Legge regionale 25 luglio 1972, n. 15 - Testo storico

Legge regionale n. 15 del 25 07 1972

Bollettino ufficiale 31 7 1972 n. 8

APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELLA REGIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO PRIMO GENNAIO 1966 - 31 DICEMBRE 1966.

Art. 1

(APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO - SITUAZIONI: DI CASSA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE)

Il conto consuntivo della Regione Autonoma della Valle d’Aosta per l’esercizio finanziario primo gennaio 1966 - 31 dicembre 1966, revisionato dal Collegio dei Revisori dei Conti, è approvato nelle singole risultanze e nelle risultanze riassuntive finali del presente articolo e degli articoli successivi:

TABELLA RISTRUTTURATA

SITUAZIONE DI CASSA.

Fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio 1965: L. 3.382.587.471.

Riscossioni nell’esercizio 1966: L. 10.633.697.815.

Totale delle riscossioni: L. 14.016.285.286. Pagamenti nell’esercizio 1966: L. 13.418.086.943. Fondo di cassa al 31 dicembre 1966: L. 598.198.343.

SITUAZIONE FINANZIARIA.

Fondo di cassa al 31 dicembre 1966: L. 598.198.343. Residui attivi al 31 dicembre 1966: L. 6.562.024.336.

Totale dell’attivo al 31 dicembre 1966: L. 7.160.222.679. Residui passivi al 31 dicembre 1966: L. 7.256.738.210.

Disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1966: L. 96.515.531.

SITUAZIONE PATRIMONIALE.

Passivo netto di inventario al 31 dicembre 1965: L. 1.640.985.732. Variazioni attive nell’esercizio 1966: //

in aumento dell’attivo: L. 5.268.441.380; //

in diminuzione del passivo: L. 2.811.365.290. Totale delle variazioni attive: L. 8.079.806.670. Totale dell’attivo: L. 6.438.820.938. Variazioni passive nell’esercizio 1966: //

in diminuzione dell’attivo: L. 4.179.716.765; //

in aumento del passivo: L. 2.603.041.154.

Totale delle variazioni passive: L. 6.782.757.919.

Passivo netto di inventario al 31 dicembre 1966: L. 343.936.981.

Art. 2

(GESTIONE DI COMPETENZA: ENTRATE)

Le entrate tributarie, extra tributarie, per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali, per rimborso di crediti e per accensione di prestiti della Regione accertate nell’esercizio finanziario primo gennaio 1966 - 31 dicembre 1966 per la competenza propria dell’esercizio stesso sono riassunte ed approvate come segue:

- per entrate di competenza accertate L. 13.659.963.742 delle quali:

- riscosse per entrate di competenza L. 9.350.657.505

rimaste da riscuotere L. 4.309.306.237

Art. 3

(GESTIONE DI COMPETENZA: SPESE)

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti della Regione accertate nell’esercizio finanziario primo gennaio 1966 -31 dicembre 1966 per la competenza propria dell’esercizio stesso sono riassunte ed accertate in L. 13.445.778.142 delle quali:

- pagate L. 10.842.736.988

- rimaste da pagare L. 2.603.041.154

Art. 4

(GESTIONE DI COMPETENZA: RIASSUNTO ENTRATE E SPESE)

È approvato il seguente riassunto generale delle entrate e delle spese di competenza dell’esercizio finanziario primo gennaio 1966 - 31 dicembre 1966.

- ENTRATE L. 13.659.963.742

- SPESE L. 13.445.778.142

- Avanzo della gestione di competenza dell’esercizio 1966 L. 214.185.600

Art. 5

(RESIDUI ATTIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO)

I residui attivi accertati alla chiusura dell’esercizio finanziario primo gennaio 1966 - 31 dicembre 1966 sono riassunti ed approvati in complessive Lire 6.562.024.336 come segue:

- Residui attivi iscritti in conto esercizi precedenti in carico all’inizio dell’esercizio L. 3.537.076.998 - Minori accertamenti in conto residui attivi esercizio 1965 e precedenti L. 1.318.589 L. 3.535.758.409

- Residui attivi riscossi in conto esercizio 1965 e precedenti L. 1.283.040.310

- Residui attivi esercizio 1965 e precedenti rimasti da riscuotere al 31- 12- 1966 L. 2.252.718.099

- Residui attivi accertati in conto esercizio 1966 (articolo 2) L. 4.309.306.237

Totale residui attivi al 31- 12- 1966 L. 6.562.024.336

Art. 6

(RESIDUI PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO)

I residui passivi accertati alla chiusura dell’esercizio finanziario primo gennaio 1966 - 31 dicembre 1966 sono riassunti ed approvati in complessive Lire 7.256.738.210 come segue:

- Residui passivi iscritti in conto esercizi precedenti in carico all’inizio dell’esercizio L. 7.230.276.481 - Residui passivi pagati in conto esercizio 1965 e precedenti L. 2.575.349.955

Differenza L. 4.654.926.526

- Residui passivi esercizio 1965 e precedenti riconosciuti insussistenti L. 1.229.470

- Residui passivi esercizio 1965 e precedenti rimasti da pagare al 31- 12- 1966 L. 4.653.697.056 - Residui passivi accertati in conto esercizio 1966 (articolo 3) L. 2.603.041.154

Totale residui passivi al 31- 12- 1966 L. 7.256.738.210

Art. 7

È accertato ed approvato nell’ammontare di L. 96.515.531 il disavanzo di amministrazione alla chiusura dell’esercizio finanziario 1966, risultante come segue:

TABELLA RISTRUTTURATA

VARIAZIONI MIGLIORATIVE.

Miglioramento della gestione di competenza (articolo 4): L. 214.185.600.

Miglioramento della gestione dei residui passivi (articolo 6): L. 1.229.470.

Totale delle variazioni migliorative: L. 215.415.070.

VARIAZIONI PEGGIORATIVE.

Disavanzo esercizi precedenti: L. 310.612.012. Peggioramento della gestione dei residui attivi (articolo 5): L. 1.318.589.

Totale delle variazioni peggiorative: L. 311.930.601. Disavanzo di amministrazione alla chiusura dell’esercizio primo gennaio 1966 - 31 dicembre 1966: L. 96.515.531.

Art. 8

(SITUAZIONE PATRIMONIALE)

La consistenza patrimoniale alla data del 31 dicembre 1966 (articolo 1) è approvata nelle seguenti risultanze riassuntive finali:

TABELLA RISTRUTTURATA

ATTIVO.

Beni immobili: L. 3.078.808.812.

Beni mobili: L. 962.971.823.

Crediti diversi: L. 8.919.168.505.

Totale dell’attivo: L. 12.960.949.140.

PASSIVO.

Mutui passivi: L. 5.601.251.036.

Debiti diversi: L. 7.703.635.085.

Totale del passivo: L. 13.304.886.121.

Passivo netto di inventario al 31 dicembre 1966: L. 343.936.981.

Art. 9

À sensi dell’articolo 5 della legge regionale 14 giugno 1966 n. 6, è convalidato il prelievo della somma di Lire cinquantanovemilioni settecentodiecimila dal fondo di riserva per le spese impreviste per far fronte a nuove e maggiori spese come da provvedimento della Giunta Regionale n. 4736 in data 30- 12- 1966.

Art. 10

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.