Legge regionale 11 novembre 1968, n. 14 - Testo storico

Legge regionale n. 14 del 11 11 1968

Bollettino ufficiale 15 11 1968 n. 10

COSTRUZIONE DI UN OSPEDALE GERIATRICO REGIONALE IN LOCALITÀ BEAUREGARD, DEL COMUNE DI AOSTA. - AUTORIZZAZIONE. - VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO DELLA REGIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 1968.

Art. 1

La Giunta Regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti necessari per la costruzione in località Beauregard, del Comune di Aosta, di un Ospedale Geriatrico in esecuzione del Decreto Ministeriale 10 novembre 1965 (pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6 in data 10 gennaio 1966) e della legge 30 maggio 1965 n. 574.

La Giunta Regionale è, altresì, autorizzata a provvedere, nei limiti di spesa degli appositi stanziamenti annui del bilancio regionale, all’approvazione, al finanziamento e alla liquidazione delle spese per l’attuazione della precitata opera ospedaliera, per la quale è stato concesso un contributo statale trentacinquennale del 4 percento su un importo parziale dell’opera di Lire 600.000.000.

Art. 2

Al finanziamento delle spese per la costruzione dell’Ospedale Geriatrico Regionale dovrà provvedersi per Lire 200 milioni sul bilancio preventivo della Regione per l’anno 1968, per Lire 400 milioni sul bilancio preventivo della Regione per l’anno 1969 e per Lire 400 milioni sul bilancio preventivo della Regione per l’anno 1970, con assunzione di tre mutui passivi annuali di Lire 200 milioni caduno negli anni 1968, 1969 e 1970 da ammortizzare in parte con il contributo statale trentacinquennale previsto dal decreto ministeriale 10 novembre 1965 e dalla legge 30 maggio 1965 n. 574, nonché con l’eventuale assunzione di altri mutui passivi, sino alla concorrenza annua di Lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1969 e 1970, qualora non sia possibile provvedere al finanziamento della residua spesa a carico regionale di Lire 400 milioni con le normali disponibilità dei bilanci di previsione della Regione per i predetti due anni finanziari.

Per il finanziamento della spesa di Lire 200 milioni prevista per l’anno 1968 sono approvate le seguenti variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1968:

alla parte Entrata

- stanziamento della somma di Lire duecento milioni quale previsione annua del capitolo 147 (" Entrate per mutui bancari per finanziamento spese straordinarie per opere pubbliche e per iniziative e provvidenze di interesse regionale ");

- istituzione del seguente nuovo capitolo 58 alla categoria V Trasferimenti diversi - del Titolo II: " Contributo dello Stato per ammortamento mutuo assunto per la costruzione dell’Ospedale Geriatrico Regionale, à sensi della legge 30 maggio 1965 n. 574 ", con lo stanziamento annuo iniziale di Lire otto milioni.

alla parte Spesa

- istituzione del seguente nuovo capitolo 315 alla categoria I Sezione III - Titolo II dell’Assessorato Lavori Pubblici: " Spese per la costruzione dell’Ospedale Geriatrico Regionale, in Aosta ", con lo stanziamento annuo di lire duecento milioni (primo stanziamento);

- istituzione del seguente nuovo capitolo 161 al Titolo III - Assessorato alle Finanze (Rimborso di prestiti): " Quota capitale ammortamento del mutuo assunto per la costruzione dell’Ospedale Geriatrico Regionale ", con lo stanziamento annuo iniziale di Lire due milioni e con finanziamento della spesa stessa mediante prelievo della somma di L. 2.000.000 dal capitolo 150 del bilancio (" Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Allegato F ");

- aumento dello stanziamento annuo del capitolo 96 (" Interessi passivi, tributi e diritti accessori su mutui e su anticipazione di cassa ") da Lire quattrocento milioni a Lire quattrocentotredici milioni, con parziale finanziamento della maggiore spesa mediante prelievo della somma di Lire 5 milioni dal capitolo 109 del bilancio (" Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine - Allegato D ").

Art. 3

In sede di approvazione dei bilanci di previsione della Regione per gli anni 1969 e seguenti si provvederà alle variazioni da apportare ai capitoli di entrata e di spesa del bilancio di cui al precedente articolo, in relazione all’assunzione dei successivi due mutui passivi previsti dall’articolo stesso ed al finanziamento delle spese per i successivi lotti di lavori da approvare e da appaltare per l’ultimazione dell’Ospedale Geriatrico Regionale.

Alle relative maggiori spese per annualità di ammortamento dei mutui si provvederà mediante il già accertato maggiore gettito dei proventi annui regionali per quote fisse di ripartizione di entrate erariali (Capitoli 6 e 10 della parte Entrata del bilancio), nonché mediante l’entrata derivante alla Regione dall’applicazione della legge 9 ottobre 1967 n. 973, riguardante compartecipazione all’addizionale alle imposte erariali di consumo sull’energia elettrica (Capitolo 52 della parte Entrata del bilancio).

Art. 4

La Giunta Regionale è autorizzata a provvedere all’approvazione dei progetti dei lavori di costruzione dell’Ospedale Geriatrico Regionale, all’appalto dei lavori e all’approvazione e liquidazione delle relative spese, nonché all’attuazione degli atti necessari per addivenire all’assunzione dei mutui passivi di cui al precedente articolo 2.

L’appalto dei lavori di costruzione dell’Ospedale Geriatrico Regionale è subordinato alla preventiva approvazione dei relativi progetti da parte dei competenti organi tecnici e sanitari statali, à sensi delle leggi vigenti.

Art. 5

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.