Legge regionale 22 aprile 1986, n. 15 - Testo storico

Legge regionale n. 15 del 22 04 1986

Bollettino ufficiale 19 05 1986 n. 5, 1° S.S. al n. 11 del 12 05 1986

Trasferimenti finanziari della Regione ai Comuni della Valle d'Aosta a garanzia di un adeguato livello di spesa corrente pro capite, per l'esercizio delle funzioni di competenza.

Art. 1

(Finalità della legge)

1. La presente legge disciplina, per il triennio 1986- 88, le modalità di determinazione e di erogazione dei trasferimenti finanziari della Regione ai Comuni della Valle d'Aosta, al fine di garantire a ciascuno di questi un livello di spesa corrente pro capite, per l'esercizio delle funzioni di competenza, congruo in relazione alle specifiche caratteristiche demografiche, territoriali ed economico - urbanistiche.

Art. 2

(Determinazione dei trasferimenti finanziari)

1. I trasferimenti finanziari di cui all'articolo 1 sono determinati, per ciascun comune, come differenza tra la " spesa di riferimento " di cui all'articolo 3 e le " altre entrate " di cui all'articolo 4, intendendosi queste ultime come entrate correnti provenienti da fonti di finanziamento diverse da quella disciplinata dalla presente legge.

2. I trasferimenti di cui al primo comma non potranno essere, in termini nominali, inferiori ovvero superiori del doppio rispetto a quelli assegnati nell'anno precedente ai sensi della presente legge.

Art. 3

(Determinazione della " spesa di riferimento ")

1. La " spesa di riferimento ", arrotondata al milione di lire, è determinata applicando, per ciascun comune, alla spesa corrente, di cui all'articolo 5, di tutti i comuni consolidata su base regionale un valore percentuale da ottenersi ponderando al 70 percento il valore indicato per ogni comune nella tabella allegata alla presente legge e al 30 percento l'incidenza percentuale della spesa di ogni comune - considerata al netto degli interessi passivi per indebitamenti patrimoniali - sulla spesa corrente consolidata desumibile dai conti consuntivi comunali relativi al penultimo anno precedente quello di assegnazione dei trasferimenti disciplinati dalla presente legge.

Art. 4

(Determinazione delle " altre entrate ")

1. Le " altre entrate ", arrotondate al milione di lire, sono determinate applicando, per ciascun comune, alle " altre entrate " correnti, di cui all'articolo 5, di tutti i comuni consolidate su base regionale, un valore percentuale corrispondete all'incidenza percentuale delle " altre entrate " correnti di ogni comune - considerate al netto di una somma equivalente agli interessi passivi per indebitamenti patrimoniali - sulle " altre entrate " correnti consolidate desumibile dai conti consuntivi comunali relativi al penultimo anno precedente quello di assegnazione dei trasferimenti disciplinati dalla presente legge.

Art. 5

(Determinazione della " spesa di riferimento " e delle " altre entrate " consolidate)

1. La " spesa di riferimento " e le " altre entrate " correnti di tutti i comuni, consolidate su base regionale, previste per l'anno di assegnazione dei trasferimenti, a cui applicare rispettivamente le percentuali di cui agli articoli 3 e 4, sono fissate annualmente con la legge finanziaria di cui all'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, sulla base dei corrispondenti valori desumibili dai bilanci di previsione dei comuni relativi all'anno precedente quello di assegnazione dei trasferimenti disciplinati dalla presente legge e tenendo conto del tasso di inflazione programmato a livello nazionale nonché dell'evoluzione delle entrate regionali di parte corrente.

Art. 6

(Ammontare complessivo dei trasferimenti finanziari)

1. L'ammontare complessivo dei trasferimenti finanziari correnti disciplinati dalla presente legge è determinato annualmente sulla base di calcoli effettuati, con le modalità indicate nei precedenti articoli, dal settore contabilità e rapporti finanziari con le comunità montane del Servizio rapporti con gli enti locali, gestione segretari comunali e affari di culto.

2. L'onere corrispondente ai trasferimenti finanziari di cui al primo comma è, per gli anni 1987 e 1988, determinato annualmente con la legge finanziaria di cui all'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 7

(Impegno e liquidazione dei trasferimenti finanziari)

1. La Giunta regionale, entro un mese dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio annuale di previsione della Regione, determina con le modalità indicate nei precedenti articoli, le somme da trasferire a favore di ciascun comune ed impegna la relativa spesa.

2. La liquidazione a favore dei comuni delle somme di cui al primo comma è disposta:

a) nella misura del 40 percento, dalla Giunta regionale con lo stesso atto amministrativo di determinazione e impegno della spesa;

b) nella misura del 40 percento, dal Presidente della Giunta regionale ad avvenuta trasmissione alla Regione, da parte della Giunta comunale, della relazione previsionale e programmatica di cui al decreto - legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 1983, n. 131, redatta con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, e ad avvenuta approvazione, da parte della Commissione Regionale di Controllo, del bilancio di previsione del Comune;

c) nella misura del 20 percento, dal Presidente della Giunta regionale ad avvenuta trasmissione alla Commissione Regionale di Controllo, da parte del Comune, del conto consuntivo, relativo all'anno precedente quello a cui si riferisce la liquidazione dei trasferimenti.

Art. 8

(Norme transitorie)

1. Per l'applicazione, relativamente all'anno 1986, del secondo comma dell'articolo 2, si fa riferimento alle somme, arrotondate al milione di lire, assegnate ai Comuni con legge regionale 21 maggio 1985, n. 34.

2. La " spesa di riferimento ", di cui all'articolo 5, di tutti i comuni consolidata su base regionale è prevista per l'anno 1986 in 67.375 milioni di lire.

3. Le " altre entrate ", di cui all'articolo 5, di tutti i comuni consolidate su base regionale sono previste per l'anno 1986 in 59.907 milioni di lire.

4. L'ammontare complessivo dei trasferimenti finanziari correnti disciplinati dalla presente legge, di cui all'articolo 6, è determinato per l'anno 1986 in 11.420 milioni di lire.

5. L'atto amministrativo di cui al primo comma dell'articolo 7 è assunto dalla Giunta regionale, per l'anno 1986, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

(Stanziamento della spesa)

1. L'onere complessivo di 11.420 milioni di lire relativo all'anno 1986 e i corrispondenti oneri per gli anni 1987 e 1988 graveranno sul capitolo 22700 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1986 - la cui descrizione è così sostituita: " Trasferimenti finanziari correnti ai Comuni a garanzia di un adeguato livello di spesa corrente pro capite per l'esercizio delle funzioni di competenza " - e sul corrispondente capitolo di bilancio per gli anni successivi.

2. Alla copertura dell'onere di cui al primo comma si provvede, per l'anno 1986, mediante riduzione di pari importo del capitolo 50100 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti) " - Allegato n. 8: interventi a carattere generale - del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1986.

Art. 10

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1986 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50100 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti) L. 11.420.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 22700 la cui denominazione viene così sostituita: " Trasferimenti finanziari correnti ai Comuni a garanzia di un adeguato livello di spesa corrente pro capite per l'esercizio delle funzioni di competenza " ( LR 22 aprile 1986, n. 15) L. 11.420.000.000

Art. 11

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Allegato alla legge regionale 22 aprile 1986, n. 15. " Valori comunali da ponderare al 70 percento - art. 3 ".

ATTO ALLEGATO

1 Allein 0,29

2 Antey - Saint - André 0,68

3 Aosta 32,75

4 Arnad 0,96

5 Arvier 0,62

6 Avise 0,48

7 Ayas 1,98

8 Aymavilles 1,06

9 Bard 0,13

10 Bionaz 0,43

11 Brissogne 0,48

12 Brusson 1,27

13 Challand - Saint - Anselme 0,77

14 Challand - Saint - Victor 0,55

15 Chambave 0,56

16 Chamois 0,25

17 Champdepraz 0,51

18 Champorcher 0,68

19 Charvensod 1,18

20 Châtillon 3,02

21 Cogne 2,11

22 Courmayeur 3,34

23 Donnas 1,37

24 Doues 0,40

25 Emarèse 0,28

26 Etroubles 0,62

27 Fénis 0,93

28 Fontainemore 0,53

29 Gaby 0,58

30 Gignod 0,85

31 Gressan 1,57

32 Gressoney - La - Trinité 0,53

33 Gressoney - Saint - Jean 1,14

34 Hône 0,78

35 Introd 0,48

36 Issime 0,49

37 Issogne 0,83

38 Jovençan 0,30

39 La Magdeleine 0,20

40 La Salle 1,40

41 La Thuile 1,21

42 Lillianes 0,46

43 Montjovet 0,81

44 Morgex 1,83

45 Nus 1,44

46 Ollomont 0,21

47 Oyace 0,23

48 Perloz 0,37

49 Pollein 0,72

50 Pontboset 0,29

51 Pontey 0,32

52 Pont - Saint - Martin 2,43

53 Pré - Saint - Didier 1,12

54 Quart 1,65

55 Rhêmes - Notre - Dame 0,21

56 Rhêmes - Saint - Georges 0,30

57 Roisan 0,41

58 Saint - Christophe 1,54

59 Saint - Denis 0,35

60 Saint - Marcel 0,73

61 Saint - Nicolas 0,39

62 Saint - Oyen 0,24

63 Saint - Pierre 1,48

64 Saint - Rhémy 0,70

65 Saint - Vincent 3,24

66 Sarre 1,75

67 Torgnon 0,77

68 Valgrisenche 0,38

69 Valpelline 0,53

70 Valsavarenche 0,44

71 Valtournenche 2,78

72 Verrayes 0.90

73 Verrès 1,64

74 Villeneuve 0,75

Totale 100,00