Legge regionale 24 aprile 1980, n. 15 - Testo storico

Legge regionale n. 15 del 24 04 1980

Bollettino ufficiale 20 5 1980 n. 4

Revisione per l’anno 1979 delle aliquote di cui all’articolo 2, lettera B), della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27.

Art. 1

Le aliquote di cui alla lettera b) dell’articolo 2 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27, da applicare per l’anno 1979, sono stabilite fino ad un massimo di:

- L. 234 per autobus/ Km. per tutte le linee o tratti di linea svolgentisi in territorio regionale i cui capilinea siano a quota inferiore a mt. 800;

- L. 430 per autobus/ Km. per tutte le linee o tratti di linea svolgentisi in territorio regionale con almeno un capolinea situato a quota superiore a mt. 800, purché posto nel territorio della Regione Valle d’Aosta, con esclusione di linee che hanno percorso esclusivamente corrente sulla direttrice Torino - Aosta - Courmayeur.

Art. 2

La Giunta regionale adotta i provvedimenti previsti dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.