Legge regionale 30 luglio 1970, n. 14 - Testo storico

Legge regionale n. 14 del 30 07 1970

Bollettino ufficiale 31 7 1970 n. 7

ASSEGNAZIONE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DELLA REGIONE.

Art. 1

È approvata l’assegnazione gratuita, a decorrere dall’anno scolastico 1970- 1971, dei libri di testo concernenti le materie di insegnamento per gli alunni, residenti e con iscrizione anagrafica in un Comune della Regione, iscritti alle Scuole Secondarie di secondo grado della Regione.

Art. 2

La scelta dei libri di testo scolastici da assegnare gratuitamente agli alunni di cui all’articolo precedente sarà fatta dal Collegio dei Professori di ciascuna Scuola Secondaria.

Art. 3

Le disposizioni e modalità per l’acquisto e l’assegnazione gratuita dei libri di testo scolastici agli alunni di cui all’articolo 1 saranno approvate con deliberazione della Giunta Regionale, sentito il parere della Commissione consiliare permanente per la Pubblica Istruzione.

La Giunta Regionale può stabilire che i libri di testo o alcuni di essi siano assegnati in uso e rimangano di proprietà dell’Amministrazione Regionale, con il conseguente obbligo, da parte degli alunni assegnatari, di restituirli alla Segreteria della Scuola di appartenenza al termine dell’anno scolastico.

Art. 4

La maggiore spesa annua derivante a carico del Bilancio regionale, dall’applicazione della presente legge, prevista in Lire ottantamilioni, sarà imputata al capitolo 654 ("Spese per l’assegnazione gratuita dei libri di testo e della cancelleria") del bilancio preventivo della Regione per l’anno finanziario 1970 e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni seguenti; a tal fine è approvato l’aumento dello stanziamento annuo del capitolo stesso da Lire ottantatremilioni a Lire centosessantatremilioni.

Per l’anno finanziario 1970, è approvato l’aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 654 del bilancio di previsione della Regione da Lire ottantatremilioni a Lire centosessantatremilioni mediante prelievo della somma di Lire ottantamilioni dal capitolo di spesa 206 del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento" - Spese correnti - Allegato E).

Art. 5

Le spese per l’applicazione della presente legge saranno approvate, finanziate e liquidate con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 6

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.