Legge regionale 15 maggio 1974, n. 15 - Testo storico

Legge regionale n. 15 del 15 05 1974

Bollettino ufficiale 18 6 1974 n. 4

Modificazione della legge regionale 31 agosto 1972, n. 26, sulla nuova tabella di sviluppo della carriera economica a ruolo aperto per il personale addetto ai servizi forestali regionali.

Art. 1

L’articolo 4 della legge regionale 31 agosto 1972, n. 26, è abrogato e sostituito dal seguente:

" Sono estese, in quanto applicabili, al personale addetto ai servizi forestali regionali le norme di cui agli articoli 7 della legge regionale 30 giugno 1972, n. 13, e 11 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 6.

Agli effetti dell’applicazione del comma precedente al personale statale transitato nei ruoli regionali ai sensi dell’articolo 53 della legge regionale 11 marzo 1968, n. 6, e della legge regionale 31 agosto 1972, n. 25, sono presi in considerazione, oltre ai servizi resi in posti di ruolo presso il Corpo Forestale Valdostano, anche quelli resi in posti di ruolo presso il Corpo Forestale dello Stato.

Nel caso di inquadramento nei ruoli regionali avvenuto successivamente al 30 giugno 1970, la valutazione dell’anzianità posseduta nella qualifica di provenienza avrà decorrenza dalla data dell’inquadramento ".

Art. 2

La spesa annua derivante a carico della Regione dall’applicazione della presente legge, prevista in complessive lire 5.000.000, graverà sul capitolo 302 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1974 e sui corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.

La spesa derivante dall’applicazione della presente legge per conguaglio assegni e contributi previdenziali e assicurativi, per il periodo dal 1° luglio 1970 al 31 dicembre 1973, prevista in complessive Lire 15.000.000, sarà imputata al capitolo di spesa 59 del bilancio preventivo della Regione per l’esercizio 1974.

Al finanziamento della spesa complessiva di lire 20 milioni, prevista per l’anno 1974, si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione della Parte ENTRATA e della Parte SPESA del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1974:

variazione in aumento della Parte ENTRATA:

- lo stanziamento del capitolo 16 (Proventi della Casa da Gioco di St. Vincent è aumentato di lire 20.000.000)

variazioni in aumento della Parte SPESA:

Cap. 59 - Spese per conguaglio stipendi, premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali e assicurativi riflessi dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale L. 15.000.000

Cap. 302 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi forestali L. 5.000.000

TOTALE L. 20.000.000

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.