Legge regionale 28 agosto 1971, n. 14 - Testo storico

Legge regionale n. 14 del 28 08 1971

Bollettino ufficiale 15 9 1971 n. 7

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A COMUNI E A CONSORZI DI COMUNI DELLA VALLE D’AOSTA NELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE RICREATIVO - SPORTIVE.

Art. 1

È autorizzata la concessione a Comuni e a Consorzi di Comuni della Valle d’Aosta di contributi in conto capitale nelle spese per la realizzazione di infrastrutture ricreativo - sportive di interesse turistico.

Ai fini della presente legge si intende per infrastruttura ricreativo -sportiva qualsiasi attrezzatura idonea a consentire la pratica di uno o più sport, nonché le aree verdi attrezzate.

Art. 2

I contributi regionali possono essere concessi per l’acquisto delle aree e per la realizzazione delle attrezzature.

I contributi per l’acquisto di aree possono essere concessi sino ad un massimo del 70 percento della spesa riconosciuta ammissibile ai sensi del successivo articolo 3, nel caso di Comuni singoli, e sino ad un massimo del 90 percento nel caso di Consorzio di Comuni.

I contributi per la costruzione di impianti possono essere concessi, rispettivamente, sino ad un massimo del 60 percento e dell’80 percento della spesa riconosciuta ammissibile nei casi di cui al comma precedente.

Art. 3

Le domande per la concessione dei contributi regionali previsti dalla presente legge devono essere presentate all’Assessorato Regionale del Turismo, Antichità e Belle Arti corredate dalla seguente documentazione:

a) domanda in carta legale firmata dal rappresentante o dai rappresentanti legali degli Enti, corredata da copia dell’atto o degli atti deliberativi con i quali i Comuni o gli Enti interessati autorizzano la presentazione della domanda;

b) planimetrie delle aree interessate e progetti, nel caso di costruzione di attrezzature e impianti;

c) documentazione comprovante il costo dei terreni, nel caso di acquisto di aree, e computo metrico estimativo, nel caso di costruzioni di attrezzature e impianti;

d) documentazione comprovante l’avvenuta costituzione del Consorzio, qualora la domanda sia presentata da un Consorzio di Comuni.

La documentazione è esaminata dall’Assessorato del Turismo, Antichità e Belle Arti, che provvede a stralciare o a ridurre le voci di spesa non ammissibili a contributo.

La percentuale di contributo è determinata in base alla spesa ritenuta ammissibile dal predetto Assessorato.

Art. 4

Le infrastrutture ricreativo - sportive oggetto delle domande di contributo di cui alla presente legge debbono rispettare le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti a scala comunale e a scala intercomunale, nonché le norme regionali e nazionali vigenti in materia di impianti sportivi.

Art. 5

Le decisioni in merito alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono assunte con deliberazione del Consiglio, previo parere della Commissione consiliare permanente per il Turismo, o della Giunta Regionale, secondo le rispettive competenze di spesa.

Art. 6

Le spese derivanti dall’applicazione dei precedenti articoli della presente legge, previste ed autorizzate per anni cinque in annue massime lire 200.000.000, sono finanziate sull’apposito capitolo 855 (" Contributi e sussidi per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive ") del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1971, che presenta il necessario stanziamento di fondi, e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni 1972, 1973, 1974 e 1975.

Art. 7

La Regione può costruire direttamente e a proprie spese impianti ricreativo - sportivi quando gli impianti stessi siano riconosciuti dal Consiglio Regionale di particolare interesse regionale.

Le spese derivanti dall’applicazione del presente articolo, previste ed autorizzate per anni cinque in annue lire 140.000.000, sono finanziate sull’apposito capitolo 844 (" Spese per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive ") del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1971, che presenta il necessario stanziamento di fondi, e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni 1972, 1973, 1974 e 1975.

Art. 8

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.