Legge regionale 11 novembre 1968, n. 15 - Testo storico

Legge regionale n. 15 del 11 11 1968

Bollettino ufficiale 15 11 1968 n. 10

GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PER L’ANNO 1969 PRESSO ISTITUTI BANCARI PER LA CONCESSIONE DI FIDO BANCARIO A FAVORE DELLA COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE E FONTINA DELLA VALLE D’AOSTA.

Art. 1

È autorizzata la concessione della garanzia fideiussoria della Regione anche per l’anno 1969 presso Istituti Bancari, nell’interesse ed a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d’Aosta, con sede in Aosta, fino alla concorrenza massima di complessive lire cinquecentomilioni, per la concessione alla predetta Cooperativa di fido bancario, utilizzabile in via continuativa per apertura di credito in conto corrente e per sconto di cambiali dirette, per le operazioni finanziarie relative alle spese di gestione della Cooperativa stessa.

Art. 2

La concessione della garanzia fideiussoria regionale, come già previsto dalla legge regionale 22 dicembre 1967 n. 34, è subordinata all’impegno, da parte della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d’Aosta, di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla Giunta Regionale, nonché all’impegno di trasmettere alla Regione gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di formaggio fontina.

Art. 3

Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l’Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli Istituti Bancari e previamente concordate ed approvate con deliberazioni della Giunta Regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria, su conforme parere della Giunta Regionale.

Art. 4

Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti recuperi di somme, a debito ed a carico della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d’Aosta, si provvederà mediante imputazione di spese ed introito di somme agli istituendi sottoriportati capitoli della parte SPESA e della parte ENTRATA del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1969, con stanziamento annuo di lire cinquecentomilioni, corrispondenti al capitolo 141 della parte SPESA e al capitolo 137 della parte ENTRATA del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1968:

Capitolo della parte SPESA: " Spese per eventuali pagamenti di somme ad Istituti Bancari in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti bancari a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle di Aosta (leggi regionali 22- 12- 1967 n. 34 e n. );

Capitolo della parte ENTRATA: " Entrate per riscossione di crediti verso la Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d’Aosta in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti bancari (leggi regionali 22- 12- 1967 n. 34 e n. ).

Art. 5

La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all’approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato apposito capitolo della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1969.

Art. 6

La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dalla Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d’Aosta, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente articolo 5, con introito al sopramenzionato apposito capitolo della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1969.

Art. 7

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.