Legge regionale 10 luglio 1996, n. 13 - Testo storico

Legge regionale 10 luglio 1996, n. 13

Bollettino ufficiale regionale 16 07 1996 n. 32

Norme di attuazione della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi).

Art. 1

(Somministrazione di generi di gastronomia)

1. Sono da considerare generi di gastronomia che possono essere somministrati negli esercizi di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi) tutti gli alimenti che:

a) possono essere serviti nello stato di fatto in cui sono acquistati;

b) sono soggetti soltanto a porzionamento e/o condimento;

c) non sono sottoposti a riscaldamento né a cottura, sia nel locale di somministrazione che in eventuali locali annessi, ad eccezione del riscaldamento necessario per il confezionamento di toast, panini, pizzette, tramezzini e simili.

2. Gli esercizi di cui al comma 1 utilizzano attrezzature tipiche della somministrazione di alimenti, ma non possono somministrare pasti completi.

3. Gli alimenti presenti negli esercizi di cui al comma 1 devono essere in regola con il disposto del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari).

Art. 2

(Condizioni per la somministrazione degli alimenti di cui all'art. 1)

1. I locali di somministrazione e gli eventuali locali di manipolazione degli alimenti devono essere forniti della prescritta autorizzazione sanitaria.

2. L'attività di somministrazione di generi di gastronomia deve essere effettuata negli stessi locali ove si svolge la somministrazione di bevande.

3. L'attività di somministrazione di generi di gastronomia deve avvenire senza l'adozione di tecniche di servizio proprie dell'attività di ristorazione.

Art. 3

(Orari)

1. La somministrazione di generi di gastronomia diversi da toast, panini, pizzette, tramezzini e simili può non essere effettuata nell'arco dell'intero orario di apertura dell'esercizio e può essere limitata a fasce orarie che sono determinate dal Sindaco nell'ordinanza di cui all'art. 8 della l. 287/1991.