Legge regionale 17 aprile 1990, n. 14 - Testo storico

Legge regionale n. 14 del 17 04 1990

Bollettino ufficiale 24 4 1990 n. 17

Ruolo regionale degli ispettori tecnici e norme in materia di reclutamento del personale direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche regionali.

Art. 1

1. Il ruolo regionale degli ispettori tecnici periferici assume la denominazione di ruolo regionale degli ispettori tecnici.

2. Il personale appartenente al ruolo suddetto esercita, in ambito regionale, funzioni corrispondenti a quelle conferite dall’articolo 4 del DPR 31 maggio 1974, n. 417. Al personale medesimo si applicano le disposizioni di stato giuridico e di trattamento economico riservate al corrispondente personale del ruolo istituito dall’articolo 5 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

3. Per quanto concerne la dotazione organica, la ripartizione dei posti per ordine di scuola e settori disciplinari ed il reclutamento del personale indicato nel comma precedente continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei primi tre commi dell’articolo 10 della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57 e nell’articolo unico della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 82.

Art. 2

1. Hanno titolo alla immissione nei ruoli del personale direttivo degli istituti e scuole di istruzione secondaria dipendenti dalla Regione, compresi gli istituti professionali e gli istituti d’arte, secondo le modalità indicate nell’articolo 9 del decreto - legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, i docenti titolari nelle predette scuole che risultino in possesso dei requisiti indicati nei commi 1 e 1 bis del medesimo articolo 9 alle date in essi previste.

2. Eventuali adattamenti alle particolari condizioni culturali ed amministrative della Valle d’Aosta dei criteri e delle modalità di svolgimento del colloquio previsto dal comma 1 bis del già citato articolo 9 del decreto - legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, saranno stabiliti con il decreto di indizione che sarà adottato dall’Assessore regionale alla pubblica istruzione sulla base del decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio scolastico regionale. Il colloquio dovrà effettuarsi nel rispetto del principio statutario della parità linguistica tra italiano e francese nella Valle d’Aosta.

Art. 3

1. L’accesso mediante concorso ai ruoli regionali del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, dei licei artistici e degli istituti d’arte e del personale educativo del convitto regionale " F. Chabod " di Aosta avviene secondo le modalità e le procedure vigenti per l’accesso ai corrispondenti ruoli statali, previo accertamento della piena conoscenza della lingua francese.

2. I concorsi per l’accesso ai ruoli indicati nel precedente comma sono indetti, di regola, in concomitanza con i corrispondenti concorsi statali, nel rispetto delle competenze stabilite dall’articolo 7 della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57. La partecipazione ai concorsi per soli titoli è consentita a coloro che non presentino domanda di partecipazione ai concomitanti concorsi statali per più di una provincia.

3. L’accertamento della piena conoscenza della lingua francese nei concorsi per titoli ed esami e per soli titoli si effettua nei modi previsti dai primi tre commi dell’articolo 6 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando quanto disposto dall’ottavo comma dell’articolo stesso, come modificato dalla legge regionale 8 agosto 1977, n. 54, nei confronti del personale insegnante già appartenente ad un ruolo regionale.

4. Sono altresì esonerati dall’accertamento della piena conoscenza della lingua francese, nei concorsi per soli titoli, gli aspiranti che abbiano superato tale accertamento con esito positivo in un concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado della regione.

5. Nei concorsi per soli titoli l’accertamento della piena conoscenza della lingua francese sarà effettuato da apposite commissioni costituite secondo modalità analoghe a quelle indicate nel citato articolo 6 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Per la scuola materna e per le classi di concorso della scuola secondaria per le quali sia prescritto il titolo di abilitazione all’insegnamento, le prove del concorso per titoli ed esami hanno anche funzione di esame di abilitazione per i candidati che ne siano sprovvisti.

7. Le disposizioni concernenti l’anno di formazione, di cui all’articolo 2 della legge 20 maggio 1982, n. 270 ed all’ultimo comma dell’articolo 7 della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57, si applicano anche al personale docente immesso in ruolo mediante concorso per soli titoli.

Art. 4

1. Le commissioni dei concorsi di cui all’articolo 3 della presente legge sono nominate dal sovrintendente agli studi della Regione secondo modalità stabilite dall’Assessore regionale alla pubblica istruzione, sentito il consiglio scolastico regionale. Alle commissioni stesse si applicano, salvo quanto diversamente previsto, le disposizioni vigenti per la formazione delle commissioni dei corrispondenti concorsi di accesso ai ruoli statali.

2. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono integrate da un docente ordinario di lingua francese, il quale partecipa con voto consultivo alle operazioni di concorso non attinenti alle prove di accertamento della conoscenza della lingua francese.

3. Il presidente ed i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami saranno scelti, anche fuori dell’ambito regionale, tra il personale che abbia conoscenza della lingua francese e sia in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole statali. As essi non si applica la limitazione contenuta nel secondo comma dell’articolo 12 del DPR 31 maggio 1974, n. 417.

4. Per la corresponsione dei compensi al presidente ed ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami e dei concorsi per soli titoli, di cui alla presente legge, si applica il disposto del secondo comma dell’articolo 5 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

Art. 5

1. Ai concorsi per soli titoli per l’accesso ai diversi ruoli del personale docente ed educativo, da indire, in prima applicazione della presente legge, entro dieci giorni dalla data della sua entrata in vigore, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto - legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

2. La partecipazione ai suddetti concorsi è consentita unicamente a coloro che non abbiano presentato domanda di partecipazione per più di una provincia ai corrispondenti concorsi indetti con i decreti del Ministro della pubblica istruzione in data 12 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - quarta serie speciale - n. 55 del 21 luglio 1989, per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, dei licei artistici e degli istituti d’arte e del personale educativo dei convitti nazionali.

3. Le relative operazioni concorsuali dovranno concludersi entro novanta giorni dalla data di indizione dei concorsi stessi. Le nomine in ruolo saranno disposte sul contingente dei posti disponibili e vacanti riferibili all’anno scolastico 1989/1990; esse avranno decorrenza giuridica dal 1° settembre 1989 ed effetti economici dalla data di effettiva assunzione del servizio.

Art. 6

1. Nell’esercizio delle competenze attribuitele dal primo e secondo comma dell’articolo 1° della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57 la giunta regionale può disporre, ricorrendone le condizioni, l’aggregazione di scuole di istruzione secondaria di secondo grado di diverso ordine e tipo.

2. Le supplenze di insegnamento di durata annuale continuano ad essere conferite dal sovraintendente agli studi della regione sulla base delle graduatorie regionale anche nei casi previsti dal comma 6 dell’articolo 8 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

3. Sino a quando l’applicazione al personale appartenente ai ruoli regionali delle norme concernenti la disciplina sulla destinazione del personale scolastico direttivo e docente alle istituzioni scolastiche italiane funzionanti all’estero, di cui alla legge 25 agosto 1982, n. 604, non sarà disciplinata con apposite disposizioni da adottarsi sulla base di preventivi accordi tra la Regione ed i competenti Ministeri dello Stato, le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 dell’articolo 2 del decreto - legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, si applicheranno ai vincitori dei concorsi regionali solo nel caso in cui la loro applicazione non comporti oneri a carico del bilancio regionale per il periodo di permanenza in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all’estero.

Art. 7

1. L’applicazione della presente legge non comporta, per l’anno 1990, oneri superiori a quelli iscritti nel bilancio di previsione della Regione per l’esercizio corrispondente. Agli eventuali maggiori oneri per gli esercizi finanziari successivi si provvederà annualmente con la legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 8

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.