Legge regionale 23 febbraio 1981, n. 14 - Testo storico

Legge regionale n. 14 del 23 02 1981

Bollettino ufficiale 20 3 1981 n. 4

Regolamentazione dello sversamento e dell’abbandono dei rifiuti e residui solidi.

Art. 1

Ai fini sia di una migliore conservazione del paesaggio e del patrimonio naturale sia della salvaguardia della salute degli abitanti della Regione, come del riciclaggio delle materie più pregiate, lo sversamento di rifiuti e residui solidi è consentito nelle sole aree o attrezzature a ciò autorizzate, chiaramente indicate sul terreno mediante apposite tabelle di segnalazione.

Le aree, o attrezzature, sono individuate, entro nove mesi dalla entrata in vigore della presente legge, da comuni singoli, o associati per l’individuazione di aree comprensoriali, mentre le tabelle saranno apposte dai singoli comuni interessati, su parere conforme degli assessorati regionali all’agricoltura, alla sanità ed al turismo, per quanto di competenza. La non comunicazione del suddetto parere entro sessanta giorni dalla richiesta equivale a parere positivo.

Le aree, o attrezzature, devono prevedere, ove possibile, lo sversamento differenziato dei rifiuti, o residui solidi, a seconda se si tratti di macerie e materiali inerti vari, carcasse di automobili e di elettrodomestici, rifiuti organici, vetro, materiali metallici ferrosi e non ferrosi, carta e materie plastiche in genere.

Art. 2

Sono incaricati della sorveglianza e dell’applicazione della presente legge gli agenti del corpo forestale valdostano, gli organi di polizia locale e gli organi di pubblica sicurezza.

Art. 3

Per la violazione delle disposizioni della presente legge mediante il getto, lo sversamento o l’abbandono di rifiuti e residui solidi di qualunque genere effettuato al di fuori delle aree e delle attrezzature, a ciò appositamente destinate, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da L. 20.000 a L. 60.000 per oggetti singoli, o per un complesso di oggetti anche racchiusi in contenitore, il cui trasporto sia agevolmente effettuabile a mano;

b) da L. 80.000 a L. 240.000 per oggetti singoli o per loro complessi per il cui trasporto si reputi necessario o sia stato accertato l’uso di un mezzo a trazione animale, ovvero di un mezzo motorizzato a tre ruote destinato al trasporto di cose, ovvero di un mezzo motorizzato a tre o quattro ruote destinato al trasporto di persone, ovvero per l’abbandono di carcasse di automobili, motociclette od altri mezzi di locomozione;

c) da L. 200.000 a L. 600.000 per oggetti singoli o per loro complessi per il cui trasporto si reputi necessario o sia stato accertato l’uso di un mezzo motorizzato a quattro o più ruote destinato al trasporto di cose.

Le sanzioni amministrative di cui sopra sono ridotte della metà qualora il trasgressore provveda, all’atto della contestazione dei fatti, al recupero di quanto gettato o lasciato.

Le sanzioni amministrative previste sono altresì raddoppiate quando la violazione sia effettuata da un’ora dopo il tramonto a un’ora prima del levar del sole.

Art. 4

Per l’accertamento delle infrazioni e le relative sanzioni, si applicano le disposizioni della legge statale 24 dicembre 1975, n. 706.

I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai comuni qualora l’accertamento dell’infrazione sia avvenuto ad opera di agenti comunali e, negli altri casi, dalla Regione.

Art. 5

I comuni sono tenuti a rendere nota, mediante manifesti, la localizzazione delle aree e delle attrezzature, specificando inoltre le modalità per lo sversamento differenziato dei rifiuti.

Art. 6

I proventi delle sanzioni amministrative di spettanza regionale saranno introitati al capitolo 7700 " Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni " della parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1980 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.