Legge regionale 19 aprile 1985, n. 15 - Testo storico

Legge regionale n. 15 del 19 04 1985

Bollettino ufficiale 29 4 1985 n. 6

Consulta regionale per la condizione femminile. Finanziamento del programma di attività e modificazioni alla Legge regionale 23 giugno 1983, n. 65.

Art. 1

Per il finanziamento del programma di attività, predisposto per l’anno 1985, dalla Consulta regionale per la condizione femminile, è approvata, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 23 giugno 1983, n. 65, la spesa di L. 45.000.000.

Art. 2

Il terzo alinea del primo comma dell’articolo 3 della legge regionale 23 giugno 1983, n. 65, è sostituito dal seguente: "delle commissioni o movimenti femminili delle organizzazioni dei lavoratori autonomi più rappresentative a livello regionale fino ad un massimo di sei rappresentanti effettivi e sei supplenti, in modo che sia garantita la rappresentanza dei vari settori economici (agricoltura, artigianato, industria, commercio, turismo, libere professioni)".

Il quinto comma dell’articolo 3 è sostituito dal seguente: "Le domande delle associazioni, gruppi o movimenti sono presentate all’Ufficio di Presidenza del Consiglio che le trasmette alla Consulta perché accerti l’esistenza dei requisiti richiesti".

Art. 3

L’articolo 4 è sostituito dal seguente:

" Articolo 4

Un’associazione, gruppo o movimento cessa di far parte della Consulta se perde i requisiti di cui al precedente articolo 3.

Se per tre volte consecutive, senza giustificazione e senza farsi sostituire dalla supplente la rappresentante effettiva di una associazione non partecipa alle sedute, decade da membro della Consulta. L’associazione ha diritto di nominare una nuova rappresentante entro trenta giorni dalla comunicazione con cui si richiede la nuova designazione. Se non provvede entro tale termine l’associazione perde il diritto di far parte della Consulta ".

Art. 4

L’onere di cui alla presente legge ammontante a lire 45.000.000 graverà sul capitolo 47360, di nuova istituzione, del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1985.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede mediante aumento di pari importo delle entrate derivanti dai prevedibili maggiori proventi della Casa da gioco di Saint-Vincent, che saranno iscritti sul capitolo 00300 del bilancio della Regione per lo stesso anno.

Art. 5

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1985 sono apportate le seguenti variazioni

in aumento:

Parte entrata

cap. 00300 " Tassa di concessione della Casa da gioco di Saint-Vincent " L. 45.000.000

Parte spesa

Settore 4: Promozione sociale

Programma 2.2.4.10.: Attività culturali - Promozione culturale, sportiva e sociale.

cap. 47360 (di nuova istituzione)

" Spese per lo svolgimento del programma annuale di attività della Consulta regionale per la condizione femminile LR 23/6/1983, n. 65 " L. 45.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.