Legge regionale 4 agosto 2017, n. 13 - Testo vigente

Legge regionale 4 agosto 2017, n. 13

Disposizioni collegate al secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2017/2019.

(B.U. del 8 agosto 2017, n. 36)

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 1

(Disposizioni in materia di enti locali. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54)

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 26 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), è inserito il seguente:

"8.1. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree dei Comuni interessati da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'articolo 12 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso a documenti amministrativi), può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.".

2. Al comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 54/1998, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I medesimi provvedimenti sono adottati dal Sindaco in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare, in ogni caso senza pregiudizio dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti e della libertà e dignità delle persone, situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti che richiedano un intervento in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 54/1998, come modificato dal comma 2, è inserito il seguente:

"1bis. Nelle materie di cui al comma 1, secondo periodo, i Comuni possono adottare appositi regolamenti.".

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA' E POLITICHE SOCIALI

Art. 2

(Fondazione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per la ricerca sul cancro. Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2010, n. 32)

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2010, n. 32 (Istituzione della Fondazione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per la ricerca sul cancro), è sostituita dalla seguente:

"f) promuovere e compartecipare a progetti sperimentali, anche in accordo con altri enti o associazioni, prioritariamente nell'ambito della rete oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;".

2. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 32/2010 è sostituita dalla seguente:

"g) promuovere, favorire e realizzare nel territorio regionale, al fine di ridurre nel tempo la mortalità per tumore in Valle d'Aosta, interventi e iniziative formative e informative rivolte agli operatori, ai tecnici e alla popolazione;".

3. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 32/2010, come sostituita dal comma 2, è aggiunta la seguente:

"gbis) istituire e finanziare borse di studio aventi ad oggetto studi o ricerche inerenti gli scopi statutari della Fondazione.".

Art. 3

(Disposizioni in materia di contenimento della spesa per il personale. Modificazione alla legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24)

1. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta escluso dall'ambito di applicazione del limite assunzionale di cui al presente comma il reclutamento di personale con profilo professionale di operatore socio-sanitario da destinare alle strutture residenziali per anziani gestite dagli enti locali.".

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DI SOSTEGNO AL REDDITO

Art. 4

(Disposizioni in materia di misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito. Modificazioni alla legge regionale 10 novembre 2015, n. 18)

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 18 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), è sostituito dal seguente:

"4. Le misure di cui al comma 1 non sono cumulabili con i trattamenti di cassa integrazione, di indennità di mobilità e di indennità di disoccupazione, nonché con gli interventi assistenziali erogati dallo Stato o dalla Regione, ad esclusione, fermo restando il possesso da parte dei richiedenti dei requisiti di cui all'articolo 3, delle seguenti misure:

a) misure di contrasto alla povertà di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 maggio 2016 (Avvio del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale);

b) contributi volti a ridurre la spesa sostenuta per il canone di locazione di cui alla legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative);

c) contributi per le spese per il riscaldamento domestico, di cui alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43 (Disposizioni in materia di sostegno economico alle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico);

d) provvidenze economiche di cui alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 (Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti), se l'importo annuo non supera, per l'intero nucleo familiare, quello previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d).".

2. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 18/2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "trentesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "venticinquesimo anno";

b) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o essere occupato con un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione fiscale";

c) alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o essere iscritti come disoccupati presso uno dei Centri per l'impiego presenti sul territorio regionale da almeno ventiquattro mesi antecedenti la data di presentazione della domanda".

3. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 18/2015 è abrogato.

4. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 18/2015, le parole: "sulla base di specifiche graduatorie" sono soppresse.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle domande di accesso alle misure di cui alla l.r. 18/2015 presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Gli oneri di cui alla l.r. 18/2015, come modificata dal presente articolo, sono finanziati, per il 2018, nei limiti dell'importo autorizzato per il 2017 dall'articolo 19, comma 3, della l.r. 24/2016, a valere sul fondo di dotazione della gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16).

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E TRASPORTI

Art. 5

(Disposizioni in materia di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale di proprietà di enti locali. Modificazioni all'articolo 4 della legge regionale 29 giugno 2007, n. 16)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 29 giugno 2007, n. 16 (Nuove disposizioni per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale. Modificazioni di leggi regionali in materia di turismo e trasporti), le parole: "di cui alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla normativa statale e regionale vigente in materia di lavori pubblici".

2. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 16/2007 è sostituito dal seguente:

"3. Gli interventi eccedenti la manutenzione ordinaria, come definita dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 59, comma 4, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), da realizzare su infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale di proprietà di enti locali, possono essere eseguiti, su richiesta dei medesimi enti, con le seguenti modalità:

a) realizzazione da parte dell'ente locale proprietario con compartecipazione finanziaria da parte della Regione, regolata da apposite convenzioni;

b) realizzazione da parte della Regione con compartecipazione finanziaria o a livello progettuale da parte dell'ente locale proprietario, regolata da appositi accordi di programma.".

Art. 6

(Disposizioni in materia di linee funiviarie. Modificazione alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 20)

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose), è sostituito dal seguente:

"1. Le tariffe delle linee di prima categoria relative al trasporto pubblico per residenti, studenti e lavoratori sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale secondo i criteri di cui all'articolo 22, comma 4, della l.r. 29/1997.".

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

Art. 7

(Fondazione "Montagna sicura". Modificazioni alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 9)

1. L'articolo 2 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 9 (Istituzione della Fondazione "Montagna sicura"), è sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Scopi e attività)

1. La Fondazione ha come scopo il consolidamento e lo sviluppo di una cultura della sicurezza in montagna, coerente con le specificità del territorio montano in generale e dell'arco alpino in particolare e attenta alle esigenze delle popolazioni, dei turisti che frequentano i territori montani, degli specialisti e professionisti, degli enti locali e delle loro forme associative, nonché di ogni altro ente o organismo.

2. La Fondazione opera in qualità di centro operativo e di ricerca applicata, svolgendo, in particolare, le seguenti attività per conto della Regione e degli altri soci e soggetti partecipanti:

a) analisi degli impatti dei cambiamenti climatici sulla criosfera e sui territori di alta quota in generale;

b) attuazione di progetti di studio, ricerca applicata e analisi nell'ambito della gestione dei rischi naturali, nonché applicazione e test di metodi di monitoraggio dei fenomeni fisici del territorio montano, specie in alta quota;

c) ricerca applicata in materia di glaciologia e di monitoraggio di situazioni di rischi glaciali;

d) ricerca applicata in materia di neve e valanghe;

e) supporto agli uffici della Regione nelle attività di redazione e di emissione del Bollettino regionale neve e valanghe e al sistema di allertamento per emergenza valanghe, nonché aggiornamento del catasto regionale valanghe;

f) promozione di iniziative e progetti volti allo sviluppo sostenibile in montagna;

g) ricerca, innovazione e divulgazione nell'ambito dell'Espace Mont-Blanc;

h) promozione della sicurezza e della prevenzione dei rischi naturali in montagna, anche attraverso lo sviluppo di collaborazioni con altri enti e organismi, nazionali e internazionali;

i) studio dei fenomeni ambientali che condizionano la vita in montagna;

j) promozione di iniziative di ricerca applicata in materia di medicina di montagna, a supporto dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL);

k) promozione delle attività alpinistiche ed escursionistiche, nell'ottica della promozione della sicurezza e dell'adozione di comportamenti corretti in montagna.

3. La Fondazione sviluppa interventi sinergici alle attività di ricerca, in qualità di centro di formazione accreditato, di divulgazione e di documentazione sulle tematiche della sicurezza in montagna, dei rischi naturali, dell'ambiente alpino e dello sviluppo sostenibile.".

2. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 9/2002 è sostituito dal seguente:

"4. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, al finanziamento, anche mediante risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea o di altri organismi nazionali ed internazionali, di specifiche attività da realizzarsi da parte della Fondazione, nell'ambito degli scopi e attività di cui all'articolo 2.".

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE

Art. 8

(Disposizioni in materia di politiche abitative. Modificazioni alla legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3)

1. Dopo l'articolo 69 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), è inserito il seguente:

"Art. 69bis

(Divieto di cumulo)

1. I mutui concessi ai sensi del presente titolo non sono, per le medesime iniziative, comulabili tra loro e con altri contributi o provvidenze regionali, mentre sono cumulabili, per i medesimi interventi sull'immobile, con analoghe provvidenze concesse dallo Stato, da enti da esso delegati o da altri enti pubblici, entro il limite massimo dell'ammontare degli interventi previsti dalla presente legge.".

2. L'articolo 82 della l.r. 3/2013 è abrogato.

3. Il titolo del capo IIIter del titolo IV della l.r. 3/2013 è sostituito dal seguente: "DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI MUTUI AGEVOLATI PER L'ANTICIPO DELLE DETRAZIONI FISCALI STATALI PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO PRIVATO".

4. Dopo il capo IIIter del titolo IV della l.r. 3/2013, è aggiunto il seguente:

"CAPO IIIQUATER

DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI MUTUI AGEVOLATI PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO PRIVATO

Art. 86sexies

(Interventi)

1. Al fine di incentivare la realizzazione di interventi di recupero edilizio privato sugli immobili destinati ad abitazione, anche non principale, la Regione concede mutui agevolati a valere sul fondo di rotazione regionale istituito presso la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. ai sensi dell'articolo 68.

Art. 86septies

(Rinvio)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, disciplina:

a) i requisiti soggettivi per accedere ai mutui;

b) l'importo unitario massimo di ciascun mutuo, in ogni caso non superiore a 300.000 euro, finanziato al 100 per cento della spesa ammissibile; in caso di acquisto, l'importo unitario massimo della spesa ammessa per detta finalità non può essere superiore a 150.000 euro;

c) la misura del tasso da applicare e le sue eventuali modalità di variazione nel corso dell'ammortamento;

d) il limite di durata e le modalità di erogazione e di ammortamento dei finanziamenti;

e) le procedure per l'ammissione ai benefici e i tempi di attuazione degli interventi finanziati;

f) le modalità di presentazione delle domande e la documentazione da allegare;

g) le garanzie da concedere ai fini dell'erogazione, i vincoli cui sono assoggettati i beni oggetto del finanziamento e le eventuali sanzioni previste in caso di violazione dei predetti vincoli.".

CAPO VII

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 9

(Modificazione all'articolo 17 della legge regionale

27 agosto 1994, n. 64)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), è inserito il seguente:

"3bis. Tenuto conto del divieto di cui all'articolo 43, comma 7, il personale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 (Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e abrogazione di leggi regionali in materia di personale forestale), assegnato alle stazioni forestali, è assegnato ad una sezione comunale cacciatori situata al di fuori della giurisdizione di competenza della stazione forestale di appartenenza.".

Art. 10

(Accesso alla qualifica unica dirigenziale.

Modificazione alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), le parole: "nel quinquennio antecedente" sono sostituite dalle seguenti: "nel decennio antecedente".

Art. 11

(Proroga di termini. Modificazione alle leggi regionali 31 luglio 2012, n. 24, e 25 novembre 2016, n. 21)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 31 luglio 2012, n. 24 (Interventi regionali a sostegno del volo amatoriale), le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 25 novembre 2016, n. 21 (Disposizioni in merito alla proroga dell'efficacia di graduatorie di procedure selettive pubbliche), le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

Art. 12

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.