Legge regionale 20 luglio 1964, n. 14 - Testo storico

Legge regionale n. 14 del 20 07 1964

Bollettino ufficiale 31 7 1964 n. 0

ASSEGNAZIONE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA OBBLIGATORIA.

Art. 1

È approvata l’assegnazione gratuita, a decorrere dall’anno scolastico 1964-1965, dei libri di testo concernenti le materie di insegnamento, obbligatorio e facoltativo, agli alunni, residenti e con iscrizione anagrafica in un Comune della Regione, iscritti ad una Scuola Media statale, o legalmente riconosciuta, con sede nel territorio della Valle d’Aosta.

Art. 2

La scelta dei libri di testo scolastici da assegnare gratuitamente agli alunni di cui all’articolo precedente sarà fatta dal Collegio dei Professori di ciascuna Scuola Media.

Art. 3

Le disposizioni e modalità per l’acquisto e l’assegnazione gratuita dei libri di testo scolastici agli alunni di cui all’articolo 1, saranno approvate con deliberazioni della Giunta Regionale, sentito il parere della Commissione consiliare permanente per la Pubblica Istruzione.

Art. 4

Al finanziamento delle spese derivanti dalla applicazione della presente legge, previste in annue Lire cinquantacinquemilioni, si provvederà:

a) per l’esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964: con aumento da lire sette milioni a Lire sessantadue milioni dello stanziamento del capitolo 91 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario stesso, capitolo la cui denominazione viene modificata come segue: " Spese, contributi e sussidi ai Patronati scolastici e a Istituzioni scolastiche; spese per assistenza scolastica e premi per concorsi fra studenti; spese per assegnazione gratuita di libri di testo scolastici agli alunni della Scuola Media ", mediante prelevamento della somma di Lire cinquantacinque milioni dal Capitolo 47 del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento").

b) per gli esercizi finanziari 1° gennaio 1965 - 31 dicembre 1965 e seguenti: con imputazione agli istituendi capitoli di spesa dei bilanci di previsione corrispondenti al citato capitolo 91 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964.

Art. 5

Le spese per l’applicazione della presente legge saranno approvate, finanziate e liquidate con deliberazioni della Giunta Regionale, con imputazione al precitato capitolo 91 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964 e al Capitolo di spesa dei bilanci di previsione per i successivi esercizi finanziari corrispondente al precitato capitolo 91 del bilancio per l’esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964.

Art. 6

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.