle varianti di cui al primo, secondo e terzo comma č disposto a garanzia della loro esistenza per la verifica di conformitą da effettuarsi al momento del collaudo di cui all’articolo 9.

5. Dell’avvenuto deposito dei progetti č rilasciata ricevuta da parte dell’ufficio Tecnico Comunale ricevente.

Art. 7

(Conservazione dei documenti)

1. Una copia di tutti gli elaborati di cui all’articolo 6, vistata dall’autoritą comunale, deve essere conservata, per tutto il periodo di messa in opera, nel cantiere o comunque nel luogo di realizzazione dell’impianto e deve recare la firma del direttore dei lavori, del costruttore o dell’installatore.

2. Il costruttore o l’installatore č responsabile della regolare tenuta dei documenti.

Art. 8

(Dichiarazione di conformitą )

1. Il direttore dei lavori č tenuto, per tutti gli impianti disciplinati dalla presente legge, a depositare, entro trenta giorni dalla data di ultimazione dell’impianto, presso l’Ufficio Tecnico Comunale, una relazione in duplice copia attestante la conformitą al progetto dell’impianto realizzato, controfirmata dal costruttore o dall’installatore. Detta relazione deve recare in allegato la certificazione di idoneitą dei materiali messi in opera e i processi verbali delle eventuali verifiche elettriche ed elettroniche e delle misurazioni effettuate durante l’esecuzione degli impianti stessi.

Art. 9

(Collaudo delle opere)

1. Tutte le opere e gli impianti disciplinati dalla presente legge che riguardino potenze installate superiori a 3 Kw o edifici di volume superiore a 600 metri cubi fuori terra devono essere sottoposti a collaudo da professionisti, nei limiti delle proprie competenze, iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno 5 anni.

2. La nomina del collaudatore spetta al committente che deve comunicarla all’ufficio Tecnico Comunale entro venti giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

3. Qualora il costruttore esegua l’opera in proprio, la scelta del collaudatore deve essere effettuata tra una terna di nominativi designati da un ordine o collegio professionale della Valle d’Aosta.

4. Il collaudatore non deve aver preso parte alla progettazione, direzione, esecuzione degli impianti e/ o alla fornitura dei materiali.

5. Il certificato di collaudo e la relativa relazione devono essere redatti in triplice copia e contenere gli eventuali accertamenti eseguiti dall’Ufficio Tecnico Comunale sulla documentazione di cui agli articoli 6 e 7 e l’accertamento del collaudatore stesso sulla idoneitą dell’impianto ad essere messo in funzione.

6. Le tre copie del certificato di collaudo e della relazione devono essere trasmesse all’Ufficio Tecnico Comunale, il quale provvede a restituirne due copie con l’attestazione dell’avvenuto deposito.

Art. 10

(Sanzioni)

1. La vigilanza sull’applicazione delle norme della presente legge č esercitata dal Sindaco del Comune nel cui territorio le opere sono realizzate.

2. Il Sindaco non rilascia il certificato di abitabilitą in caso di mancata presentazione della "dichiarazione di conformitą" e del "verbale di collaudo", qualora necessario, di cui agli articoli 8 e 9.

3. In caso di mancata osservanza delle norme di cui alla presente legge il Sindaco dispone, con ordinanza adeguatamente motivata e notificata a mezzo messo comunale, al committente e al direttore dei lavori, la sospensione dei lavori che non possono comunque essere ripresi prima dell’adeguamento alle disposizioni previste.

Art. 11

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1990.

2. Restano esclusi dall’applicazione della presente legge le opere e gli impianti ivi contemplati, per i quali sia stata richiesta o rilasciata concessione edilizia dai competenti organi comunali prima del 1° gennaio 1990.

La presente legge sarą pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.