Legge regionale 30 luglio 1970, n. 15 - Testo storico

Legge regionale n. 15 del 30 07 1970

Bollettino ufficiale 31 7 1970 n. 7

CLASSIFICAZIONE E TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI INSEGNANTI TECNICO-PRATICI E DEGLI INSEGNANTI DI DATTILOGRAFIA, DI STENOGRAFIA E DI CALCOLO MECCANICO IN SERVIZIO NELLO ISTITUTO PROFESSIONALE REGIONALE "EMILIO CHANOUX", DI AOSTA.

Art. 1

I posti di insegnamento tecnico - pratico, di cui al successivo articolo 2, presso l’Istituto Professionale Regionale " Emilio Chanoux ", di Aosta, sono classificati nel ruolo di gruppo B, a decorrere dal primo gennaio 1970, con il corrispondente trattamento economico e di sviluppo di carriera previsto dalle norme di legge in vigore.

Art. 2

Gli insegnanti tecnico - pratici in possesso del diploma di Scuola Media di secondo grado o di declaratoria di equipollenza, nonché gli insegnanti di dattilografia, di stenografia e di calcolo meccanico, forniti di diploma di Scuola Media di secondo grado, che saranno nominati nei ruoli ordinari del predetto Istituto Professionale Regionale, svolgeranno la loro carriera secondo la progressione economica prevista dalla tabella B (professori di ruolo B) annessa alla legge 13 marzo 1958 n. 165, modificata dall’articolo 1 della legge 28 luglio 1961 n. 831.

Agli insegnanti tecnico - pratici non di ruolo in servizio presso il predetto Istituto Professionale Regionale e agli insegnanti non di ruolo di dattilografia, stenografia e di calcolo meccanico, forniti dei requisiti culturali di cui al precedente comma, in servizio nel predetto Istituto spetta, dal primo gennaio 1970, il trattamento economico previsto dall’articolo 1 del DL primo giugno 1946 n. 539, modificato dall’articolo 20 del DPR 11 gennaio 1956 n. 19 (ex coefficiente iniziale di carriera del corrispondente personale di ruolo).

Art. 3

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale insegnante di cui al precedente articolo 2 non saranno più corrisposti i compensi speciali previsti dall’articolo 17 della legge regionale 17 novembre 1960 n. 1.

Art. 4

Dalla applicazione della presente legge non deriveranno maggiori spese annue a carico del bilancio della Regione.

Le spese relative agli emolumenti da corrispondere al personale insegnante di cui al precedente articolo 2 graveranno sul capitolo 622 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1970 (" Stipendi, indennità e competenze fisse al personale direttivo ed insegnante "), che presenta la necessaria disponibilità, e sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni successivi.

Art. 5

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.