Legge regionale 11 novembre 1965, n. 15 - Testo storico

Legge regionale n. 15 del 11 11 1965

Bollettino ufficiale 0 11 1965 n. 0

INTERVENTI REGIONALI PER LA COSTRUZIONE E LA SISTEMAZIONE DI FABBRICATI DESTINATI ALLA RACCOLTA, CONSERVAZIONE, CONFEZIONAMENTO E VENDITA DI FRUTTA.

Art. 1

È autorizzata la costruzione e la sistemazione, a cura e spese della Regione, di fabbricati per impianti, di interesse regionale, destinati alla raccolta, conservazione, confezionamento e vendita di prodotti frutticoli locali.

Tali fabbricati e impianti dovranno essere razionalmente costruiti ed attrezzati in modo da rispondere allo scopo di valorizzare la produzione frutticola valdostana, di favorirne la regolare immissione sul mercato, nonché di agevolare le operazioni di raccolta, di confezionamento e di vendita dei prodotti frutticoli locali.

Art. 2

Allo studio, alla progettazione e alla realizzazione dei fabbricati e degli impianti predetti e delle relative attrezzature, nonché all’approvazione, al finanziamento, all’impegno e alla liquidazione delle relative spese, si provvederà con deliberazioni della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessorato alla Agricoltura e Foreste, sentita l’apposita Commissione consiliare di studio.

Art. 3

I fabbricati e gli impianti previsti ai precedenti articoli saranno, - mediante deliberazioni della Giunta Regionale, -affidati in gestione ad Associazioni e a Cooperative di produttori, legalmente costituite, secondo modalità e condizioni da approvare dalla Giunta Regionale su proposta dell’Assessorato dell’Agricoltura e delle Foreste, in relazione alle accertate necessità tecnico-agricole e previa stipulazione di apposite convenzioni.

Art. 4

Le spese derivanti a carico del bilancio della Regione dalla applicazione della presente legge graveranno sugli appositi fondi già residuati (per complessive Lire 45 milioni) e sugli stanziamenti dei capitoli 201, 205, e 108 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1965, nonché sui corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni, entro il limite di spesa annua prevista in Lire 30.000.000.

Art. 5

Per la costruzione, a cura della Regione, di un primo magazzino per la conservazione, il confezionamento e la vendita di frutta delle zone di St-Pierre, di Sarre e di Villeneuve, è autorizzato, l’acquisto di un appezzamento di terreno sito nel Comune di St-Pierre ed iscritto in catasto al Foglio XXXV mappale n. 185, della superficie di circa 4.200 mq, al prezzo a corpo di Lire 16.000.000.

La spesa di Lire 16.000.000, per prezzo a corpo di acquisto del terreno di cui sopra, graverà sull’apposito fondo residuato di Lire 20.000.000 già approvato ed impegnato con provvedimento della Giunta Regionale n. 4658 in data 30-6-1964, su apposito capitolo delle "Spese straordinarie" del bilancio regionale.

La spesa di Lire 2.000.000, prevista per spese di stipulazione e registrazione dell’atto notarile di compravendita dell’appezzamento di terreno di cui sopra, graverà sull’apposito capitolo 108 del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1965, che presenta la necessaria disponibilità di fondi.

La Giunta Regionale provvederà all’adozione di ogni provvedimento deliberativo di esecuzione del presente articolo per addivenire alla stipulazione dell’atto notarile di acquisto del terreno di cui sopra e alla liquidazione delle relative spese.

Art. 6

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.