Legge regionale 27 marzo 1980, n. 14 - Testo storico

Legge regionale n. 14 del 27 03 1980

Bollettino ufficiale 18 4 1980 n. 3

Interventi regionali per la zona turistica di Saint - Vincent.

Art. 1

Nel quadro delle linee di sviluppo economico -turistico della zona di Saint - Vincent, è autorizzato l’intervento regionale per la realizzazione delle seguenti opere e infrastrutture di interesse regionale:

- ampliamento dello stabilimento speciale di Saint - Vincent;

- realizzazione di parcheggi.

La Giunta regionale è delegata alla realizzazione delle opere indicate al precedente comma, entro 36 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

Per la realizzazione delle opere di cui al precedente articolo 1, è autorizzata la spesa complessiva regionale di lire 18.567 milioni, da ripartire come segue:

- lire 7.199 milioni a carico dell’esercizio 1980; - lire 9.033 milioni a carico dell’esercizio 1981; - lire 2.335 milioni a carico dell’esercizio 1982.

Art. 3

Il finanziamento delle spese indicate al precedente articolo 2 è assicurato da:

- per l’esercizio 1980:

a) contrazione di uno o più mutui per complessive lire 5.106 milioni;

b) accertamento di maggiori entrate per lire 2.093 milioni;

- per l’esercizio 1981:

a) contrazione di uno o più mutui passivi e/ o emissione di un prestito obbligazionario per un complessivo di lire 6.857 milioni;

b) destinazione di vincolo delle maggiori entrate dello stabilimento speciale di Saint -Vincent per lire 2.176 milioni;

- per l’esercizio 1982:

a) contrazione di un mutuo passivo di lire 235 milioni;

b) destinazione di vincolo delle maggiori entrate dello stabilimento speciale di Saint -Vincent per lire 2.100 milioni.

Art. 4

Gli oneri derivanti a carico della Regione ai sensi del precedente articolo 3, sono valutati:

- per l’esercizio 1980 in lire 2.635.000.000, di cui lire 542.000.000 per l’ammortamento dei mutui passivi;

- per l’esercizio 1981 in lire 4.025.000.000, di cui lire 1.849.000.000 per l’ammortamento dei mutui passivi;

- per l’esercizio 1982 in lire 4.742.000.000, di cui lire 2.642.000.000 per l’ammortamento di mutui passivi.

Le spese indicate al precedente comma graveranno:

1) sui capitoli 50650 e 50700 del bilancio preventivo della Regione per l’esercizio 1980 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi futuri per la parte di spesa relativa ai mutui passivi;

2) sul capitolo 37560 che si istituisce nella parte spesa del bilancio della Regione per l’esercizio 1980 (spese per lo sviluppo economico - turistico della zona di Saint - Vincent).

Art. 5

La copertura delle maggiori spese di cui al precedente articolo 4, valutate in L. 11.402.000.000 nel triennio 1980- 1982, è assicurata da una maggiore entrata accertata sul capitolo 00300 del bilancio della Regione per il periodo stesso, così ripartita:

- esercizio 1980: L. 2.635.000.000;

- esercizio 1981: L. 4.025.000.000;

- esercizio 1982: L. 4.742.000.000.

Art. 6

Al bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1980- 1982, sono apportate le seguenti variazioni: Esercizio 1980

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 00300 - Proventi della Casa da Gioco di Saint - Vincent L. 2.635.000.000

Cap. 11150 - Contrazione mutui per spese d’investimento L. 5.106.000.000

Totale L. 7.741.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento

Cap. 50650 - Quota interessi per ammortamento di mutui da contrarre L. 427.000.000

Cap. 50700 - Quota capitale per ammortamento di mutui da contrarre L. 115.000.000

Cap. 37560 - (di nuova istituzione) Spese per lo sviluppo economico turistico della zona di Saint - Vincent (legge regionale 27 marzo 1980, n. 14) L. 7.199.000.000

Totale L. 7.741.000.000

Esercizi 1981 e 1982

PARTE ENTRATA

Titolo 1 categoria 1 in aumento

1981 L. 4.025.000.000

1982 L. 4.742.000.000

Titolo 5

categoria 18 in aumento

1981 L. 6.857.000.000

1982 L. 235.000.000

Totale L. 15.859.000.000

PARTE SPESA

Sviluppo economico - settore 2.2.2.13 in aumento 1981 L. 9.033.000.000

1982 L. 2.335.000.000

Oneri non ripartibili (3.2) in aumento

1981 L. 1.849.000.000

1982 L. 2.642.000.000

Totale L. 15.859.000.000

Art. 7

La Giunta regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui passivi con Istituti di credito a ciò abilitati alle seguenti condizioni:

- per le opere finanziabili dalle sezioni di credito per opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità: tasso del 15 percento per un periodo di ammortamento di anni 7;

- per altri interventi: tasso del 18 percento per un periodo di ammortamento di anni 15.

Eventuali variazioni alla spesa a carico della Regione per la contrazione dei mutui, derivanti dalla variazione del costo del denaro del sistema bancario, oppure per la emissione del prestito obbligazionario, saranno approvate con la legge finanziaria di cui all’articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 8

Ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare contratti o assumere obbligazioni nel limite dell’intera somma di cui al precedente articolo 2, fermo restando il limite di stanziamento di ciascun bilancio al fine dell’assunzione degli impegni corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadenza nel corso di ciascun esercizio.

Art. 9

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.