Legge regionale 18 aprile 2008, n. 14 - Testo storico

Legge regionale 18 aprile 2008, n. 14

Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità.

(B.U. 27 maggio 2008, n. 22)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in attuazione dei principi di solidarietà, pari dignità sociale, eguaglianza e non discriminazione di cui agli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione e in armonia con la normativa comunitaria e statale vigente, con particolare riferimento alle leggi 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), e ai principi contenuti nella Classificazione internazionale del funzionamento, della salute e della disabilità (ICF), elaborata nel 2001 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), e nelle sue versioni derivate:

a) promuove la programmazione di un sistema di interventi organico per l'estensione effettiva ad ogni persona dei diritti sociali di cittadinanza, con la corresponsabilità delle istituzioni pubbliche e degli organismi sociali, delle famiglie, dei singoli e delle formazioni sociali e la loro partecipazione per la costruzione, a livello regionale e locale, di una forte comunità solidale;

b) promuove e sostiene un approccio culturale alla disabilità fondato sull'integrazione che mira alla conciliazione del modello sanitario con il modello sociale;

c) previene e rimuove le condizioni che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e il raggiungimento della massima autonomia possibile, anche attraverso misure volte ad agevolare la piena mobilità della persona con disabilità, in particolare mediante un'offerta di servizi coordinati e integrati per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle minorazioni attraverso interventi personalizzati, anche riabilitativi, per il recupero funzionale e il mantenimento delle capacità residue nonché, con riguardo alla tutela giuridica e economica della persona con disabilità e della sua famiglia, volti a prevenire e superare in modo flessibile stati di povertà, emarginazione ed esclusione sociale, a migliorare le opportunità di vita indipendente e a favorire l'assistenza a domicilio delle persone con disabilità fisica, sensoriale o psichica, anche in conformità ai principi della legge 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave), e agli articoli 14, 15 e 16 della l. 328/2000;

d) pianifica gli interventi rivolti alle persone con disabilità, sulla base dei principi contenuti nell'ICF, confermando l'importanza di un approccio integrato che tenga conto dei fattori contestuali e ambientali in cui la persona con disabilità vive;

e) riconosce la valenza sociale della famiglia quale organismo fondamentale da tutelare e da sostenere nel suo impegno e nella sua necessità di prendersi cura e di assistere quotidianamente la persona con disabilità.

Art. 2

(Obiettivi. Soggetti attuatori)

1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite, in particolare, mediante:

a) il coordinamento e l'integrazione degli interventi che coinvolgono la Regione, i Comuni, singoli o associati, l'Azienda regionale Unità sanitaria locale (Azienda USL) della Valle d'Aosta, le organizzazioni sindacali, le associazioni, le organizzazioni e le cooperative del privato sociale che svolgono attività in favore delle persone con disabilità, anche in attuazione dei principi di sussidiarietà e solidarietà;

b) la programmazione di interventi aventi carattere di universalità in modo da garantire a tutti i disabili pari opportunità di fruizione e completa accessibilità ai servizi, sulla base dei seguenti principi:

1) rispetto della dignità della persona, della sua riservatezza, del suo diritto di scelta e del diritto di scelta della sua famiglia;

2) riconoscimento della centralità della persona, prima destinataria degli interventi e dei servizi, e del ruolo della famiglia, soggetto primario e ambito di riferimento unitario degli stessi;

3) sussidiarietà verticale e orizzontale, al fine di riconoscere e agevolare, nella gestione e nell'offerta dei servizi, il ruolo degli enti e dei soggetti di cui alla lettera a);

c) l'acquisizione di conoscenze approfondite sul fenomeno della disabilità e la promozione di attività di informazione e di sensibilizzazione della collettività, volte a migliorare l'approccio culturale alla disabilità;

d) la formazione congiunta degli operatori socio-sanitari impegnati nel campo della disabilità;

e) la valorizzazione e la promozione di progetti ed iniziative innovativi tesi al miglioramento della qualità dei servizi in favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie;

f) la garanzia dell'efficienza del sistema organizzativo regionale dell'invalidità civile di cui alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 (Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti).

2. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 concorrono, ciascuno per il proprio ambito di competenza, tutti i soggetti, pubblici e privati, ed in particolare:

a) la Regione;

b) gli enti locali;

c) l'Azienda USL;

d) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale);

e) le cooperative sociali;

f) le istituzioni del privato sociale;

g) le organizzazioni sindacali.

Art. 3

(Destinatari)

1. Sono destinatari della presente legge i cittadini italiani, i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, gli stranieri extracomunitari, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa statale vigente e dagli accordi internazionali, residenti nel territorio regionale, gli apolidi, i profughi e i minori stranieri non accompagnati temporaneamente presenti sul territorio regionale, se certificati come persone con disabilità ai sensi degli articoli 3 e 4 della l. 104/1992, e le loro famiglie.

2. La Regione garantisce inoltre alle persone con disabilità conseguente a traumi o patologie cronico-degenerative insorte in età lavorativa, accertata ai sensi della vigente normativa, i diritti e gli interventi di cui alla presente legge, prevedendo progetti specifici di intervento che, sulla base delle diverse esigenze ed aspettative, siano finalizzati alla riabilitazione e all'inserimento sociale e lavorativo, garantendo la continuità assistenziale.

CAPO II

PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

Art. 4

(Gruppo interistituzionale sulla disabilità)

1. Il coordinamento in ambito regionale per la tutela delle persone con disabilità è affidato al Gruppo interistituzionale sulla disabilità, nominato con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della rappresentatività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, al fine di:

a) elaborare linee politiche condivise sul percorso di inclusione delle persone con disabilità;

b) coordinare e raccordare l'attuazione degli interventi, monitorarne e valutarne l'applicazione;

c) garantire l'integrazione tra le modalità operative dei soggetti responsabili dell'inserimento sociale, educativo e lavorativo delle persone con disabilità;

d) curare le rilevazioni dei dati e delle informazioni sulle attività svolte e la predisposizione di rapporti periodici;

e) definire le caratteristiche organizzative e operative per la realizzazione di una rete informativa regionale sulla disabilità.

2. Le funzioni inerenti al coordinamento per la tutela delle persone con disabilità fanno capo alla struttura regionale competente in materia di disabilità.

Art. 5

(Integrazione socio-sanitaria)

1. La Regione pone l'integrazione socio-sanitaria come presupposto irrinunciabile dell'organizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari, volta a tradurre le politiche sociali in attività, servizi, interventi e progettualità, secondo logiche di priorità territoriale.

2. La Regione assicura il processo di integrazione fra servizi sanitari e servizi socio-assistenziali, orientando l'organizzazione produttiva verso una logica sistemica che garantisca il coordinamento di adeguati percorsi di cura e di assistenza alla persona.

3. La Regione favorisce iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento multidisciplinare ed interprofessionale degli operatori che a vario titolo sono impegnati nelle attività di inclusione delle persone con disabilità.

Art. 6

(Informazione e sensibilizzazione)

1. La Regione promuove e sostiene attività di informazione e di sensibilizzazione della collettività, volte a migliorare l'approccio culturale alla disabilità.

2. In particolare, la Regione sostiene l'opera degli organismi che favoriscono l'informazione, il coinvolgimento e la partecipazione alle iniziative culturali delle persone con disabilità.

CAPO III

SERVIZI

Art. 7

(Accertamenti e certificazioni)

1. Gli accertamenti relativi alle minorazioni, alle difficoltà, alla necessità di intervento assistenziale permanente, alla capacità di intervento e relazione e alla capacità complessiva individuale residua sono effettuati dalle commissioni mediche collegiali di cui agli articoli 4 e 5 della l.r. 11/1999.

2. La Regione adotta un percorso finalizzato all'applicazione di linee guida e protocolli per la formazione all'uso di strumenti omogenei di valutazione e misura della disabilità, scientificamente fondati sui principi dell'ICF.

Art. 8

(Progetto individuale e presa in carico. Unità di valutazione multidimensionale)

1. Al fine di realizzare le finalità e gli obiettivi della presente legge, è prevista la definizione di un progetto individuale per la persona con disabilità, in conformità alla l. 162/1998 e all'articolo 14 della l. 328/2000, che comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura, assistenza, riabilitazione, educazione, istruzione, formazione e inserimento lavorativo, i servizi alla persona, con particolare riferimento al recupero e all'inclusione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Il progetto, costituito da un complesso di azioni e interventi attivati a partire dai bisogni e dalle aspettative della persona con disabilità e della sua famiglia, definisce i soggetti coinvolti, le potenzialità, le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione e la spesa occorrente.

2. Il progetto individuale è approvato dall'Unità di valutazione multidimensionale (UVMD) operante in ambito distrettuale per la presa in carico della persona con disabilità, sulla base della valutazione della sua situazione complessiva nel contesto sociale e familiare, effettuata in conformità alle linee guida e ai protocolli adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2. L'UVMD può, nell'esercizio delle sue funzioni, avvalersi di competenze scientifiche esterne.

3. L'UVMD individua e attiva un operatore di riferimento principale per la persona con disabilità e per la sua famiglia, con il compito di coordinare le azioni e gli interventi propri con quelli degli altri operatori e servizi, al fine di seguire e di monitorare costantemente l'evoluzione della situazione personale e di consentire l'implementazione e la riformulazione del progetto individuale in relazione al ciclo vitale, alle opportunità, alle risorse disponibili e sulla base di percorsi di valutazione che favoriscano una presa in carico efficace.

4. La presa in carico comporta, con il sostegno della famiglia e l'attivazione coordinata delle prestazioni e dei servizi previsti dal progetto individuale, interventi di valutazione, di consulenza, di orientamento, di raccordo con le risorse solidaristiche, pubbliche e private, del territorio e di informazione per l'accesso alla rete dei servizi.

Art. 9

(Percorso educativo, scolastico e formativo)

1. La Regione promuove il percorso educativo, scolastico e formativo al fine di favorire la realizzazione del progetto di vita delle persone con disabilità, la diffusione della cultura dell'inclusione sociale e l'eliminazione di ogni forma di discriminazione, pregiudizio, emarginazione. Il percorso comprende tutte le fasi della vita della persona con disabilità, dalla nascita fino al compimento dei sessantaquattro anni di età.

2. La Regione adotta gli strumenti utili a progettare e pianificare il percorso educativo, scolastico e formativo, la diagnosi funzionale, il profilo dinamico-funzionale e il piano educativo individualizzato (PEI) di cui all'articolo 12, comma 5, della l. 104/1992. La Regione individua, inoltre, le risorse organizzative e umane necessarie alla sua realizzazione, quali le attività di assistenza e di insegnamento, i gruppi di lavoro istituiti a livello regionale e presso le istituzioni scolastiche e l'équipe PEI integrata, promuovendo anche attività di formazione iniziale e durante il servizio rivolta al personale docente e non docente.

3. La Regione garantisce alle persone con disabilità la fruizione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e ne favorisce, mediante il PEI, il coordinamento con il successivo percorso scolastico. La Regione assicura, inoltre, l'inserimento degli studenti disabili nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado e predispone percorsi misti e integrati, in collaborazione anche con gli enti che si occupano di percorsi di integrazione lavorativa. La Regione riconosce, infine, le modalità di certificazione delle competenze in esito al percorso scolastico istituzionale quali strumenti efficaci di collegamento tra il mondo dell'istruzione e il mondo del lavoro.

4. La Regione sostiene interventi a favore della persona con disabilità per la frequenza dei percorsi di istruzione universitaria e promuove la sua partecipazione ad iniziative specifiche di educazione presentate dal Centro territoriale permanente di istruzione e formazione in età adulta (CTP), istituito con decreto del Sovraintendente agli studi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste del 21 febbraio 2005, n. 7438, nell'ottica di favorire strategie volte a sostenere l'apprendimento permanente.

Art. 10

(Inserimento e integrazione nel mondo del lavoro delle persone con disabilità)

1. La Regione promuove e sostiene, nel rispetto delle scelte dei singoli destinatari, l'inserimento e la stabilizzazione nel lavoro dipendente delle persone con disabilità, nonché l'avviamento e il consolidamento di attività autonome da parte degli stessi, attraverso azioni di orientamento, formazione, inserimento e accompagnamento ad una positiva e stabile integrazione nell'ambiente di lavoro, anche in forma autoimprenditoriale.

2. La Regione garantisce, nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e nell'ambito del piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego):

a) il coinvolgimento delle persone con disabilità e delle loro famiglie nella definizione e realizzazione del progetto individuale di inserimento lavorativo;

b) iniziative di formazione, di tirocinio, di orientamento e di riqualificazione, anche attraverso percorsi individuali o di gruppo in raccordo con il sistema dell'istruzione e con le iniziative integrate di istruzione e formazione professionale;

c) un sistema integrato di servizi per il lavoro, socio-riabilitativi, formativi e educativi, di accompagnamento sul posto di lavoro e di supporto, anche in fase post-assunzione;

d) forme di supporto e di accompagnamento per i datori di lavoro per la realizzazione degli adempimenti previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

e) un sistema di incentivi e di convenzioni volto al proficuo inserimento lavorativo;

f) il monitoraggio e la valutazione delle azioni avviate, al fine di verificarne la loro efficacia in relazione alle peculiarità delle persone con disabilità da inserire o già inserite nel mondo del lavoro.

3. La Regione garantisce, inoltre, l'integrazione fra le attività di cui al comma 2 e i servizi sociali e sanitari, al fine di realizzare, con un progetto unitario, forme di sostegno personalizzato, anche mediante l'utilizzo coordinato degli strumenti in favore della disabilità previsti dalla l. 68/1999 e dalla l.r. 7/2003, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di formazione professionale e di collocamento mirato.

4. La Regione, in accordo con il Consiglio permanente degli enti locali e l'Azienda USL, può elevare le quote di riserva di cui all'articolo 3 della l. 68/1999 per l'assunzione obbligatoria di persone con disabilità nell'ambito del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta e dell'Azienda USL.

5. La Regione riconosce, quale luogo privilegiato di transizione verso il mercato ordinario del lavoro, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), e le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118).

6. La Regione riserva alle cooperative e alle imprese sociali di cui al comma 5 la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti o in considerazione dell'oggetto di determinati appalti. La Regione riserva, inoltre, ai medesimi soggetti l'esecuzione degli appalti pubblici nel contesto di programmi di lavoro protetti, quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta da persone con disabilità di cui all'articolo 1 della l. 68/1999 o da persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della l. 381/1991 che, in ragione della natura della loro disabilità o della gravità del loro disagio, non sono in grado di esercitare un'attività professionale in condizioni normali.

7. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari e educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, la Regione, nei bandi di gara d'appalto e nei capitolati d'onere, inserisce fra le condizioni di esecuzione, ove possibile in base alla natura delle prestazioni, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone di cui al comma 6 e con l'adozione di specifici programmi di recupero e di inserimento lavorativo.

Art. 11

(Benefici volti a favorire la vita di relazione delle persone con disabilità)

1. La Regione promuove iniziative ed interventi volti a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici pubblici, privati e dei luoghi aperti al pubblico, ai sensi dell'articolo 24 della l. 104/1992, mediante interventi finanziari finalizzati:

a) all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche e sensopercettive dagli edifici pubblici e privati aperti al pubblico e dall'abitazione di residenza delle persone con disabilità, nonché alla rimozione degli ostacoli per l'esercizio di attività lavorative, sportive, turistiche e ricreative;

b) all'acquisto di ausili, attrezzature e mezzi essenziali alla locomozione ad uso privato.

2. Beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo:

a) gli enti pubblici;

b) gli enti privati e le imprese operanti in Valle d'Aosta;

c) le persone, anche ultrasessantacinquenni, con disabilità consistente in una menomazione e in una disabilità funzionale permanente, dalle quali discendono obiettive difficoltà alla mobilità o alla vita di relazione, certificate dalle commissioni mediche collegiali di cui all'articolo 4 della l.r. 11/1999.

3. Per la realizzazione di opere finalizzate all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche e sensopercettive in edifici e luoghi pubblici possono essere concessi contributi in conto capitale in misura non superiore al 90 per cento della spesa effettivamente sostenuta, comprensiva dei costi di progettazione, appalto, esecuzione e direzione lavori, in misura comunque non superiore ad euro 150.000 per ogni singolo immobile.

4. Per la realizzazione di opere finalizzate all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche e sensopercettive in edifici e luoghi privati aperti al pubblico possono essere concessi contributi in conto capitale in misura non superiore al 75 per cento della spesa effettivamente sostenuta, comprensiva dei costi di progettazione, esecuzione e direzione lavori, in misura comunque non superiore ad euro 50.000 per ogni singola unità immobiliare o luogo oggetto di intervento.

5. Per la realizzazione di opere finalizzate all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche e sensopercettive in edifici privati, con esclusione delle abitazioni secondarie, possono essere concessi contributi in conto capitale in misura non superiore ad euro 10.000 per ogni singolo intervento o ad euro 25.000, se si tratti della realizzazione di ascensori.

6. Possono essere concessi contributi in conto capitale anche per l'acquisto e l'installazione di ausili e di attrezzature, intendendosi per tali:

a) i beni mobili idonei al miglioramento della vita di relazione delle persone con disabilità;

b) i beni mobili idonei al superamento delle barriere architettoniche e a favorire la mobilità interna e esterna agli edifici;

c) gli strumenti di adattamento degli autoveicoli o motoveicoli, anche se prodotti in serie.

7. Beneficiano dei contributi di cui al comma 6:

a) gli enti pubblici e privati e le imprese operanti in Valle d'Aosta, in misura non superiore al 90 per cento della spesa effettivamente sostenuta, per un importo comunque non superiore ad euro 25.000 per ogni singolo intervento;

b) le persone di cui al comma 2, lettera c), dedotto l'eventuale finanziamento concesso dal Servizio sanitario nazionale (SSN).

8. Per il pagamento degli interessi su mutui o prestiti contratti per l'acquisto di mezzi necessari alla locomozione ad uso privato in favore delle persone di cui al comma 2, lettera c), ovvero in favore di coloro i quali le abbiano in carico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), possono essere concessi contributi in conto capitale in misura pari al 75 per cento della spesa effettivamente sostenuta.

9. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri interventi pubblici concessi per le medesime iniziative.

10. I contributi di cui al presente articolo, se destinati alle imprese operanti in Valle d'Aosta, sono erogati in regime de minimis, ai sensi della normativa comunitaria vigente.

11. La determinazione delle singole percentuali di intervento a favore delle persone con disabilità da parte della Regione è stabilita sulla base dell'indicatore regionale della situazione economica di cui alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004). La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore criterio e modalità, anche procedimentale, per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

CAPO IV

PRESTAZIONI

Art. 12

(Sportello informativo integrato)

1. La Regione, al fine di promuovere un sistema di attività informativa e di consulenza a favore della collettività e, in particolare, a favore delle persone con disabilità e dei loro familiari e di fornire risposte su tutti gli aspetti della vita sociale e relazionale collegati alla problematica della disabilità, realizza, per il tramite delle proprie strutture o in regime di convenzione con le cooperative sociali o le istituzioni del privato sociale che risultino in possesso di un'adeguata esperienza in tema di consulenza e assistenza giuridica, uno sportello informativo integrato.

2. Lo sportello informativo integrato fornisce informazioni concernenti la disabilità in termini di diritti, agevolazioni, benefici, percorsi, opportunità, referenti e altro, con particolare riferimento:

a) agli aspetti fiscali;

b) all'assistenza, alla previdenza e ai servizi per le persone con disabilità;

c) alle associazioni operanti nel settore della disabilità;

d) alle barriere architettoniche e sensopercettive e alla progettazione accessibile;

e) all'educazione e all'istruzione;

f) alla formazione;

g) al lavoro;

h) alla mobilità e ai trasporti;

i) alle riviste specializzate e alla documentazione;

j) alla sanità;

k) al tempo libero e al turismo;

l) agli ausili, alle attrezzature e agli strumenti informatici.

3. Lo sportello svolge anche attività di raccordo con i diversi uffici per avviare le procedure previste per accedere ai vari servizi.

Art. 13

(Rete di servizi)

1. La rete di servizi per la presa in carico delle persone con disabilità prevede sostegno e interventi nei seguenti ambiti:

a) domiciliarità, costituita dai servizi che assicurano:

1) interventi di promozione dell'autonomia personale, ovvero programmi di intervento finalizzati all'acquisizione e al mantenimento di autonomie personali che permettano di migliorare la capacità di relazione e di partecipazione alla vita sociale e lavorativa, e interventi di promozione delle attività sportive, ricreative e di integrazione sociale;

2) servizi diurni finalizzati alla promozione dell'autonomia e all'integrazione sociale, erogati con carattere di flessibilità e di continuità;

3) interventi erogati a domicilio e di supporto alla famiglia o interventi di assistenza domiciliare integrata;

4) interventi di sostegno economico;

5) interventi di sollievo, di accoglienza temporanea programmata, di pronta accoglienza, di soggiorni di sollievo;

b) residenzialità, costituita dai servizi, integrati nella rete territoriale regionale, finalizzati all'accoglienza delle persone con disabilità nelle situazioni in cui non risulta più possibile la permanenza nel proprio domicilio.

2. La rete di cui al comma 1 si rivolge alle persone con disabilità fino ai sessantaquattro anni di età e alle loro famiglie. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, le persone con disabilità usufruiscono dei servizi e delle prestazioni previsti per le persone anziane non autosufficienti.

3. Gli standard strutturali, i requisiti organizzativi minimi e il procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alle strutture e ai servizi della rete di cui al comma 1 restano disciplinati dall'articolo 38 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione).

4. E' autorizzata, nel rispetto della normativa vigente, la vendita dei prodotti realizzati nell'ambito delle attività svolte nei servizi diurni di cui al comma 1, lettera a), numero 2. I proventi delle vendite sono interamente reinvestiti nell'acquisto di nuove materie prime o di prodotti di consumo. La Giunta regionale è autorizzata, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, ad apportare al bilancio di previsione le variazioni necessarie per la gestione di tali proventi.

Art. 14

(Azioni positive)

1. La Regione promuove azioni positive e progetti, da realizzare anche su proposta degli enti locali, che, afferendo in particolare ai settori della casa, dei trasporti, delle attività turistico-ricreative, dello sport, della cultura e della formazione, perseguono l'obiettivo di prevenire l'isolamento e di superare in modo flessibile stati di emarginazione e di esclusione sociale delle persone con disabilità, con precedenza per coloro che sono in situazioni riconosciute di gravità ai sensi dell'articolo 3 della l. 104/1992. In particolare, la Regione sostiene:

a) le iniziative a contenuto innovativo finalizzate all'eliminazione delle barriere di comunicazione per persone con disabilità visiva, uditiva o con problemi di linguaggio e di comunicabilità;

b) le attività che coinvolgono più associazioni o cooperative sociali operanti a favore della disabilità e favoriscono significativi risultati nel campo dell'eliminazione degli ostacoli che impediscono il realizzarsi di un'autentica integrazione sociale delle persone con disabilità e che sono tese al miglioramento dei servizi.

2. La Regione sollecita gli enti locali alla predisposizione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) di cui all'articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Legge finanziaria 1986), mediante azioni positive individuate con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, previo parere della Commissione consiliare competente e del Consiglio permanente degli enti locali, le modalità e i criteri per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1.

4. A partire dall'anno 2009, entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale relaziona alla Commissione consiliare competente in merito all'applicazione del presente articolo.

Art. 15

(Rete informativa regionale sulla disabilità)

1. Al fine di supportare adeguatamente la programmazione regionale e territoriale in materia di disabilità e di consentire una verifica dell'evolversi del fenomeno in Valle d'Aosta, l'assessorato regionale competente in materia di politiche sociali valorizza tutte le informazioni e i dati disponibili presso l'Amministrazione regionale e ne acquisisce altri, eventualmente necessari, presso enti pubblici e privati, secondo le indicazioni del Gruppo interistituzionale di cui all'articolo 4.

2. Le informazioni acquisite sulla disabilità, gli studi e le analisi che da essi derivano sono ottenute tramite il raccordo operativo con le istituzioni, gli enti e le associazioni che forniscono servizi in tale ambito, anche con l'intento di verificare la consistenza e la tipologia dei servizi esistenti a livello regionale e locale, valutandone l'incidenza quantitativa e la rispondenza al bisogno.

CAPO V

MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2003, N. 7

Art. 16

(Modificazione alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7, e disposizioni transitorie)

1. L'articolo 34 della l.r. 7/2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 34

(Fondo regionale della Valle d'Aosta per l'occupazione delle persone disabili)

1. La Regione istituisce, ai sensi dell'articolo 14 della l. 68/1999, il Fondo regionale della Valle d'Aosta per l'occupazione delle persone disabili.

2. Il Fondo è alimentato dai versamenti previsti dagli articoli 5 e 15 della l. 68/1999 e da eventuali finanziamenti regionali.

3. Il Fondo è destinato al finanziamento delle attività previste dall'articolo 14, comma 4, della l. 68/1999. In particolare, può concorrere al finanziamento delle agevolazioni, previste da norme nazionali e da iniziative e programmi regionali, per l'inserimento al lavoro delle persone disabili ed al finanziamento dei relativi servizi.

4. Il Fondo è amministrato da un Comitato composto da:

a) il Presidente del Consiglio per le politiche del lavoro, di cui all'articolo 6;

b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale;

c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di disabilità;

d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designato dal Consiglio per le politiche del lavoro tra i soggetti di cui all'articolo 6, comma 3, lettera f);

e) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro, designato dal Consiglio per le politiche del lavoro tra i soggetti di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e);

f) il rappresentante delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 6, comma 3, lettera g);

g) un rappresentante del Consiglio permanente degli enti locali della Valle d'Aosta, designato dal Consiglio stesso.

5. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione e dura in carica cinque anni.

6. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità di funzionamento del Comitato.".

2. In sede di prima applicazione, il Comitato dura in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio per le politiche del lavoro, di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2003, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. La deliberazione di cui all'articolo 34, comma 6, della l.r. 7/2003, come sostituito dal comma 1, è adottata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 17

(Modalità di attuazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione:

a) il funzionamento del coordinamento in ambito regionale per la tutela delle persone con disabilità di cui all'articolo 4;

b) le modalità e i tempi di realizzazione dello sportello informativo integrato di cui all'articolo 12;

c) i criteri e le modalità per garantire alle persone con disabilità l'accessibilità, la fruibilità e la visitabilità degli edifici pubblici e privati aperti al pubblico o della propria abitazione mediante l'eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche e sensopercettive, nonché la rimozione degli ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative;

d) le modalità di integrazione istituzionale per assicurare, nell'ottica della presa in carico:

1) la composizione e le modalità di funzionamento delle UVMD;

2) il sostegno alle forme di continuità assistenziale, nel passaggio dall'età evolutiva all'età adulta e anziana;

3) il sostegno psicologico alla persona con disabilità e alla sua famiglia;

4) le modalità di collaborazione con i servizi riabilitativi, di neurologia e con il dipartimento di salute mentale dell'Azienda USL.

2. La Giunta regionale stabilisce, con proprie deliberazioni, sentito il Gruppo interistituzionale sulla disabilità di cui all'articolo 4, ogni ulteriore criterio e modalità necessari alla piena attuazione della presente legge.

Art. 18

(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. La legge regionale 12 gennaio 1999, n. 3 (Norme per favorire la vita di relazione delle persone disabili), è abrogata.

2. E', inoltre, abrogato il comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 2000/2002).

3. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi della presente legge, continuano ad applicarsi i corrispondenti provvedimenti attuativi della legge di cui al comma 1.

Art. 19

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 è determinato complessivamente in euro 2.460.000 per l'anno 2008, euro 4.054.000 per l'anno 2009, euro 4.337.000 per l'anno 2010 e in euro 5.500.000 a decorrere dall'anno 2011.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010 nell'obiettivo programmatico 2.2.3.03 (Assistenza sociale e beneficenza pubblica).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti negli stessi bilanci e nello stesso obiettivo programmatico, al capitolo 61310 (Fondo regionale per le politiche sociali), secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004).

4 Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.