Legge regionale 15 maggio 1974, n. 14 - Testo storico

Legge regionale n. 14 del 15 05 1974

Bollettino ufficiale 18 6 1974 n. 4

Concessione di una assegno pensionabile ed integrazioni alle vigenti norme sullo stato giuridico ed economico del personale regionale.

Art. 1

Ai dipendenti della Regione, di ruolo e non di ruolo, il cui trattamento economico è disciplinato dalle leggi regionali 28 luglio 1956, n. 3, 27 dicembre 1967, n. 39, 11 marzo 1968, n. 6, 11 marzo 1968, n. 7, 30 agosto 1970, n. 20, 15 novembre 1971, n. 18, 26 giugno 1972, n. 11, e 3 agosto 1972, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, è corrisposto, a decorrere dal primo gennaio 1974, un assegno pensionabile, utile anche ai fini della determinazione delle indennità dovute per la cessazione del rapporto di impiego, in misura pari, per ciascun stipendio in godimento, all’importo indicato nella tabella allegata alla presente legge.

Al personale il cui trattamento economico è fissato dalla tabella D allegata alla legge regionale 3 agosto 1972, n. 23, l’assegno mensile di cui al presente articolo è corrisposto nella misura di lire quindicimiladuecentotrentatre lorde mensili.

L’assegno non è suscettibile di aumenti periodici, non è computabile ai fini della tredicesima mensilità e dei compensi per lavoro straordinario, è ridotto nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilità, punizione disciplinare od altra posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione dello stipendio.

Art. 2

A decorrere dal primo gennaio 1974 è soppressa la concessione a favore del personale della Regione di gettoni di presenza o di altri compensi per la partecipazione alle adunanze di Commissioni e di Comitati.

Art. 3

Con decorrenza dal primo gennaio 1974, le quote di aggiunta di famiglia spettanti ai dipendenti della Regione sono fissate nella misura di Lire 8.060 mensili lorde per ogni componente della famiglia a carico dell’avente diritto a norma delle leggi in vigore.

Art. 4

Il servizio non di ruolo prestato alle dipendenze della Regione Valle d’Aosta del personale regionale inquadrato nei ruoli ordinari o soprannumerari è valutato ai fini economici, nella posizione di ruolo, nella misura dell’80 percento.

Limitatamente al personale che abbia beneficiato di avanzamento a gruppi superiori, il servizio non di ruolo è valutato nella misura del 40 percento.

Art. 5

Il servizio di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici da personale inquadrato nei ruoli ordinari o soprannumerari della Regione Valle d’Aosta è valutato come segue:

a) 80 percento limitatamente alla durata del servizio prestato in posti della carriera corrispondente a quella in cui l’interessato è inquadrato nei ruoli regionali o della carriera superiore;

b) 40 percento se il servizio sia stato prestato nella carriera immediatamente inferiore.

Qualora i servizi di cui al comma precedente siano stati prestati nella posizione non di ruolo, essi sono riconosciuti nelle misure rispettivamente del 60 percento e del 30 percento.

Il presente articolo non si applica al personale già appartenente al Corpo Forestale dello Stato, transitato nei ruoli regionali ai sensi delle leggi regionali 11 marzo 1968, n. 6, e 31 agosto 1972, n. 25.

Art. 6

Il riconoscimento di cui agli articoli 4 e 5 assorbe ogni precedente riconoscimento concesso per lo stesso titolo, ferme restando le condizioni di maggior favore eventualmente già attribuite. Mentre, ai fini giuridici, esso opera dall’inizio del servizio oggetto del riconoscimento fino alla data dell’inquadramento nei ruoli regionali, agli effetti economici esso si applica dal primo gennaio 1974 o, se l’inquadramento sia posteriore, dalla data dell’inquadramento nei ruoli regionali.

Art. 7

La spesa annua derivante a carico della Regione dall’applicazione della presente legge, prevista in complessive lire 550 milioni, graverà sugli appositi stanziamenti annui ordinari dei capitoli di spesa relativi agli emolumenti al personale addetto ai servizi regionali del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1974 e sui corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.

Al finanziamento della spesa di lire 550 milioni, prevista per l’anno 1974, si provvede con le seguenti variazioni agli stati di previsione della Parte ENTRATA e della Parte SPESA del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1974:

variazione in aumento della Parte ENTRATA:

- lo stanziamento del capitolo 16 (Proventi della Casa da gioco di St. Vincent) è aumentato di lire 550.000.000.

variazione in aumento della Parte SPESA:

Cap. 8 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della Presidenza del Consiglio L. 8.300.000

Cap. 42 - Spese per la programmazione regionale, economica, sociale ed urbanistica e relative commissioni (leggi regionali 10- 4- 1967, n. 10, 21- 3- 1969, n. 4, 30- 12- 1971, n. 28, e articolo 8 legge regionale 30- 6- 1972, n. 13) L. 2.100.000

Cap. 51 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della Segreteria Generale e della Segreteria particolare e Ufficio Stampa della Presidenza della Giunta L. 42.100.000

Cap. 52 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio controllo comuni L. 9.600.000

Cap. 53 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell’Assessorato alle Finanze L. 27.000.000

Cap. 54 - Paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla custodia ed alla manutenzione di beni immobili della Regione L. 11.700.000

Cap. 55 - Salari, retribuzioni ed altri assegni fissi agli autisti ed al personale addetto al servizio automezzi L. 9.000.000

Cap. 70 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla Commissione di Coordinamento L. 1.400.000

Cap. 71 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di controllo della Casa da Gioco di St-Vincent L. 15.200.000

Cap. 74 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto agli Uffici distaccati di Roma L. 2.800.000

Cap. 163 - Stipendi, paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della funivia di Chamois L. 4.800.000

Cap. 293 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi dell’agricoltura L. 21.400.000

Cap. 294 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi zootecnici L. 9.600.000

Cap. 302 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi forestali L. 51.000.000

Cap. 462 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell’Assessorato L. 12.400.000

Cap. 495 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell’Assessorato L. 36.000.000

Cap. 496 - Stipendi, paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla manutenzione delle strade L. 27.000.000

Cap. 580 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto all’Assessorato L. 27.000.000

Cap. 581 - Stipendi, paghe e retribuzioni al personale di segreteria e subalterno delle Scuole Secondarie L. 135.000.000

Cap. 630 - Stipendi, indennità e competenze fisse al personale di assistenza ed ausiliario dei Convitti Regionali istituiti per gli alunni soggetti all’obbligo scolastico (leggi regionali 26- 6- 1972, n. 11, e 7- 3- 1973, n. 8) L. 13.800.000

Cap. 676 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell’Assessorato L. 28.300.000

Cap. 677 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale amministrativo della Federazione ONMI. L. 1.400.000

Cap. 683 - Stipendi, paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi e contrattuali al personale del Servizio L. 12.400.000

Cap. 694 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale del Centro di Medicina Preventiva( DPR 11- 2- 1961, n. 249) L. 2.800.000

Cap. 695 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale del Laboratorio L. 10.300.000

Cap. 777 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio Antichità, Monumenti e BBAA. L. 7.600.000

Cap. 793 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto ai servizi del Turismo L. 20.000.000

TOTALE L. 550.000.000

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Allegato A alla legge regionale 15 maggio 1974, n. 14.

Importo dell’assegno mensile pensionabile spettante al personale della Regione con decorrenza dal primo gennaio 1974.

ATTO ALLEGATO

L’importo dell’assegno mensile lordo pensionabile, spettante al personale della Regione con decorrenza dal primo gennaio 1974, varia, secondo gli stipendi annui lordi in godimento, come segue: //

per stipendi fino a lire 1.220.000, assegno di lire 38.052; //

per stipendi da lire 1.268.800 a lire 2.319.200, assegno di lire 39.364; //

per stipendi da lire 2.374.400 a lire 3.495.200, assegno di lire 40.770; //

per stipendi da lire 3.504.800 a lire 4.560.000, assegno di lire 42.280; //

per stipendi da lire 4.712.000 a lire 5.668.000, assegno di lire 43.906; //

per stipendi da lire 5.808.000 a lire 6.776.000, assegno di lire 45.662; //

per stipendi da lire 6.888.000 a lire 7.872.000, assegno di lire 46.913; //

per stipendi da lire 8.118.000 a lire 8.856.000, assegno di lire 48.235; //

per stipendi da lire 9.082.800 a L. 10.022.400, assegno di lire 49.633; //

per stipendi da lire 10.335.600 a L. 12.214.800, assegno di lire 50.363.