Legge regionale 28 giugno 1962, n. 14 - Testo storico

Legge regionale n. 14 del 28 06 1962

Bollettino ufficiale 29 6 1962

Finanziamento di spese straordinarie per opere di pubblica utilitą e per provvidenze ed iniziative di interesse regionale con i proventi dei mutui passivi di cui alla legge regionale 30 agosto 1961, n. 8.

Art. 1

Con le entrate straordinarie derivanti alla Regione dall’avvenuta assunzione dei due mutui passivi bancari a lunga scadenza di cui alla legge regionale 30 agosto 1961, n. 8, sono finanziate sul bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962 - per impegno agli appositi capitoli di spesa nel complessivo importo di lire tre miliardi - esclusivamente le spese straordinarie per le opere di pubblica utilitą, provvidenze ed iniziative di interesse regionale di cui al programma approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 9 in data 7 aprile 1961 e modificato con la deliberazione consiliare n. 67 in data 4 giugno 1962 per quanto concerne l’elenco E) riguardante gli edifici scolastici per Scuole elementari ed Asili infantili.

Art. 2

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerą in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge sarą inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Della promulgazione della presente legge sarą dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.