Legge regionale 28 marzo 1979, n. 14 - Testo storico

Legge regionale n. 14 del 28 03 1979

Bollettino ufficiale 30 4 1979 n. 4

Interpretazione autentica delle norme legislative regionali concernenti commercianti o esercenti attività commerciale.

Art. UNICO

Ai fini delle provvidenze disposte con legge regionale 29 novembre 1978, n. 59 in favore di commercianti o esercenti attività commerciale, fra i beneficiari si intendono inclusi gli agenti e i rappresentanti di commercio.

Le modalità per l'assegnazione delle provvidenze suddette, a partire dal 1979, e per tutte le categorie beneficiarie, saranno stabilite con apposito regolamento, predisposto dalla Commissione Industria e Commercio e Artigianato, approvato dal Consiglio regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.