Legge regionale 28 febbraio 1977, n. 15 - Testo storico

Legge regionale n. 15 del 28 02 1977

Bollettino ufficiale 7 3 1977 n. 3

Approvazione del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta per l’anno finanziario 1977.

Art. 1

È approvato, in conformità al progetto votato dal Consiglio Regionale nella adunanza del 28 gennaio 1977, (provvedimento n. 45), nei singoli stanziamenti e nel suo complesso, il bilancio di previsione della Regione Autonoma della Valle di Aosta per l’anno finanziario 1977 che prevede, nel complesso ed in pareggio, l’ammontare di Lire novantaquattromiliardiottocentonovantamilioni per i capitoli dello stato di previsione della ENTRATA (Allegato A) e l’ammontare di Lire novantaquattromiliardiottocentonovantamilioni per i capitoli dello stato di previsione della SPESA (Allegato B), secondo le risultanze riassuntive e finali del prospetto riepilogativo del bilancio (Allegato C).

Art. 2

Sono autorizzati, per quanto di competenza della Regione, per l’anno finanziario 1977, à sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1065, l’accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate per tributi e quote di tributi previsti nello stato di previsione dell’ENTRATA del bilancio e di spettanza della Regione e degli Enti ed Uffici soppressi, i cui servizi sono stati trasferiti all’Amministrazione Regionale à sensi di legge.

Art. 3

L’approvazione, l’impegno e l’erogazione delle spese non a calcolo e delle spese per la gestione dei servizi regionali saranno deliberati, à sensi di legge e di regolamento, dalla Giunta Regionale nei limiti complessivi di spesa annua degli appositi stanziamenti del bilancio.

Art. 4

I prelievi di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine (capitolo 2145) e la iscrizione delle somme stesse ai competenti capitoli di spesa recanti stanziamenti insufficienti saranno approvati con provvedimenti della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore alle Finanze.

È all’uopo approvato il seguente elenco allegato D annesso alla presente legge:

Elenco allegato D: Spese obbligatorie e di ordine iscritte nello stato di previsione della SPESA del bilancio per l’anno finanziario 1977, ad integrazione delle quali è autorizzato il prelievo di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine con provvedimenti della Giunta Regionale.

Art. 5

I prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo 2160) e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio saranno approvati con provvedimenti della Giunta da convalidare con legge regionale.

Art. 6

Sono autorizzate, per l’anno finanziario 1977, sul capitolo 2175 della parte SPESA del bilancio, le spese per complessive Lire cinquemiliarditrecentocinquemilioni di cui all’Allegato E annesso alla presente legge e, sul capitolo 2745 della parte SPESA del bilancio, le spese per complessive Lire duemiliardiottocentoottantaquattromilioni di cui all’Allegato F annesso alla presente legge; i prelievi di somme da tale capitoli di spesa saranno autorizzati con provvedimenti legislativi regionali.

Art. 7

L’Assessore regionale alle Finanze è autorizzato ad ordinare, con ordini di pagamento scritti e motivati ed entro i limiti di spesa degli appositi stanziamenti del bilancio, il pagamento delle spese concernenti i salari spettanti al personale giornaliero, agli operai e manovali provvisori addetti ai cantieri di lavoro gestiti dalla Regione o addetti a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, di stabili e di monumenti, delle spese per assegni e salari al personale a paga oraria o giornaliera addetto ai vari servizi regionali e ai cantieri scuola di rimboschimento, nonché il pagamento delle spese, anche non ricorrenti, preventivamente deliberate dal Consiglio o dalla Giunta con la espressa autorizzazione alla liquidazione mediante emissione di ordini di pagamento.

Art. 8

È autorizzata, per l’anno finanziario 1977, sul capitolo 2685 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire ventimilioni per la concessione dei contributi previsti dall’articolo 8 della legge primo giugno 1971, n. 291, spesa da approvare e liquidare con deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 9

Sono autorizzate, per l’anno finanziario 1977, sul capitolo 3430 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire trentamilioni per le finalità previste dalla legge regionale 11 agosto 1976, n. 34, concernente provvedimenti in materia di pesca e, sul capitolo 3535, la spesa di Lire ventitremilioni per le finalità previste dalla legge regionale 23 maggio 1973, n. 28, modificata con legge regionale 10 dicembre 1974, n. 47, concernente interventi per la protezione della selvaggina e per l’esercizio della caccia, spese da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 10

È autorizzata, per l’anno finanziario 1977, sul capitolo 3880 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire ottocentomilioni per la concessione di sussidi e per interventi regionali nelle spese per la costruzione ed il riattamento di strade poderali e vicinali, secondo le norme e modalità stabilite con legge regionale 14 agosto 1962, n. 17, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 11

È autorizzata, per l’anno finanziario 1977, sul capitolo 3925 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire quattrocentomilioni per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 50 in data 7 aprile 1955, n. 167 in data 18 dicembre 1959, n. 115 in data 13 luglio 1962 e n. 192 in data 30 dicembre 1966, concernenti provvidenze intese a favorire lo sviluppo dell’attrezzatura agricola locale, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 12

È autorizzata, per l’anno finanziario 1977, sul capitolo 3955 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire un miliardotrecentomilioni per la concessione di contributi e sussidi per la costruzione, la sistemazione e la riparazione di canali di irrigazione e di opere e di impianti irrigui, secondo le norme e modalità stabilite con i provvedimenti consiliari n. 45 in data 7 aprile 1955 e n. 114 in data 15 giugno 1963, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 13

È autorizzata, per l’anno finanziario 1977, sul capitolo 4000 della parte SPESA del bilancio, la spesa di lire seicentomilioni e sul capitolo 4060 la spesa di lire ottocentomilioni per provvedimenti concernenti rimboschimenti, sistemazione di terreni franosi, viabilità montana, arginature e correzioni torrenti, paravalanghe e per l’esecuzione di opere pubbliche nei comprensori di bonifica montana, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 14

È autorizzata, per l’anno finanziario 1977, sul capitolo 4015 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire dieci milioni per le finalità previste dalla legge regionale 28 settembre 1951, n. 3, concernente provvedimenti per promuovere la silvicoltura, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 15

È autorizzata, per l’anno finanziario 1977, sui capitoli 4103, 4112, 4118, 4121 e 4137 della parte SPESA del bilancio, la complessiva spesa di Lire centoquarantacinquemilioni settecento cinquantamila, ripartita come dai singoli stanziamenti dei citati capitoli di bilancio, per le finalità previste dai rispettivi richiamati articoli delle leggi statali 2 giugno 1961, n. 454, 23 maggio 1964, n. 404, 27 ottobre 1966, n. 910, sull’attuazione dei Piani quinquennali di sviluppo dell’agricoltura e della zootecnia, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 16

È autorizzata per l’anno 1977, sui capitoli 4180, 4182, 4183, 4184, 4186, 4190, 4192, 4193, 4194 e 4196 della parte Spesa del bilancio, la complessiva spesa di lire duecentoottantamilionicentoottantatremila, ripartita come dai singoli stanziamenti dei citati capitoli di bilancio, per l’attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee nn. 72/ 159 CEE; 72/ 160 CEE e 72/ 161 CEE del 7 aprile 1972, per la riforma dell’agricoltura ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153, e della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 55, spesa da approvare e liquidare con provvedimenti della Giunta regionale.

Art. 17

È autorizzata, per l’anno finanziario 1977, sul capitolo 4410 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire quattrocentomilioni per sussidi ad opere di miglioramento fondiario e per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 47 in data 7 aprile 1955, n. 115 in data 15 giugno 1963 e successive modificazioni, concernenti provvedimenti a favore dell’edilizia rurale, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 18

Sono autorizzate, per l’anno finanziario 1977, sul capitolo 4765 della parte SPESA del bilancio, la spesa di lire settanta milioni e sul capitolo 4890 la spesa di lire ottocentosettantamilioni per contributi e sussidi da concedere per le finalità previste dalle leggi vigenti e dai provvedimenti consiliari n. 65 in data 3 agosto 1951, n. 79 in data 5 maggio 1955, n. 72 in data 29 maggio 1957, n. 155 in data 22 dicembre 1961, n. 98 in data 21 aprile 1967, n. 155 in data 24 giugno 1967, n. 347 in data 13 dicembre 1967, n. 175 in data 2 aprile 1973 e n. 8 in data 9 gennaio 1975 concernenti provvedimenti a favore delle piccole e medie industrie, delle imprese artigiane e commerciali.

Art. 19

È autorizzata, per l’anno finanziario 1977, sul capitolo 4820 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire cinquantamilioni per le finalità previste dalla legge regionale 9 maggio 1963, n. 12, concernente la istituzione dell’Ente Valdostano per l’Artigianato Tipico, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 20

Sono autorizzate, per l’anno finanziario 1977, sul capitolo 5075 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire quattrocentomilioni, sul cap. 5120 la spesa di Lire cinquantamilioni, sul cap. 5585 la spesa di Lire ottocentomilioni, sul capitolo 5600 la spesa di Lire centocinquantamilioni e sul capitolo 5615 la spesa di Lire duecentocinquantamilioni per la manutenzione delle strade regionali, comunali e consorziali, per la costruzione, il ripristino e la manutenzione straordinaria di opere stradali di interesse regionale, nonché di opere danneggiate da frane, alluvioni e da altre calamità e per la loro prevenzione, spese da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 21

È autorizzata, per l’anno finanziario 1977, sul capitolo 7830 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire quarantacinquemilioni per la vaccinazione obbligatoria del bestiame ai fini profilattici e per il funzionamento del posto di controllo sanitario di Pont-St-Martin, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 22

Sono autorizzate, per l’anno finanziario 1977, la spesa di Lire trentaduemilionisettecentoquarantacinquemila sul capitolo 8095 della parte SPESA del bilancio e la spesa di Lire settantamilioni sul capitolo 8110 concernenti, rispettivamente, il contributo annuo ordinario dovuto al Consorzio Antitubercolare della Valle d’Aosta e contributi straordinari da concedere per spese di assistenza di tubercolotici poveri, spese da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale à sensi delle leggi vigenti e del provvedimento consiliare n. 170 in data 18 dicembre 1959 e successive modificazioni.

Art. 23

Sono autorizzate, per l’anno finanziario 1977, sui capitoli 8390 e 8405 della parte SPESA del bilancio, rispettivamente, la spesa di Lire trecentodiecimilioni per spese e contributi concernenti l’assistenza ed il ricovero di minori e di malati poveri in Istituti ed in luoghi di cura e la spesa di Lire centomilioni per assistenza climatica alla infanzia, spese da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 24

È autorizzata, per l’anno finanziario 1977, sul capitolo 9835 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire sessantamilioni per le finalità previste dalle leggi regionali 10 gennaio 1961, n. 2 e 9 maggio 1963, n. 11, recanti provvidenze per l’incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine), spesa da approvare e liquidare secondo le modalità ed i criteri previsti dalle precitate leggi regionali.

Art. 25

È autorizzata, per l’anno finanziario 1977, sul capitolo 9780 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire ventimilioni per impianti attrezzature per l’aeroporto regionale di Aosta e per la relativa stazione climatologica, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 26

È approvato il seguente riepilogo da cui risulta il complesso delle entrate e delle spese del bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d’Aosta per l’anno finanziario 1977, come da Allegati A, B e C annessi alla presente legge:

TABELLA RISTRUTTURATA

Riepilogo delle Entrate e delle Spese

Entrate

Avanzo di Amministrazione, L. 7.900.000.000.

Titolo I

Entrate tributarie, totale L. 43.634.705.000.

Titolo II

Entrate extratributarie, totale L. 41.341.295.000.

Totale dei titoli I e II, entrata L. 84.976.000.000

Titolo III

Alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti totale L. 14.000.000

Titolo IV

Accensioni di prestiti, totale L. 2.000.000.000

Totale complessivo delle entrate, L. 94.890.000.000

Spese

Titolo I

Spese correnti per la Presidenza del consiglio regionale e gli assessorati: //

Presidenza Consiglio regionale, L. 504.300.000; //

Finanze, L. 35.667.487.460; //

Agricoltura e foreste, L. 1.895.500.000; //

Industria e Commercio, L. 1.704.500.000; //

Lavori Pubblici, L. 1.206.400.000; //

Pubblica Istruzione, L. 16.485.800.000; //

Sanità e assistenza, L. 5.512.220.000; //

Turismo, antichità e belle arti, L. 2.689.550.000.

Titolo II

Spese in conto capitale per la Presidenza del Consiglio regionale e gli assessorati: //

Presidenza Consiglio regionale, L. 6.000.000; //

Finanze, L. 8.191.156.725; //

Agricoltura e foreste, L. 7.642.933.000; //

Industria e Commercio, L. 1.023.000.000; //

Lavori Pubblici, L. 9.214.217.000; //

Pubblica Istruzione, L. 345.000.000; //

Sanità e assistenza, L. 390.000.000; //

Turismo, antichità e belle arti, L. 2.125.000.000; //

Totale delle spese per la Presidenza del Consiglio regionale e gli assessorati: //

Presidenza Consiglio regionale, L. 510.300.000; //

Finanze, L. 43.858.644.185; //

Agricoltura e foreste, L. 9.538.433.000; //

Industria e Commercio, L. 2.727.500.000; //

Lavori Pubblici, L. 10.420.617.000; //

Pubblica Istruzione, L. 16.830.800.000; //

Sanità e assistenza, L. 5.902.220.000; //

Turismo, antichità e belle arti, L. 4.814.550.000.

Totali: //

Titolo I

, spese correnti, L. 65.665.757.460; //

Titolo II

, spese in conto capitale, L. 28.937.306.725; //

Totale spese correnti e spese in conto capitale, L. 94.603.064.185.

Titolo III

, spese per rimborso di prestiti, L. 286.935.815.

Totale complessivo delle spese, L. 94.890.000.000.

Riassunto generale

ENTRATE, L. 94.890.000.000.

SPESE, L. 94.890.000.000.

Art. 27

La presente legge è dichiarata urgente à sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Allegato A: Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 1977

Allegato B: Stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 1977

Allegato D: Spese obbligatorie e di ordine iscritte nello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 1977, ad integrazione delle quali è autorizzato il prelievo di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine, con provvedimenti della Giunta regionale

Allegato E: Elenco dimostrativo della destinazione del fondo speciale per oneri (spese correnti) derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento

Allegato F: Elenco dimostrativo della destinazione del fondo speciale per oneri (spese in conto capitale) derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento

Allegato G: Dimostrazione dell’avanzo di amministrazione applicato al bilancio preventivo per l’anno finanziario 1977

Allegato H: Prospetto dimostrativo delle spese in conto capitale cui è destinato lo avanzo di amministrazione iscritto nel bilancio preventivo per l’anno finanziario 1977

Allegato I: Elenco delle garanzie fideiussorie prestate dalla Regione autonoma Valle d’Aosta in forza di disposizioni legislative

Allegato C alla legge regionale 28 febbraio 1977, n. 15. Prospetto riassuntivo delle entrate e delle spese per l’esercizio 1977.

ATTO ALLEGATO

TABELLA RISTRUTTURATA

Il prospetto riassuntivo non viene riprodotto perché uguale a quello riportato all’articolo 26 della legge.

Bilancio economico per l’esercizio 1977.

Entrate

Disponibilità di Bilancio a copertura di spese correnti, L. 63.274.850.000.

Spese

Spese correnti, totale L. 65.665.757.460.

Spese in conto capitale aventi natura di spese ricorrenti in quanto finanziati in via continuativa (Cap. 2445 - 2460 - 2490 - 2505 - 2655 e cap. 2745 per L. 40.000.000), totale L. 1.306.156.725.

Rimborso di prestiti, L. 286.935.815.

Totale complessivo della spesa L. 67.258.850.000

Disavanzo Economico, L. 3.984.000.000.