Legge regionale 16 agosto 2001, n. 15 - Testo vigente

Legge regionale 16 agosto 2001, n. 15

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001, modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative e prima variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 e per il triennio 2001/2003.

(B.U. 28 agosto 2001, n. 36)

INDICE

CAPO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2001

Art. 1 - Aggiornamento dei residui attivi

Art. 2 - Aggiornamento dei residui passivi

Art. 3 - Aggiornamento del Fondo iniziale di cassa

CAPO II

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 4 - Autorizzazioni di maggiori o minori spese recate da leggi regionali

Art. 5 - Finanza locale

Art. 6 - Modifica alla denominazione di capitoli

Art. 7 - Variazione al bilancio di previsione con atto amministrativo

Art. 8 - (omissis)

Art. 9 - Disposizioni in merito alla verifica dei piani delle attività estrattive

Art. 10 - Modificazioni alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 27

Art. 11 - (omissis)

Art. 12 - Modificazione all'articolo 33 della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1

Art. 13 - Misura di razionalizzazione in materia contabile

Art. 14 - (omissis)

Art. 15 - Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54

Art. 16 - Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 1998, n. 28

CAPO III

PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2001 E PER IL TRIENNIO 2001/2003 E DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 17 - Variazioni al bilancio di cassa a seguito dell'aggiornamento dei residui

Art. 18 - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

Art. 19 - Variazioni allo stato di previsione della spesa

Art. 20 - Iscrizione dei fondi statali e comunitari e variazioni al bilancio

Art. 21 - Modifica dell'allegato n. 1 al bilancio di previsione - fondi globali

Art. 22 - Copertura finanziaria

Art. 23 - Pareggio del bilancio

Art. 24 - Dichiarazione di urgenza

CAPO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2001

Art. 1

(Aggiornamento dei residui attivi)

1. Allo stato di previsione dei residui attivi del bilancio per l'anno finanziario 2001 sono apportate le seguenti variazioni, quali risultano dall'allegato A:

in aumento Lire 285.845.389.277

in diminuzione Lire 120.071.207.055

differenza Lire 165.774.182.222.

2. Il conto dei residui attivi del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001, a seguito delle variazioni approvate al comma 1, è rideterminato in Lire 1.377.674.182.222.

Art. 2

(Aggiornamento dei residui passivi)

1. Allo stato di previsione dei residui passivi del bilancio per l'anno finanziario 2001 sono apportate le seguenti variazioni, quali risultano dall'allegato B:

in aumento Lire 266.688.479.165

in diminuzione Lire 122.668.368.510

differenza Lire 144.020.110.655

2. Il conto dei residui passivi del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001, a seguito delle variazioni approvate al comma 1, è rideterminato in Lire 1.385.920.110.655.

Art. 3

(Aggiornamento del Fondo iniziale di cassa)

1. Il Fondo iniziale di cassa dell'anno finanziario 2001 è determinato in lire 37.775.906.839 in base alle risultanze del conto reso dal tesoriere alla chiusura dell'anno finanziario 2000.

CAPO II

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 4

(Autorizzazioni di maggiori o minori spese recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali, come determinate dalla legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta - legge finanziaria per gli anni 2001/2003), sono modificate, per gli anni 2001, 2002 e 2003 nelle misure indicate nell'allegato C.

2. L'autorizzazione di spesa per l'anno 2001, di cui all'articolo 11 della legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 1999/2001) per il finanziamento del piano degli interventi per la riqualificazione di Saint-Vincent, è determinata in lire 11.000 milioni (euro 5.681.026) (capitolo 33670).

3. L'autorizzazione di spesa per l'anno 2001, di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), della l.r. 1/2001, relativo agli interventi per lo sviluppo del servizio sociale territoriale di cui alla legge regionale 16 aprile 1997, n. 13, che approva il piano socio-sanitario regionale per il triennio 1997/1999, è determinata in lire 26 milioni (euro 13.428) (capitolo 61630).

4. L'autorizzazione di spesa per l'anno 2001, di cui all'articolo 14, comma 2, della l.r. 1/2001, relativo agli interventi per la progettazione e la realizzazione di strutture sanitarie, è determinata in lire 420 milioni (euro 216.912) (capitolo 60310).

5. L'autorizzazione di spesa per l'anno 2001, di cui all'articolo 31, comma 1, della l.r. 1/2001, relativo alla dotazione finanziaria del "Fondo per interventi conseguenti agli eventi alluvionali dell'ottobre 2000", è determinata in lire 103.000 milioni (euro 53.195.061) (capitolo 37945).

Art. 5

(Finanza locale)

1. L'ammontare delle risorse finanziarie autorizzate, per l'anno 2001, dall'articolo 4, comma 1, della l.r. 1/2001 è aumentato, in applicazione dell'articolo 7, comma 3, della l.r. 1/1999, della somma di lire 5.225.775.165 (euro 2.698.888) destinata agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 1/2001.

2. L'allegato B) di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della l. r. 1/2001 è così modificato:

a) in diminuzione:

cap. 54220 (legge regionale 28 novembre 1996, n. 37) lire 130 milioni (euro 67.139);

cap. 37050 (legge regionale 10 agosto 1987, n. 65) lire 530 milioni (euro 273.722);

b. in aumento:

cap. 37040 (legge regionale 10 agosto 1987, n. 65) lire 530 milioni (euro 273.722);

cap. 54265 (legge regionale 20 agosto 1993, n. 68) lire 130 milioni (euro 67.139);

cap. 33670 (legge regionale 24 dicembre 1996, n. 48) lire 4.000 milioni (euro 2.065.828);

cap. 62567 - nuova istituzione - (legge regionale 23 dicembre 1992, n. 77) lire 1.100 milioni (euro 568.103);

cap. 67115 - nuova istituzione - "Fondo a disposizione per interventi nell'obiettivo programmatico 2.1.1.02 - trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione" lire 125.775.165 (euro 64.957).

Art. 6

(Modifica alla denominazione di capitoli)

1. Le denominazioni dei sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2001 e per il triennio 2001/2003 sono così sostituite:

a) capitolo 40841 "Spese per l'acquisto di automezzi ed il rinnovo delle attrezzature del personale volontario del corpo valdostano dei vigili del fuoco";

b) capitolo 21881 "Spese per i sistemi di ripartizione e distribuzione dei generi contingentati";

c) capitolo 65940 "Spese per la gestione e la manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili d'interesse artistico e storico (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.).

Art. 7

(Variazione al bilancio di previsione con atto amministrativo)

1. La Giunta regionale è autorizzata con proprio atto amministrativo ad apportare le variazioni al bilancio di previsione necessarie per introitare nello stato di previsione dell'entrata le eventuali maggiori somme trasferite agli enti locali ai sensi dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3090 del 18 ottobre 2000 (Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici che dal 13 ottobre 2000 hanno colpito il territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna), da ultimo modificata dall'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3095 del 23 novembre 2000, e destinare le stesse ai pertinenti capitoli di spesa.

Art. 8

(Modificazione all'articolo 28 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14) (1)

Art. 9

(Disposizioni in merito alla verifica dei piani delle attività estrattive)

1. La verifica del piano regionale delle attività estrattive prevista dall'articolo 5, comma 6, della legge regionale 11 luglio 1996, n. 15 (Norme per la coltivazione di cave e torbiere, per il reperimento dei materiali di cava e per il riassetto delle cave abbandonate) è effettuata entro il 30 giugno 2002.

Art. 10

(Modificazioni alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 27)

1. (2).

2. (3).

Art. 11

(Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 2000, n. 31) (4)

Art. 12

(Modificazione all'articolo 33 della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1)(5)

Art. 13

(Misura di razionalizzazione in materia contabile)

1. La Giunta è autorizzata a rinnovare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, i contratti per forniture di servizi stipulati a seguito di esperimento di gara, in scadenza nel biennio 2001 - 2002, a condizione che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il tre per cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto.

Art. 14

(Modificazione all'articolo 16 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7) (6)

Art. 15

(Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54)

1. (7)

2. (8)

Art. 16

(Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 1998, n. 28) (9)

CAPO III

PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2001 E PER IL TRIENNIO 2001/2003 E DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 17

(Variazioni al bilancio di cassa a seguito dell'aggiornamento dei residui)

1. Sono approvate le variazioni di cassa in diminuzione dei capitoli dello stato di previsione dell'entrata per lire 30.618.534.934 e dello stato di previsione della spesa per lire 14.529.020.013 del bilancio per l'anno finanziario 2001, quali risultano analiticamente dagli allegati D e E.

Art. 18

(Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 2001 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in aumento:

Capitolo 00010 "Avanzo di amministrazione"

competenza Lire 29.529.978.406

Capitolo 00020 "Fondo iniziale di cassa"

cassa Lire 7.775.906.839

Capitolo 09500 "Ricupero di somme sulle erogazioni di spese correnti"

competenza e cassa Lire 17.000.000.000

Capitolo 09700 "Ricuperi, rimborsi e proventi diversi"

competenza e cassa Lire 20.000.000

Capitolo 10300 "Alienazione di titoli del debito pubblico e di titoli azionari"

cassa Lire 22.000.000.000;

b) in diminuzione:

Capitolo 09905 "Recuperi di somme giacenti sulla gestione speciale FINAOSTA S.p.A. derivanti dai rientri dei finanziamenti concessi"

competenza e cassa Lire 10.000.000.000.

Art. 19

(Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2001 e di quello pluriennale 2001/2003 sono apportate le seguenti variazioni, come indicate in diminuzione nell'allegato F ed in aumento nell'allegato G:

a) in diminuzione:

anno 2001 competenza Lire 9.168.224.000

cassa Lire 21.142.000.000

anno 2002 competenza Euro 823.609

anno 2003 competenza Euro 121.276;

b) in aumento:

anno 2001 competenza Lire 28.589.213.766

cassa Lire 24.719.403.278

anno 2002 competenza Euro 823.609

anno 2003 competenza Euro 121.276.

Art. 20

(Iscrizione dei fondi statali e comunitari e variazioni al bilancio)

1. I trasferimenti statali e comunitari, già previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2000 e non impegnati, sono attribuiti allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2001, per Lire 17.128.988.640, quali risultano analiticamente dall'allegato H.

2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di competenza e di cassa per l'anno finanziario 2001, a seguito dell'iscrizione dei fondi di cui al comma 1, sono approvate le variazioni in aumento per lire 17.128.988.640 quali risultano analiticamente dall'allegato H del comma 1.

Art. 21

(Modifica dell'allegato n. 1 al bilancio di previsione - fondi globali)

1. Il fondo iscritto al punto B.1.2. (Interventi finalizzati al risparmio energetico e alla diversificazione delle fonti di energia) dell'allegato n. 1 al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 (Elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali), a seguito della variazione disposta dall'articolo 19, comma 1, lettera a), è cancellato.

Art. 22

(Copertura finanziaria)

1. La copertura del maggiore onere di lire 36.549.978.406 per l'anno 2001, derivante dalle autorizzazioni disposte dalla presente legge, è assicurata dalle maggiori entrate autorizzate all'articolo 18.

Art. 23

(Pareggio del bilancio)

1. Il bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001, a seguito delle variazioni approvate con la presente legge, pareggia nelle risultanze di Lire 4.425.727.111.561 per la competenza e di Lire 4.895.633.505.060 per la cassa.

Art. 24

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(1) Articolo abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 32 della L.R. 22 novembre 2010, n. 37. Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 8 recitava:

"Art. 8

(Modificazione all'articolo 28 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14)

1. Il comma 4 dell'articolo 28 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14 (Norme per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione) è sostituito dal seguente:

"4. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 sono destinate al finanziamento del canile e del gattile regionali di cui agli articoli 21 e 25. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio provvedimento le necessarie variazioni di bilancio."."

(2) Modifica il comma 3 dell'art. 5 della L.R. 8 settembre 1999, n. 27.

(3) Modifica il comma 1 dell'art. 6 della L.R. 8 settembre 1999, n. 27.

(4) Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 4 novembre 2005, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 11 recitava:

Art. 11

(Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 2000, n. 31)

1. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31 (Disciplina per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiotelecomunicazioni), concernente la presentazione alle Comunità Montane e al Comune di Aosta da parte dei soggetti gestori degli impianti il proprio progetto di rete o di attività, le parole "Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "Entro il 31 dicembre 2001".

2. All'articolo 9, comma 3, della l.r. 31/2000, concernente l'approvazione da parte della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali di cui all'articolo 60 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), dello schema tipo di convenzione concernente la disciplina delle modalità di installazione degli impianti, della loro manutenzione, dell'accesso ai siti attrezzati e del loro utilizzo, nonché dei criteri di applicazione dei canoni per l'utilizzo dei siti attrezzati da parte dei soggetti gestori degli impianti, le parole "Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "Entro il 30 marzo 2002".

3. All'articolo 13, comma 1, della l.r. 31/2000, concernente l'istituzione presso l'ARPA del catasto degli impianti di radiotelecomunicazione, le parole "Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "Entro il 31 dicembre 2001".

4. All'articolo 18, comma 1, della l.r. 31/2000, concernente l'approvazione da parte della Giunta regionale dell'entità dei diritti di istruttoria e di ogni altro onere posto a carico dei gestori degli impianti interessati all'ottenimento dell'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 6 o al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 11 e 12 della l.r. 31/2000, le parole "entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "entro il 30 settembre 2001"."

(5) Aggiunge il comma 1bis all'art. 33 della L.R. 8 gennaio 2001, n. 1.

(6) Articolo abrogato dall'art. 110, comma 1, lettera c), della L:R. 10 novembre 2009, n. 37.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 14 recitava:

"Art. 14

(Modificazione all'articolo 16 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 16 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7 (Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale)) è aggiunto il seguente:

"5bis. Parte delle risorse introitate a titolo di corrispettivi per i servizi di prevenzione, vigilanza e formazione prevista dal d.lgs. 626/1994 resi dal personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco al di fuori dell'orario ordinario e straordinario, può essere utilizzata, in sede di contrattazione collettiva regionale, per la corresponsione di eventuali indennità a favore del personale avente diritto, nonché per il pagamento dei relativi oneri di legge. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione.".

(7) Modifica il comma 1 dell'art. 7 della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54.

(8) Comma abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 38 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 15 recitava:

"2. All'articolo 84, comma 1, della l.r. 54/1998, come modificato dall'articolo 42, comma 2, della l.r. 1/2001, che dispone che la Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, approva i criteri per l'esercizio in forma associata da parte delle Comunità montane delle funzioni di cui all'articolo 83 della legge stessa, le parole "Entro il 30 giugno 2001" sono sostituite dalle parole "Entro il 31 dicembre 2001"."

(9) Sostituisce l'art. 4 della L.R. 11 maggio 1998, n. 28.